Iva di gruppo – Modalità di esercizio dell’opzione per il 2017.
Chiarimenti sulle modalità di comunicazione dell’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo a seguito delle novità introdotte dalla legge 232/2016 (di Bilancio 2017). La legge, infatti, modificando l’articolo 73 del Dpr 633/1972 [CFF ha previsto che l’ente o la società commerciale controllante comunichi all’agenzia delle Entrate la scelta per la liquidazione dell’Iva di gruppo non più con il modello Iva 26, ma direttamente nella dichiarazione annuale Iva presentata nell’anno solare a partire dal quale intende esercitare l’opzione. Per questo motivo, nel modello Iva 2017 è stato inserito il quadro VG, per cui già dal 1° gennaio di quest’anno la scelta va comunicata tramite la dichiarazione Iva, da presentare entro domani, 28 febbraio. Tuttavia, solo per il primo anno di applicazione delle nuove regole, tenuto conto che alcuni gruppi potrebbero già aver effettuato la scelta con le precedenti modalità, sono considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018 la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per esercitare l’opzione e il modello Iva 26 resterà utilizzabile per comunicare le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative ai dati indicati in sede di adesione al regime, a norma dell’articolo 3, comma 4, del Dm 13 dicembre 1979 [CFF
di entrata in vigore del Dl n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016), ovvero da tale data in poi. L’articolo 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del 1998 – nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall’articolo 5 del Dl n. 193 – stabiliva che potevano essere compensati i crediti o i maggiori crediti solo se emergenti da integrative presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (termine, per così dire, «breve»). Viceversa, le integrative presentate dopo tale epoca (in un termine «lungo»), davano diritto al rimborso, ma non alla compensazione (Corte di cassazione, n. 13378 del 2016: «in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa – se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente – incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento», per le integrative presentate oltre tale termine). Dopo le modificazioni introdotte dal predetto articolo la disciplina è la seguente. Il credito o il maggiore credito risultante dalle integrative presentate nel termine «breve» (entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo) può sempre essere utilizzato in compensazione, come se risultasse dalla dichiarazione sbagliata (in tal caso non c’è nulla di nuovo rispetto alla disciplina precedente). La novità è che, se l’integrativa a favore è presentata nel termine «lungo» (dopo il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo), il credito o il maggior credito può essere utilizzato in compensazione «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Inoltre, il credito, derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In conclusione, la cedolare secca pagata in più dal contribuente può essere compensata con debiti maturati a partire dal 2017, se l’integrativa è stata inoltrata dal 24 ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso, il lettore non tralasci di indicare il credito da compensare nella dichiarazione che presenterà per il 2016. Se l’integrativa è stata (o, da un altro contribuente, sarà) presentata nel corso del 2017, la compensazione slitta di un anno, e potrà riguardare debiti maturati successivamente dal 2018 in poi.