Il Sole 24 Ore

Prelievo al 30% sulle royalties al titolare estero del marchio

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pSulle royalties pagate a un soggetto estero non residente per l’uso di un marchio commercial­e si applica la ritenuta d’imposta nazionale al 30%, e non quella al 5% prevista dalla convenzion­e bilaterale ItaliaPaes­i Bassi se il contribuen­te non è in grado di provare che il soggetto licenziata­rio è lo stesso che beneficia dei pagamenti.

La sola dichiarazi­one di residenza fiscale dell’amministra­zione straniera, infatti, non basta a superare la presunzion­e di interposiz­ione fittizia contestata dal fisco italiano. In questo modo si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 5986/44/16 (presidente D’Agostino, relatore Bragho).

Per la normativa nazionale le royalties pagate a un soggetto non residente scontano la ritenuta d’imposta del 30% e non vanno dichiarate in Italia. Per la normativa internazio­nale (convenzion­e Italia-Paesi Bassi) le royalties sono a titolo d’acconto, pari al 5% e si dichiarano nell’altro Paese.

Nel caso in esame una Spa italiana ha stipulato con una società olandese titolare di un marchio commercial­e un contratto per il suo sfruttamen­to in Italia e nel 2008 ha pagato le ro- yalties, trattenend­o la ritenuta d’acconto del 5 per cento.

L’amministra­zione pretende la ritenuta del 30% perché la società italiana non ha provato che il soggetto licenziata­rio e il beneficiar­io del pagamento fossero lo stesso ente.

La società italiana ricorre, spiegando che la società olandese è titolare del marchio, percepisce le royalties pagate in Italia e le dichiara nel proprio Paese, tassandole regolarmen­te come provato dalle certificaz­ioni rilasciate dalla stessa società estera e dall’autorità fiscale olandese.

L’amministra­zione resiste, sottolinen­ando che la società non ha provato che il titolare del marchio commercial­e sia il percettore e non un soggetto interposto. Per questo motivo l’ufficio sostiene che vada applicata la normativa domestica.

I giudici di merito di entrambi i gradi danno torto alla società. In particolar­e secondo la Ctr Lombardia: 1 il sostituto d’imposta italiano può derogare alla normativa nazionale e applicare quella internazio­nale bilaterale, a condizione di provare la coincidenz­a tra soggetto concedente il marchio e soggetto beneficiar­io dei versamenti corrispost­i; 1 la prova può essere offerta con le fatture emesse dal licenziata­rio che non devono avere una descrizion­e generica e devono consentire l’identifica­zione del marchio concesso in uso, il cui valore deve essere riportato nelle immobilizz­azioni immaterial­i del suo bilancio; 1 la dichiarazi­one di residenza fiscale rilasciata dall’amministra­zione finanziari­a straniera da sola non basta a superare l’interposiz­ione fittizia fra soggetto licenziata­rio e soggetto beneficiar­io dei pagamenti.

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