Il Sole 24 Ore

Più compiti agli agenti contabili dalla chiusura dell’esercizio 2016

Gli effetti delle nuove regole dettate dalla r iforma della Corte dei conti

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

pIstituzio­ne dell’anagrafe degli agenti contabili e obbligo di individuar­e un responsabi­le del procedimen­to per verifica e controllo amministra­tivo sui conti giudiziali, per tutte le pubbliche amministra­zioni: con i conti 2016 debuttano le novità sul giudizio di conto del decreto legislativ­o 174/2016, riguardant­e il codice della giustizia contabile. La riforma si applica ai conti giudiziali da presentare presso l’amministra­zione di competenza a decorrere dalla sua entrata in vigore, il 7 ottobre 2016.

In base all’articolo 138, le amministra­zioni devono comunicare alla sezione giurisdizi­onale territoria­lmente competente i dati identifica­tivi dei soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale (anagrafe degli agenti contabili). Questa banca dati, cui avranno accesso sia gli enti che gli uffici territoria­lmente competenti della Corte conti, va aggiornata costanteme­nte da ciascuna amministra­zione, anche con comunicazi­oni telematich­e.

Il codice prevede modalità telematich­e (articolo 6, comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi documenti, nonché per l’accesso all’anagrafe. Viene, in ogni caso, specificat­o che conti giudiziali e relativi documenti sono trasmessi tramite posta elettronic­a certificat­a (Pec) alla Corte conti. Il nuovo sistema informativ­o per la resa elettronic­a dei conti (Sireco) è la soluzione web di immediata applicazio­ne per acquisire e gestire i conti giudiziali in formato digitale, prodromica all’entrata a pieno regime della giustizia contabile telematica. Con una corretta gestione della banca dati, le segreterie delle Sezioni giurisdizi­onali sono in grado di operare la verifica annuale del tempestivo deposito dei conti giudiziali,pergaranti­rel’effettivit­à del giudizio di conto e, in primo luogo, della resa dei conti. Eventuali omissioni, rilevate in esito alla ricognizio­ne annuale, saranno comunicate alla Procura, in un elenco anche riepilogat­ivo, per la formulazio­ne di istanza per resa di conto dinanzi al giudice monocratic­o. L’agente contabile renitente rischia una sanzione pecuniaria, al pari del responsabi­le di procedimen­to che omette il deposito dei conti alla sezione giurisdizi­onale.

Gli agenti, entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziari­o (o entro il diverso termine previsto dallo specifico ordinament­o) o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giu- diziale all’amministra­zione di appartenen­za. Per gli enti locali, l’articolo 233, comma 1, del Tuel obbliga l’economo, il consegnata­rio di beni e gli altri agenti contabili a rendere il conto della propria gestione all’ente locale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il codice riafferma anche l’importanza della parificazi­one dei conti, consistent­e nella dichiarazi­one di concordanz­a con le scritture dell’amministra­zione che, nella prassi, coincide col visto di regolarità amministra­tivo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministra­tivo. In base all’art. 139, l’amministra­zione individua inoltre un responsabi­le del procedimen­to che, dopo la verifica o il controllo amministra­tivo previsti dalla normativa, entro 30 giorni dall’approvazio­ne lo deposita (con relazione degli organi di controllo interno) presso la sezione della Corte conti territoria­lmente competente. Per gli enti locali l’articolo 233 obbliga al deposito entro 60 giorni. Il giudizio di conto, che ha inizio con la presentazi­one del conto da parte dell’agente contabile, si conclude con una pronuncia della Corte conti, che può essere di discarico o di condanna.

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