L’EREDE PUÒ COMPENSARE ANCHE CON LE ADDIZIONALI
Ho effettuato il versamento di imposte ipotecaria, catastale e relative tassa ipotecaria e imposta di bollo per una dichiarazione di successione utilizzando il modello F24 e compensando, in parte, le somme con credito Irpef e addizionale regionale e comunale. L’agenzia delle Entrate non contesta la compensazione in toto, bensì solo la compensazione con i crediti di addizionale regionale e comunale in quanto “crediti di tributi non erariali”. Non riesco a trovare alcun riferimento normativo e/o di prassi che confermi il divieto di compensazione in questione, o che limiti la compensazione dei debiti di imposta ipotecaria o catastale con soli crediti della sezione erario del modello F24. È possibile la compensazione delle imposte ipotecarie e catastali da successione con i crediti Irpef, anche addizionali regionali e comunali?
Non condividiamo l’obiezione dell’agenzia delle Entrate, a parere della quale la compensazione dei tributi dovuti per la successione di immobili e diritti reali immobiliari potrebbe avvenire solo con crediti per tributi erariali. L’articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997 (quello che ha introdotto la compensazione tributaria) non contempla una siffatta limitazione. E non la contemplano nemmeno, segnatamente: né il Dm 8 novembre 2011, il cui articolo 1, al comma 1, lettere f)e g), ha esteso ai tributi in parola la disciplina delle compensazioni; né il Provvedimento direttoriale 8 novembre 2011. L’articolo 1 di quest’ultimo provvedimento – emanato in attuazione del decreto ministeriale del 2011 – ha specificamente previsto la possibilità di corrispondere «l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, …e i tributi speciali … mediante il modello F24» (il quale è, peraltro, obbligatorio dall’1 gennaio 2017, epoca dalla quale non è più ammesso il modello F23: articolo 2). Nelle «motivazioni», il citato provvedimento spiega che il pagamento dei tributi, dovuti «in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione», si piega a esigenze di «razionalizzazione delle modalità di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti». Noi pensiamo che un ricorso nella forma del «reclamo mediazione» (articolo 17 bis del Dlgs n. 546 del 1992, se le compensazioni controverse non superano 20.000 euro) appianerebbe subito l’equivoco, con l’immediata revoca del recupero d’imposta e connesse sanzioni e interessi.
A cura di Ezio Maria Pisapia