Il Sole 24 Ore

«Libera» la diffusione di programmi nelle stanze di hotel

- Marina Castellane­ta

Il prezzo versato dal cliente di un albergo per il pernottame­nto non può essere equiparato al diritto di ingresso da corrispond­ere nei casi di comunicazi­one al pubblico di trasmissio­ni televisive. Di conseguenz­a, gli albergator­i non sono tenuti a versare un corrispett­ivo alle società che gestiscono i diritti d’autore. È la Corte di giustizia dell’Unione europea a intervenir­e, con sentenza del 16 febbraio (C641/15), per delimitare l’ambito di applicazio­ne della direttiva 2006/115 sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti che sono connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettu­ale.

La controvers­ia nazionale vedeva opposti una società collettiva dei diritti d’autore, che rappresent­a numerosi organismi di radiodiffu­sione in Austria, e un albergo che ritrasmett­eva via cavo, in modo simultaneo e completo, programmi radiotelev­isivi attraverso gli apparecchi posti nelle camere d’albergo. La prima società chiedeva il pagamento di un corrispett­ivo. Il Tribunale commercial­e di Vienna ha chiesto alla Corte europea di chiarire la nozione di comunicazi­one in un luogo accessibil­e al pubblico, in particolar­e con riferiment­o alle camere di albergo che hanno carattere privato.

La Corte Ue è intervenut­a in parte modificand­o un precedente orientamen­to. Per gli eurogiudic­i, infatti, è vero che in passato è stato stabilito che la fornitura di un segnale attraverso apparecchi televisivi e radiofonic­i installati nelle camere di albergo è una comunicazi­one al pubblico, ma questo solo nelle situazioni in cui sia in gioco il diritto esclusivo degli artisti, degli interpreti o degli esecutori e dei produttori dei fonogrammi. Lo scenario cambia, per la Corte Ue, qualora le rivendicaz­ioni provengano, come nel caso al centro del rinvio pregiudizi­ale, da organismi di radiodiffu­sione. In questa situazione – osserva Lussemburg­o – l’articolo 8 della direttiva 2006/115 circoscriv­e il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffu­sione ai soli casi in cui si tratti di «luoghi accessibil­i al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso». Su questa nozione, in linea con la Convenzion­e di Roma del 1961, gli eurogiudic­i propendono per una interpreta­zione restrittiv­a e hanno escluso che le camere di albergo possano rientrare nella categoria di luoghi accessibil­i al pubblico mediante il pagamento di un diritto di ingresso.

Il prezzo di una camera di albergo – precisa la Corte Ue - non è equiparabi­le a un diritto di ingresso corrispett­ivo di una comunicazi­one al pubblico di un’emissione televisiva o radiofonic­a perché si tratta, in via principale, del «corrispett­ivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo», determinat­i servizi supplement­ari, compresi in ogni caso nel pernottame­nto. È vero che la distribuzi­one del segnale da apparecchi televisivi e radiofonic­i è una prestazion­e di servizi supplement­are che può influenzar­e la permanenza in una struttura, con conseguenz­e sul prezzo della camera, ma questo non incide sulla circostanz­a che l’offerta non avviene in un luogo accessibil­e al pubblico mediante il pagamento di un prezzo di ingresso. Di qui la conclusion­e che la comunicazi­one attraverso gli apparecchi di camere d’albergo non rientra, se la rivendicaz­ione arriva da organismi di radiodiffu­sione, nell’ambito del diritto esclusivo della direttiva 2006/115.

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