Dai tributi alle entrate tariffarie tesorieri sotto esame continuo
pQuali sono le risultanze dei controlli sui conti giudiziali? La fotografia è contenuta nella relazione della Corte dei conti di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, che fa il punto sulle sentenze più significative emesse l’anno scorso.
Con la sentenza 22/QM/2016 del 22 settembre 2016 le Sezioni riunite, pronunciandosi su una questione di massima in materia di imposta di soggiorno, hanno riconosciuto la qualifica di agenti contabili ai soggetti operanti presso le strutture ricettive, se incaricati della riscossione e del relativo riversamento nelle casse comunali. I magistrati hanno sottolineato anche la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, un responsabile incaricato della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile. L’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche può portare a responsabilità amministrative.
I giudizi per resa di conto hanno poi riguardato, tra le altre, la gestione di parcheggi a pagamento, come pure la riscossione di entrate comunali e i conti dei consegnatari di beni di enti locali. In riferimento a quest’ultimo punto, è stato affermato che i beni immobili, di norma, non possono formare oggetto di obbligo di custodia (e quindi non inclusi nel conto giudiziale), così come sono esclusi dall’ambito di applicazione del giudizio di conto i beni affidati a un consegnatario con solo debito di vigilanza.
Tra le principali irregolarità rilevate in capo agli economi o altri agenti contabili interni di enti locali è stato riaffermato il principio secondo cui il versamento tardivo delle somme incassate per conto dell’ente locale, rispetto alla scadenza prevista, genera interessi legali a carico dell’agente contabile interno che è quindi tenuto al tempestivo riversamento delle somme stesse.
Molteplici sono state le fattispecie riguardanti i tesorieri, in particolare sulla puntualità della movimentazione di liquidità dal conto corrente postale a quello bancario ovvero alla correttezza degli addebiti per interessi o altre commissioni, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dalla convenzione di tesoreria.
Sulla riscossione di entrate erariali da parte di società del gruppo Equitalia, la Sezione Abruzzo (ordinanza 38 del 20 dicembre 2016) in adesione all’orientamento delle Sezioni riunite della Corte conti, ha dichiarato, previa riunione di tutti i giudizi pendenti della stessa specie, la propria incompetenza territoriale e ha restituito gli atti alla società Equitalia Servizi di Riscossione Spa per la rielaborazione dei conti relativi a ciascun singolo ambito provinciale e il deposito di un conto unico nazionale alla competente Sezione giurisdizionale per il Lazio.
Sempre per i conti degli agenti della riscossione, infine, la Sezione Calabria (sentenza 301, 29 novembre 2016) ha affermato che tocca all’agente della riscossione dimostrare di aver assolto a ogni obbligo e obbligazione tesa a garantire la riscossione delle entrate affidategli dal Comune; ponendo a carico dell’agente gli importi indicati nel conto giudiziale per i quali non siano state prodotte eventuali dichiarazioni di inesigibilità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/99.