L’OBBLIGO DELLE SANZIONI NON PASSA AGLI EREDI
Nel caso di rateazioni in corso, ex articolo 3 bis del Dlgs 462–1997, alla data del decesso, le sanzioni devono essere pagate dagli eredi? In caso negativo, è ammesso il rimborso?
L’articolo 8 del Dlgs n. 472 del 1997 dispone che «l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi». Dall’estrema chiarezza e perentorietà della norma – nonostante la sua concisione – si ricava che anche le sanzioni irrogate al dante causa, comprese in piani di rateazione (per adesione all’avviso di irregolarità nel pagamento di imposte dichiarate; per definizione dell’accertamento con adesione; per rateizzo di cartelle eccetera), non devono essere pagate dagli eredi, limitatamente alle quote di sanzioni incluse nelle rate, anche scadute, pagate dagli eredi dopo la morte. Il lettore può chiedere lo sgravio delle sanzioni incluse nelle rate pagate dopo la morte, e può anche autoridursi i pagamenti del non dovuto con il «fai da te». In quest’ultimo caso – per evitare equivoci e fraintendimenti che porterebbero all’emissione della cartella – è consigliabile comunicare all’ente impositore il criterio seguito nell’autoriduzione e, contestualmente, la morte del debitore da documentare, se si vuole, con un certificato (peraltro non necessario, perché lo stato civile è accessibile dalle pubbliche amministrazioni telematicamente). La domanda di rimborso deve essere fatta solo per le somme non oggetto di autoriduzione (per esempio, perché eccedono i debiti rimasti da pagare). Attiriamo tuttavia l’attenzione del lettore sul fatto che la domanda va proposta entro quarantotto mesi dal pagamento, se si tratta di imposte sui redditi, di Irap, o di somme dovute in qualità di sostituto d’imposta (articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973). Il termine di decadenza si riduce a due anni dal pagamento se si tratta di imposta sul valore aggiunto (articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992, e successive modifiche).