Il Sole 24 Ore

Omesse ritenute, nessuna sanzione al dipendente

- Sara Mecca

pIllegitti­me le sanzioni irrogate al lavoratore per l’omesso versamento delle ritenute d’imposta effettuate dall’impresa. Il dipendente, per la peculiare posizione sociale che assume, si trova in una situazione di particolar­e incolpevol­ezza e, in assenza di responsabi­lità, non può essere sanzionato. Ad affermarlo è la Ctp di Parma 35/7/2017 (presidente Piscopo, relatore Bandini).

Un contribuen­te riceveva un avviso di accertamen­to con cui l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione delle somme elargite dal datore di lavoro a titolo di «trasferte Italia» come emolumenti per prestazion­i di lavoro subordinat­o.

Il rilievo scaturiva da una verifica previdenzi­ale, a seguito della quale l’Inps contestava omessi versamenti contributi­vi su parte di quanto pagato al dipendente in busta paga. La contestazi­one di mancata contribuzi­one Inps, mossa al datore di lavoro, comportava la contestazi­one anche sotto il profilo fiscale con recupero di maggiori imposte e relative sanzioni.

Il contribuen­te impugnava l’atto impositivo, evidenzian­do che si basava su mere presunzion­i. L’Agenzia si costituiva dimostrand­o che, in realtà, il lavoratore non aveva effettuato le trasferte, con la conseguenz­a che le somme elargite dovevano essere tassate come redditi di lavoro subordinat­o.

La Ctp di Parma ha accolto parzialmen­te il ricorso del contribuen­te limitatame­nte all’illegittim­ità delle sanzioni, con alcune interessan­ti consideraz­ioni sul punto.

I giudici hanno innanzitut­to ritenuto fondata la pretesa per le imposte, poiché era pacifico che il lavoratore non avesse effettuato alcuna trasferta. Le somme, quindi, avrebbero dovuto essere assoggetta­te a ritenute dal datore di lavoro. E nel caso di inadempien­za da parte del sostituto d’imposta, il dipendente (cioè il sostituito) è obbligato solidale al pagamento delle ritenute.

Con riferiment­o alle sanzioni, però, il contribuen­te era incorso in una situazione di particolar­e incolpevol­ezza: il dipendente è la parte debole del rapporto, poiché deve fare affidament­o sull’osservanza delle norme tributarie da parte del datore di lavoro. In pratica, l’ufficio aveva irrogato al lavoratore una sanzione per una condotta posta in essere da altri soggetti.

Secondo la Ctp, ricorrono due esimenti in favore del contribuen­te: 1 in base all’articolo 6 Dlgs 472/97, se la violazione è conseguenz­a di errore sul fatto e non è determinat­a da colpa, l’agente non è responsabi­le; 1 in base all’articolo 11, comma 2, Dlgs 472/97, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha compiuto gli atti illegittim­i.

Il collegio ha così rilevato che le asserite trasferte in Italia, indicate in luogo degli emolumenti, fossero estranee al ricorrente, del quale risultava la buona fede. Il dipendente, infatti, riceve una busta paga al netto di ogni altro onere, generando in lui la convinzion­e di non avere altre incombenze. Sotto il profilo fiscale il suo alter ego è il sostituto d’imposta. In base a queste consideraz­ioni, l’ufficio dispone l’annullamen­to delle sanzioni irrogate.

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