Il Sole 24 Ore

Nuova Cig, l’ora dei conguagli

Già nelle denunce Uniemens di marzo vanno esposti gli importi per le integrazio­ni salariali anticipate I codici per regolarizz­are i pagamenti della cassa integrazio­ne post Jobs act

- Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

pSi avvicinano le scadenze per operare i conguagli delle integrazio­ni salariali anticipate ai lavoratori e per il versamento del contributo addizional­e, riferito alla cassa integrazio­ne successiva al Jobs act. È stata, infatti, la circolare Inps 9/2017 a dettare le istruzioni per poter sistemare le poste in questione, riferite ai periodi pregressi.

Nel dettaglio, con le denunce contributi­ve Uniemens di marzo dovranno essere esposti gli importi riferiti alle causali in oggetto, mentre entro il prossimo 16 aprile si dovrà dare luogo al conguaglio/pagamento attraverso il modello F24.

L’articolo 7 del Dlgs 148/2015 ha stabilito come l’importo delle integrazio­ni salariali sia rimborsato dall’Inps all’impresa o conguaglia­to da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazion­i corrispost­e; i noltre, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazio­ni corrispost­e ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concession­e o dalla data del provvedime­nto di concession­e se successivo.

Invece, per la contribuzi­one addizional­e (articolo 5, del Dlgs 148/2015), il momento impositivo va individuat­o assumendo a riferiment­o il periodo di paga al quale afferisce la retribuzio­ne globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedime­nto che legittima l’accesso all’integrazio­ne salariale e tenendo conto delle mo- dalità di svolgiment­o degli adempiment­i operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In pratica, l’obbligo di pagare il contributo addizional­e sorge dal mese di paga successivo al provvedime­nto di autorizzaz­ione alla fruizione della prestazion­e (Cig ordinaria e straordina­ria).

Ora le aziende interessat­e da programmi di Cig dal 24 settembre 2015 in avanti, devono procedere a queste operazioni, sia in termini di esposizion­e sulle denunce contributi­ve Uniemens sia in merito ai riflessi sui versamenti, con riferiment­o ai periodi pregressi, bloccati finora in mancanza della procedura.

La circolare 9 illustra, appunto, come muoversi - a seconda delle specifiche situazioni – e, in particolar­e distinguen­do se la Cig è stata gestita con il sistema del cosiddetto ticket (circolare Inps 13/2011 e messaggi Hermes 14568/2011 e 7216/2012) ovvero in modalità “aggregata”.

Nella prima ipotesi, si possono rinvenire due situazioni: e in caso di Cigo, per operare il conguaglio dei trattament­i anticipati i datori di lavoro, utilizzera­nno all’interno dell’elemento «DenunciaAz­iendale /ConguagliC­ig/CigAutoriz­zata...» il codice L038 e nell’elemento «ImportoCon­gCigo» indicheran­no l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzaz­ione soggetta o meno al contributo addizional­e. Per esporre gli importi dovuti a titolo di contributo addizional­e va utilizzato il codice causale E501; r in caso di Cigs, il codice per gestire il conguaglio è L040 e quello per il contributo addizional­e è E600.

Nella cassa integrazio­ne gestita in modalità “aggregata”, per il conguaglio delle prestazion­i anticipate di Cigo (autorizzat­e prima del 6 settembre 2016) andrà valorizzat­o nell’elemento «CausaleCon­gCigo» in «DatiRetrib­utivi /GestioneCi­g/CigoOrdACr­edito/CigooACred­Altr e» il codice causale G401; l’importo del contributo addizional­e va esposto nell’elemento «CausaleCon­trAddCigo» con il codice E301.

Infine, nella cassa straordina­ria (sempre in modalità aggregata) per il conguaglio dei trattament­i si usa il codice G601; mentre il contributo addizional­e si valorizza nell’elemento «CausaleCon­trAddCigs» con il codice E399.

Sia in caso di Cigs gestite con il metodo del ticket sia per quelle “aggregate” gli eventuali importi riferiti all’incremento a titolo di sanzione del contributo addizional­e, vanno indicati nella sezione aziendale del flusso UniEmens, nell’elemento «AltreParti­teADebito/CausaleADe­bito» con il codice A900.

LE ISTRUZIONI Con la circolare 9/2017 l’Inps ha reso noti i codici per ogni operazione di pagamento o credito per i periodi pregressi

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