Microlesioni, indennizzi possibili senza radiografia
pCambio di rotta sul risarcimento del danno da microlesioni, vale a dire quelle che provocano un danno biologico fino a 9 punti di invalidità e che, negli incidenti stradali, si possono spesso ricondurre al “colpo di frusta”. A segnare la svolta è la Cassazione che, in un inciso della sentenza 18773 del 26 settembre 2016, supera l’orientamento per cui la prova del danno subito deve sempre essere affidata a una diagnosi strumentale.
Per i giudici, infatti, gli strumenti di accertamento diagnostico devono in ogni caso essere ricondotti alla libera discrezionalità del medico legale che svolge l’accertamento, in quanto non possono prescindere dall’apporto scientifico del professionista che quindi può accertare un danno anche con strumenti diversi dai soli referti per immagini.
Con questa interpretazione la Cassazione ha preso posizione all’interno del dibattito sulla tassatività o meno della radiografia come discriminante per la risarcibilità del danno da microlesioni. Da un lato,infatti, c’è chi ritiene che un danno biologico che provoca un’invalidità dell’1 o del 2% sia spesso frutto più di fenomeni speculativi slegati da una evidenza obiettiva e scientifica della lesione; di conseguenza, si ammette la risarcibilità solo delle lesioni provate con una diagnosi strumentale. Dall’altro lato, c’è chi sostiene che un danno, per quanto minimo, debba sempre essere risarcito e valutato anche sulla base del solo disagio soggettivo lamentato dalla vittima; quindi le microlesioni possono essere risarcite anche quando il loro accertamento si basi solo sulla sofferenza soggettiva raccontata al medico legale dalla vittima.
La legge 27 del 2012 – invocata dal mondo delle imprese di assicurazione – ha stabilito che il danno permanente possa essere risarcito solo in presenza di un «accertamento clinico strumentale obiettivo», quando cioè il medico legale, al quale è demandato questo tipo di indagine conoscitiva, possa rilevare da un referto per immagini (come una radiografia o una risonanza magnetica) l’effettiva lesione.
Ma cosa accade, invece, se, per qualunque motivo la vittima di un sinistro stradale non produce in fase di indagine tale referto? La portata assolutamente rilevante della questione (in termini di casistica numerica, più che di entità economica individuale) ha portato a due pronunce della Corte costituzionale (sentenza 235 del 2014 e ordinanza 242 del 2015) che, nei fatti, hanno negato la risarcibilità del danno in queste ipotesi. La Consulta ha infatti affermato che per «accertamento clinico strumentale obiettivo» si debba intendere la presenza di un documento diagnostico «per immagini» quale condizione di risarcibilità del danno biologico permanente di lieve entità.
La teoria è stata criticata dalla dottrina, che ha evidenziato come questa rigida interpretazione finisca per pregiudicare chi non dispone del referto di un esame diagnostico, a volte perché impossibilitato a farlo (si pensi alle radiografie per le donne in gravidanza).
Ora però, dopo la sentenza della Cassazione dovrebbe diventare più facile ottenere i risarcimenti anche se manca il referto di un esame diagnostico.