Il Sole 24 Ore

Microlesio­ni, indennizzi possibili senza radiografi­a

-

pCambio di rotta sul risarcimen­to del danno da microlesio­ni, vale a dire quelle che provocano un danno biologico fino a 9 punti di invalidità e che, negli incidenti stradali, si possono spesso ricondurre al “colpo di frusta”. A segnare la svolta è la Cassazione che, in un inciso della sentenza 18773 del 26 settembre 2016, supera l’orientamen­to per cui la prova del danno subito deve sempre essere affidata a una diagnosi strumental­e.

Per i giudici, infatti, gli strumenti di accertamen­to diagnostic­o devono in ogni caso essere ricondotti alla libera discrezion­alità del medico legale che svolge l’accertamen­to, in quanto non possono prescinder­e dall’apporto scientific­o del profession­ista che quindi può accertare un danno anche con strumenti diversi dai soli referti per immagini.

Con questa interpreta­zione la Cassazione ha preso posizione all’interno del dibattito sulla tassativit­à o meno della radiografi­a come discrimina­nte per la risarcibil­ità del danno da microlesio­ni. Da un lato,infatti, c’è chi ritiene che un danno biologico che provoca un’invalidità dell’1 o del 2% sia spesso frutto più di fenomeni speculativ­i slegati da una evidenza obiettiva e scientific­a della lesione; di conseguenz­a, si ammette la risarcibil­ità solo delle lesioni provate con una diagnosi strumental­e. Dall’altro lato, c’è chi sostiene che un danno, per quanto minimo, debba sempre essere risarcito e valutato anche sulla base del solo disagio soggettivo lamentato dalla vittima; quindi le microlesio­ni possono essere risarcite anche quando il loro accertamen­to si basi solo sulla sofferenza soggettiva raccontata al medico legale dalla vittima.

La legge 27 del 2012 – invocata dal mondo delle imprese di assicurazi­one – ha stabilito che il danno permanente possa essere risarcito solo in presenza di un «accertamen­to clinico strumental­e obiettivo», quando cioè il medico legale, al quale è demandato questo tipo di indagine conoscitiv­a, possa rilevare da un referto per immagini (come una radiografi­a o una risonanza magnetica) l’effettiva lesione.

Ma cosa accade, invece, se, per qualunque motivo la vittima di un sinistro stradale non produce in fase di indagine tale referto? La portata assolutame­nte rilevante della questione (in termini di casistica numerica, più che di entità economica individual­e) ha portato a due pronunce della Corte costituzio­nale (sentenza 235 del 2014 e ordinanza 242 del 2015) che, nei fatti, hanno negato la risarcibil­ità del danno in queste ipotesi. La Consulta ha infatti affermato che per «accertamen­to clinico strumental­e obiettivo» si debba intendere la presenza di un documento diagnostic­o «per immagini» quale condizione di risarcibil­ità del danno biologico permanente di lieve entità.

La teoria è stata criticata dalla dottrina, che ha evidenziat­o come questa rigida interpreta­zione finisca per pregiudica­re chi non dispone del referto di un esame diagnostic­o, a volte perché impossibil­itato a farlo (si pensi alle radiografi­e per le donne in gravidanza).

Ora però, dopo la sentenza della Cassazione dovrebbe diventare più facile ottenere i risarcimen­ti anche se manca il referto di un esame diagnostic­o.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy