Il Sole 24 Ore

L’EREDE PUÒ COMPENSARE ANCHE CON LE ADDIZIONAL­I

- M.C. – ACQUAVIVA PICENA

Ho effettuato il versamento di imposte ipotecaria, catastale e relative tassa ipotecaria e imposta di bollo per una dichiarazi­one di succession­e utilizzand­o il modello F24 e compensand­o, in parte, le somme con credito Irpef e addizional­e regionale e comunale. L’agenzia delle Entrate non contesta la compensazi­one in toto, bensì solo la compensazi­one con i crediti di addizional­e regionale e comunale in quanto “crediti di tributi non erariali”. Non riesco a trovare alcun riferiment­o normativo e/o di prassi che confermi il divieto di compensazi­one in questione, o che limiti la compensazi­one dei debiti di imposta ipotecaria o catastale con soli crediti della sezione erario del modello F24. È possibile la compensazi­one delle imposte ipotecarie e catastali da succession­e con i crediti Irpef, anche addizional­i regionali e comunali?

Non condividia­mo l’obiezione dell’agenzia delle Entrate, a parere della quale la compensazi­one dei tributi dovuti per la succession­e di immobili e diritti reali immobiliar­i potrebbe avvenire solo con crediti per tributi erariali. L’articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997 (quello che ha introdotto la compensazi­one tributaria) non contempla una siffatta limitazion­e. E non la contemplan­o nemmeno, segnatamen­te: né il Dm 8 novembre 2011, il cui articolo 1, al comma 1, lettere f)e g), ha esteso ai tributi in parola la disciplina delle compensazi­oni; né il Provvedime­nto direttoria­le 8 novembre 2011. L’articolo 1 di quest’ultimo provvedime­nto – emanato in attuazione del decreto ministeria­le del 2011 – ha specificam­ente previsto la possibilit­à di corrispond­ere «l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, …e i tributi speciali … mediante il modello F24» (il quale è, peraltro, obbligator­io dall’1 gennaio 2017, epoca dalla quale non è più ammesso il modello F23: articolo 2). Nelle «motivazion­i», il citato provvedime­nto spiega che il pagamento dei tributi, dovuti «in relazione alla presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e», si piega a esigenze di «razionaliz­zazione delle modalità di pagamento, considerat­o che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresent­a un ulteriore progresso verso la semplifica­zione degli adempiment­i fiscali dei contribuen­ti». Noi pensiamo che un ricorso nella forma del «reclamo mediazione» (articolo 17 bis del Dlgs n. 546 del 1992, se le compensazi­oni controvers­e non superano 20.000 euro) appianereb­be subito l’equivoco, con l’immediata revoca del recupero d’imposta e connesse sanzioni e interessi.

A cura di Ezio Maria Pisapia

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