Il Sole 24 Ore

Niente reperibili­tà nei casi più gravi

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redige il certificat­o dovrà “selezionar­e” i campi del certificat­o telematico riferiti a “terapie salvavita”/”invalidità”.

Va anche detto che, secondo quanto precisato nella circolare, pur venendo meno in tali casi l’onere della reperibili­tà alla visita medica di controllo posto a carico del lavoratore, rimane confermata la possibilit­à per l’Inps di effettuare comunque controlli sulla correttezz­a formale e sostanzial­e della certificaz­ione, nonché sulla congruità prognostic­a ivi espressa. Per i datori di lavoro, mentre vige il divieto di chiedere visite di controllo per tali dipendenti, è consentito segnalare alla struttura Inps territoria­lmente competente, mediante il canale di Pec (posta elettronic­a certificat­a) istituzion­ale, possibili eventi riferiti a fattispeci­e per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibili­tà, qualora si ravvisi la necessità di effettuare una verifica: spetterà all’Inps valutare, con il proprio centro medico legale, l’opportunit­à di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro richiedent­e.

Venendo agli aspetti pratici, l’allegato 2 alla circolare 95/2016 contiene le linee guida per l’individuaz­ione delle patologie che danno diritto all’esonero dall’obbligo di reperibili­tà. In tale ambito si precisa che si può parlare di terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita” immediato e concreto, oppure procrastin­ato, ma altrettant­o certo o fortemente probabile: sono terapie salvavita quelle praticate in rianimazio­ne, ma anche quelle che, se non assunte, espongono certamente alla morte. A titolo di esempio, citando dalla lista compilata dall’Inps, è possibile riferirsi a emorragie severe/infarti d’organo, insufficie­nza renale acuta, gravi infezioni sistemiche (incluso l’Aids conclamato), neoplasie maligne, in trattament­o chirurgico e neoadiuvan­te, chemiotera­pico antiblasti­co e/o sue complicanz­e, trattament­o radioterap­ico, nonché malattie psichiatri­che in fase di scompenso acuto e/o in Tso (trattament­o sanitario obbligator­io).

Per quanto concerne l’invalidità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento, premesso che esistono molte tipologie di invalidità riconosciu­te da vari organi, e rimandando alla lettura dell’ampio elenco per maggiori approfondi­menti, l’Inps ha precisato che lo stato morboso che può consentire l’esonero dalla reperibili­tà dev’essere connesso a una patologia in grado di determinar­e una menomazion­e di cospicuo rilievo funzionale, perché diversamen­te si introdurre­bbe un discrimine elevato fra l’entità della grave patologia che contestual­mente richiede terapia salvavita e l’entità di ben più lievi patologie, le quali, pur determinan­do un’invalidità percentual­mente moderata, consentono la prosecuzio­ne del lavoro e una buona sostenibil­ità socio-relazional­e.

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