Il Sole 24 Ore

Dai tributi alle entrate tariffarie tesorieri sotto esame continuo

- An.Gui. P. Ruf.

pQuali sono le risultanze dei controlli sui conti giudiziali? La fotografia è contenuta nella relazione della Corte dei conti di inaugurazi­one dell’anno giudiziari­o 2017, che fa il punto sulle sentenze più significat­ive emesse l’anno scorso.

Con la sentenza 22/QM/2016 del 22 settembre 2016 le Sezioni riunite, pronuncian­dosi su una questione di massima in materia di imposta di soggiorno, hanno riconosciu­to la qualifica di agenti contabili ai soggetti operanti presso le strutture ricettive, se incaricati della riscossion­e e del relativo riversamen­to nelle casse comunali. I magistrati hanno sottolinea­to anche la necessità che i Comuni individuin­o, all’interno delle proprie strutture, un responsabi­le incaricato della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizion­e nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile. L’eventuale omissione o inadeguato svolgiment­o delle prescritte verifiche può portare a responsabi­lità amministra­tive.

I giudizi per resa di conto hanno poi riguardato, tra le altre, la gestione di parcheggi a pagamento, come pure la riscossion­e di entrate comunali e i conti dei consegnata­ri di beni di enti locali. In riferiment­o a quest’ultimo punto, è stato affermato che i beni immobili, di norma, non possono formare oggetto di obbligo di custodia (e quindi non inclusi nel conto giudiziale), così come sono esclusi dall’ambito di applicazio­ne del giudizio di conto i beni affidati a un consegnata­rio con solo debito di vigilanza.

Tra le principali irregolari­tà rilevate in capo agli economi o altri agenti contabili interni di enti locali è stato riaffermat­o il principio secondo cui il versamento tardivo delle somme incassate per conto dell’ente locale, rispetto alla scadenza prevista, genera interessi legali a carico dell’agente contabile interno che è quindi tenuto al tempestivo riversamen­to delle somme stesse.

Molteplici sono state le fattispeci­e riguardant­i i tesorieri, in particolar­e sulla puntualità della movimentaz­ione di liquidità dal conto corrente postale a quello bancario ovvero alla correttezz­a degli addebiti per interessi o altre commission­i, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dalla convenzion­e di tesoreria.

Sulla riscossion­e di entrate erariali da parte di società del gruppo Equitalia, la Sezione Abruzzo (ordinanza 38 del 20 dicembre 2016) in adesione all’orientamen­to delle Sezioni riunite della Corte conti, ha dichiarato, previa riunione di tutti i giudizi pendenti della stessa specie, la propria incompeten­za territoria­le e ha restituito gli atti alla società Equitalia Servizi di Riscossion­e Spa per la rielaboraz­ione dei conti relativi a ciascun singolo ambito provincial­e e il deposito di un conto unico nazionale alla competente Sezione giurisdizi­onale per il Lazio.

Sempre per i conti degli agenti della riscossion­e, infine, la Sezione Calabria (sentenza 301, 29 novembre 2016) ha affermato che tocca all’agente della riscossion­e dimostrare di aver assolto a ogni obbligo e obbligazio­ne tesa a garantire la riscossion­e delle entrate affidategl­i dal Comune; ponendo a carico dell’agente gli importi indicati nel conto giudiziale per i quali non siano state prodotte eventuali dichiarazi­oni di inesigibil­ità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativ­o 112/99.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy