NO ALL’INDENNITÀ SUPPLETIVA SE È L’AGENTE CHE RECEDE
Nel contratto di agenzia, l’agente ha diritto all’indennità supplettiva e meritocratica in caso di dimissioni?
M.M. – NOVARA
Ai sensi dell’articolo 1751 del Codice civile, l’indennità per la cessazione del rapporto non spetta quando è l’agente a recedere dal contratto. È fatto salvo il suo diritto soltanto nel caso in cui tale recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente, oppure all’agente stesso (età, infermità o malattia) per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. L’accordo economico collettivo del settore commercio 16 febbraio 2009 conferma l’esclusione dell’indennità suppletiva di clientela e meritocratica in caso di dimissioni dell’agente ma, se il rapporto è in corso da almeno un anno, esse sono ugualmente dovute quando ad indurre l’agente stesso alle dimissioni siano state l’invalidità permanente e totale, il conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco o Inps, oppure circostanze attribuibili al preponente. L’accordo economico del settore industria 30 luglio 2014 fa salvo il diritto all’indennità, sempre nel caso in cui il rapporto sia durato almeno un anno, quando le dimissioni siano dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente, oppure siano conseguenti ad invalidità permanente e totale, ad infermità e/o malattia che non consenta la prosecuzione del rapporto, successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata Enasarco o Inps.
A cura di Piero Gualtierotti legge 407 per un dipendente e ha inviato un Dm10vig per far emergere il minor debito per questi periodi. Nel frattempo paga regolarmente 23 rate del rateizzo di 1.008 euro; l’ultima non la paga in quanto dalla lavorazione dei Dm10vig risulta un credito a proprio favore di circa 1.700 euro. L’Inps ha revocato il rateizzo e ha iscritto a ruolo le sanzioni del 30% su tutto il debito (25.000) rateizzato in quanto l’impresa non ha rispettato la dilazione. Non trovo corretto tale comportamento, in quanto la circolare Inps 108/2003 al punto 9 stabilisce che si ha la revoca del rateizzo quando si hanno due rate consegutive non pagate; in tal caso si provvede all’iscrizione a ruolo dei residui crediti oggetto della dilazione.
G.D.M. – NAPOLI
La circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013 (non 108/2003, come scrive il lettore) dispone che la dilazione è revocata – e, pertanto, si procede alla riscossione coattiva in base a ruolo o ad avviso di addebito – in seguito al mancato pagamento di due rate consecutive (come pure in seguito al versamento irregolare dei contributi correnti: punto 9). Poiché il lettore non ha pagato l’ultima rata, la revoca della dilazione (cui si richiama implicitamente il lettore) non ha alcun senso. Ciò non vuol dire che all’Inps sia vietata la riscossione coattiva dell’importo corrispondente, perché un tale impedimento si tradurrebbe nell’abbuono generalizzato dell’ultima rata. Il credito emerso per gli sgravi non dedotti non giustifica l’omesso pagamento della rata. Quanto all’irrogazione della sanzione normale del 30 per cento, applicata all’intero carico contributivo dilazionato, constatiamo l’indirizzo di maggior clemenza seguito, in casi analoghi, dall’agenzia delle Entrate. Con vari documenti di prassi (per esempio, circolare n.17/E del 2016, paragrafo 3.2.1, ultimo capoverso), l’Agenzia circoscrive l’applicazione della sanzione piena, nella misura del 30 per cento, alle sole quote di imposte comprese nelle rate non pagate.