Più compiti agli agenti contabili dalla chiusura dell’esercizio 2016
Gli effetti delle nuove regole dettate dalla r iforma della Corte dei conti
pIstituzione dell’anagrafe degli agenti contabili e obbligo di individuare un responsabile del procedimento per verifica e controllo amministrativo sui conti giudiziali, per tutte le pubbliche amministrazioni: con i conti 2016 debuttano le novità sul giudizio di conto del decreto legislativo 174/2016, riguardante il codice della giustizia contabile. La riforma si applica ai conti giudiziali da presentare presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla sua entrata in vigore, il 7 ottobre 2016.
In base all’articolo 138, le amministrazioni devono comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (anagrafe degli agenti contabili). Questa banca dati, cui avranno accesso sia gli enti che gli uffici territorialmente competenti della Corte conti, va aggiornata costantemente da ciascuna amministrazione, anche con comunicazioni telematiche.
Il codice prevede modalità telematiche (articolo 6, comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi documenti, nonché per l’accesso all’anagrafe. Viene, in ogni caso, specificato che conti giudiziali e relativi documenti sono trasmessi tramite posta elettronica certificata (Pec) alla Corte conti. Il nuovo sistema informativo per la resa elettronica dei conti (Sireco) è la soluzione web di immediata applicazione per acquisire e gestire i conti giudiziali in formato digitale, prodromica all’entrata a pieno regime della giustizia contabile telematica. Con una corretta gestione della banca dati, le segreterie delle Sezioni giurisdizionali sono in grado di operare la verifica annuale del tempestivo deposito dei conti giudiziali,pergarantirel’effettività del giudizio di conto e, in primo luogo, della resa dei conti. Eventuali omissioni, rilevate in esito alla ricognizione annuale, saranno comunicate alla Procura, in un elenco anche riepilogativo, per la formulazione di istanza per resa di conto dinanzi al giudice monocratico. L’agente contabile renitente rischia una sanzione pecuniaria, al pari del responsabile di procedimento che omette il deposito dei conti alla sezione giurisdizionale.
Gli agenti, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (o entro il diverso termine previsto dallo specifico ordinamento) o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giu- diziale all’amministrazione di appartenenza. Per gli enti locali, l’articolo 233, comma 1, del Tuel obbliga l’economo, il consegnatario di beni e gli altri agenti contabili a rendere il conto della propria gestione all’ente locale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il codice riafferma anche l’importanza della parificazione dei conti, consistente nella dichiarazione di concordanza con le scritture dell’amministrazione che, nella prassi, coincide col visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo. In base all’art. 139, l’amministrazione individua inoltre un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo previsti dalla normativa, entro 30 giorni dall’approvazione lo deposita (con relazione degli organi di controllo interno) presso la sezione della Corte conti territorialmente competente. Per gli enti locali l’articolo 233 obbliga al deposito entro 60 giorni. Il giudizio di conto, che ha inizio con la presentazione del conto da parte dell’agente contabile, si conclude con una pronuncia della Corte conti, che può essere di discarico o di condanna.