Partecipate, blocco assunzioni «congelato»
I vincoli sulle spese di funzionamento potranno essere differenziate in base ai settori di attività Lo stop solo dopo il decreto del Lavoro con le regole su eccedenze e mobilità
pI l decreto correttivo, così come approvato in Consiglio dei ministri in prima lettura venerdì 17 febbraio, non propone a una prima lettura grandi novità. Tuttavia, è presto per formulare un giudizio definitivo: è probabile che, per ottenere l’intesa con le Regioni, il Governo acconsenta ad accordare altri cambiamenti e che quindi il contenuto del decreto legislativo 175/2016 possa essere ulteriormente migliorato.
Qualche elemento positivo è già presente nella prima versione del decreto, in modo particolare per la gestione del personale, sia per quanto riguarda la disciplina ordinaria (articolo 19) sia per quella transitoria (articolo 25).
All’articolo 19 dove le correzioni rilevanti sono almeno due. La prima riguarda il comma 5 che, si ricorda, prevede che l’ente socio debba fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri con- trattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale».
A conclusione del comma viene oggi aggiunta una precisazione: «tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto ope- ra». L’inciso potrebbe sembrare banale ma rappresenta una utile conferma del fatto che i «vincoli» a cui è sottoposto l’ente sono un elemento di valutazione per gli obiettivi da assegnare ma non si applicano automaticamente alle società, per le quali, anzi, si deve tener conto delle caratteristiche del mercato in cui operano.
La seconda novità riguarda il comma 9, che regola in realtà un profilo di disciplina transitoria. Le norme di mobilità del personale tra società pubbliche non restano in vigore solo se già avviate entro il 23 settembre 2016, ma continuano ad applicarsi «fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
La novità è positiva, perché mette a disposizione delle Regioni uno strumento per poter adempiere alle previsioni di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, ove si statuisce che per sei mesi esse debbano formare e gestire «l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti», agevolando «processi di mobilità in ambito regionale». Un’incombenza, quest’ultima, resa quasi impossibile dalla mancanza di strumenti per la mobilità, che oggi invece vengono restituiti alle pubbliche amministrazioni locali, anche se per un periodo di tempo contenuto.
Si ricorderà, infine, che aveva fatto molto discutere il comma 4 dell’articolo 25. Non solo per il contenuto in piena contraddizione con lo sforzo del Governo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato, bensì anche per la sua “decorrenza”, su cui si fronteggiavano la tesi “rigorista” della entrata in vigore immediata, con quella di chi riteneva che occorresse attendere il decreto del ministero del Lavoro perché avesse effetto una richiesta di assumere da liste ancora inesistenti, pena l’effetto di avere, altrimenti, un blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per un periodo di durata incerta. Oggi la questione è chiarita, perché a conclusione del comma viene introdotto un «Il predetto divieto decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» che toglie ogni dubbio.
Cambiano, infine, anche i termini per effettuare la ricognizione del personale, così da individuare le eventuali eccedenze. Per rispettare questo adempimento si ha tempo fino al 30 giugno e non più al 23 marzo. Altra novità è che anche questo decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dovrà non solo essere concertato con il ministro delegato per la Semplificazione e la pubblica amministrazione e con il ministro dell’Economia e delle finanze, ma ottenere anche la «previa intesa in Conferenza unificata».
PASSAGGIO OBBLIGATO Il provvedimento che blocca l’ingresso di nuovo personale dovrà ottenere l’intesa di Regioni ed enti locali come imposto dalla Consulta