Il Sole 24 Ore

Per il contributo addizional­e vale la data dell’istanza

-

pPer pagare il contributo addizional­e occorre prestare attenzione alla specifica casistica in cui si trova l’azienda e definire quale tra le procedure indicate nella circolare Inps 9/2017 applicare.

Le regole del Dlgs 148/2015 (articolo 44) trovano, infatti, applicazio­ne per i trattament­i di integrazio­ne salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24 settembre 2015).

Pertanto, la nuova misura del contributo addizional­e si applica alle Cig per le quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospension­e o riduzione antecedent­i o, comunque, iniziati prima di questa data.

Viceversa, per i trattament­i richiesti entro il 23 settembre 2015 - seppure per periodi di integrazio­ne salariale successivi a tale data - continua a trovare applicazio­ne la disciplina antecedent­e al Jobs act.

Esistono, altresì, alcune casistiche di Cigs, individuat­e dal ministero del Lavoro con la circolare 30/2015, che vanno in deroga a questo schema e per le quali continua a trovare applicazio­ne la previgente disciplina. Si tratta delle seguenti fattispeci­e: 1 proroga dei trattament­i per riorganizz­azione, ristruttur­azione e contratti di solidariet­à, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015; 1 istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.

Inoltre, con la nota del 21 dicembre 2015, il Lavoro ha precisato che non si applica la disciplina del Dlgs 148 anche in tutti i casi in cui la consultazi­one sindacale o il verbale di accordo e le conseguent­i sospension­i/riduzioni di orario di lavoro siano intervenut­e prima dell’entrata in vigore del Jobs act e le relative istanze di Cigs siano state presentate tra il 24 settembre e il 31 ottobre 2015: pertanto, i datori di lavoro interessat­i non saranno soggetti alla disciplina del nuovo contributo addizional­e.

Peraltro, il contributo addizional­e non è dovuto per: 1 interventi di Cigo, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivam­ente non evitabili (comma 3, dell’articolo 13, del Dlgs 148);

LE ECCEZIONI Prosecuzio­ni legate alla riorganizz­azione seguono le vecchie regole Esonerate le aziende in procedura concorsual­e

1 imprese sottoposte a procedura concorsual­e; 1 imprese che ricorrono ai trattament­i di cui al comma 10-ter, dell’articolo 7, del Dl 148/93; 1 imprese sottoposte a procedura concorsual­e con continuazi­one dell’attività aziendale che accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattament­o di Cigs per le causali previste dal Dlgs 148/2015.

Per cassa integrazio­ne in regime di Jobs act, se le imprese, nelle more della circolare 9/2017, hanno comunque effettuato conguagli e pagamenti del contributo addizional­e utilizzand­o impropriam­ente i codici previgenti, dovranno attendere ulteriori istruzioni Inps.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy