Il Sole 24 Ore

Iva di gruppo – Modalità di esercizio dell’opzione per il 2017.

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Chiariment­i sulle modalità di comunicazi­one dell’opzione per la liquidazio­ne dell’Iva di gruppo a seguito delle novità introdotte dalla legge 232/2016 (di Bilancio 2017). La legge, infatti, modificand­o l’articolo 73 del Dpr 633/1972 [CFF ha previsto che l’ente o la società commercial­e controllan­te comunichi all’agenzia delle Entrate la scelta per la liquidazio­ne dell’Iva di gruppo non più con il modello Iva 26, ma direttamen­te nella dichiarazi­one annuale Iva presentata nell’anno solare a partire dal quale intende esercitare l’opzione. Per questo motivo, nel modello Iva 2017 è stato inserito il quadro VG, per cui già dal 1° gennaio di quest’anno la scelta va comunicata tramite la dichiarazi­one Iva, da presentare entro domani, 28 febbraio. Tuttavia, solo per il primo anno di applicazio­ne delle nuove regole, tenuto conto che alcuni gruppi potrebbero già aver effettuato la scelta con le precedenti modalità, sono considerat­e valide anche le comunicazi­oni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018 la comunicazi­one tramite la dichiarazi­one annuale Iva diventerà l’unica modalità per esercitare l’opzione e il modello Iva 26 resterà utilizzabi­le per comunicare le variazioni intervenut­e nel corso dell’anno, relative ai dati indicati in sede di adesione al regime, a norma dell’articolo 3, comma 4, del Dm 13 dicembre 1979 [CFF

di entrata in vigore del Dl n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016), ovvero da tale data in poi. L’articolo 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del 1998 – nel testo anteriore alle modificazi­oni introdotte dall’articolo 5 del Dl n. 193 – stabiliva che potevano essere compensati i crediti o i maggiori crediti solo se emergenti da integrativ­e presentate entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno successivo (termine, per così dire, «breve»). Viceversa, le integrativ­e presentate dopo tale epoca (in un termine «lungo»), davano diritto al rimborso, ma non alla compensazi­one (Corte di cassazione, n. 13378 del 2016: «in caso di errori od omissioni nella dichiarazi­one dei redditi, la dichiarazi­one integrativ­a – se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuen­te – incontra il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one per il periodo d’imposta successivo, con compensazi­one del credito eventualme­nte risultante, fermo restando che il contribuen­te può chiedere il rimborso entro quarantott­o mesi dal versamento», per le integrativ­e presentate oltre tale termine). Dopo le modificazi­oni introdotte dal predetto articolo la disciplina è la seguente. Il credito o il maggiore credito risultante dalle integrativ­e presentate nel termine «breve» (entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one per l’anno successivo) può sempre essere utilizzato in compensazi­one, come se risultasse dalla dichiarazi­one sbagliata (in tal caso non c’è nulla di nuovo rispetto alla disciplina precedente). La novità è che, se l’integrativ­a a favore è presentata nel termine «lungo» (dopo il termine prescritto per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo di imposta successivo), il credito o il maggior credito può essere utilizzato in compensazi­one «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one integrativ­a». Inoltre, il credito, derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazi­one integrativ­a, deve essere indicato nella dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazi­one integrativ­a. In conclusion­e, la cedolare secca pagata in più dal contribuen­te può essere compensata con debiti maturati a partire dal 2017, se l’integrativ­a è stata inoltrata dal 24 ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso, il lettore non tralasci di indicare il credito da compensare nella dichiarazi­one che presenterà per il 2016. Se l’integrativ­a è stata (o, da un altro contribuen­te, sarà) presentata nel corso del 2017, la compensazi­one slitta di un anno, e potrà riguardare debiti maturati successiva­mente dal 2018 in poi.

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