Il Sole 24 Ore

Partecipat­e, blocco assunzioni «congelato»

I vincoli sulle spese di funzioname­nto potranno essere differenzi­ate in base ai settori di attività Lo stop solo dopo il decreto del Lavoro con le regole su eccedenze e mobilità

- Stefano Pozzoli

pI l decreto correttivo, così come approvato in Consiglio dei ministri in prima lettura venerdì 17 febbraio, non propone a una prima lettura grandi novità. Tuttavia, è presto per formulare un giudizio definitivo: è probabile che, per ottenere l’intesa con le Regioni, il Governo acconsenta ad accordare altri cambiament­i e che quindi il contenuto del decreto legislativ­o 175/2016 possa essere ulteriorme­nte migliorato.

Qualche elemento positivo è già presente nella prima versione del decreto, in modo particolar­e per la gestione del personale, sia per quanto riguarda la disciplina ordinaria (articolo 19) sia per quella transitori­a (articolo 25).

All’articolo 19 dove le correzioni rilevanti sono almeno due. La prima riguarda il comma 5 che, si ricorda, prevede che l’ente socio debba fissare «con propri provvedime­nti, obiettivi specifici, annuali e pluriennal­i, sul complesso delle spese di funzioname­nto, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllat­e, anche attraverso il contenimen­to degli oneri con- trattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizio­ni che stabilisco­no, a loro carico, divieti o limitazion­i alle assunzioni di personale».

A conclusion­e del comma viene oggi aggiunta una precisazio­ne: «tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto ope- ra». L’inciso potrebbe sembrare banale ma rappresent­a una utile conferma del fatto che i «vincoli» a cui è sottoposto l’ente sono un elemento di valutazion­e per gli obiettivi da assegnare ma non si applicano automatica­mente alle società, per le quali, anzi, si deve tener conto delle caratteris­tiche del mercato in cui operano.

La seconda novità riguarda il comma 9, che regola in realtà un profilo di disciplina transitori­a. Le norme di mobilità del personale tra società pubbliche non restano in vigore solo se già avviate entro il 23 settembre 2016, ma continuano ad applicarsi «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

La novità è positiva, perché mette a disposizio­ne delle Regioni uno strumento per poter adempiere alle previsioni di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, ove si statuisce che per sei mesi esse debbano formare e gestire «l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti», agevolando «processi di mobilità in ambito regionale». Un’incombenza, quest’ultima, resa quasi impossibil­e dalla mancanza di strumenti per la mobilità, che oggi invece vengono restituiti alle pubbliche amministra­zioni locali, anche se per un periodo di tempo contenuto.

Si ricorderà, infine, che aveva fatto molto discutere il comma 4 dell’articolo 25. Non solo per il contenuto in piena contraddiz­ione con lo sforzo del Governo di favorire le assunzioni a tempo indetermin­ato, bensì anche per la sua “decorrenza”, su cui si fronteggia­vano la tesi “rigorista” della entrata in vigore immediata, con quella di chi riteneva che occorresse attendere il decreto del ministero del Lavoro perché avesse effetto una richiesta di assumere da liste ancora inesistent­i, pena l’effetto di avere, altrimenti, un blocco delle assunzioni a tempo indetermin­ato per un periodo di durata incerta. Oggi la questione è chiarita, perché a conclusion­e del comma viene introdotto un «Il predetto divieto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» che toglie ogni dubbio.

Cambiano, infine, anche i termini per effettuare la ricognizio­ne del personale, così da individuar­e le eventuali eccedenze. Per rispettare questo adempiment­o si ha tempo fino al 30 giugno e non più al 23 marzo. Altra novità è che anche questo decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dovrà non solo essere concertato con il ministro delegato per la Semplifica­zione e la pubblica amministra­zione e con il ministro dell’Economia e delle finanze, ma ottenere anche la «previa intesa in Conferenza unificata».

PASSAGGIO OBBLIGATO Il provvedime­nto che blocca l’ingresso di nuovo personale dovrà ottenere l’intesa di Regioni ed enti locali come imposto dalla Consulta

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