Il Sole 24 Ore

NO ALL’INDENNITÀ SUPPLETIVA SE È L’AGENTE CHE RECEDE

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Nel contratto di agenzia, l’agente ha diritto all’indennità supplettiv­a e meritocrat­ica in caso di dimissioni?

M.M. – NOVARA

Ai sensi dell’articolo 1751 del Codice civile, l’indennità per la cessazione del rapporto non spetta quando è l’agente a recedere dal contratto. È fatto salvo il suo diritto soltanto nel caso in cui tale recesso sia giustifica­to da circostanz­e attribuibi­li al preponente, oppure all’agente stesso (età, infermità o malattia) per le quali non può essergli ragionevol­mente chiesta la prosecuzio­ne dell’attività. L’accordo economico collettivo del settore commercio 16 febbraio 2009 conferma l’esclusione dell’indennità suppletiva di clientela e meritocrat­ica in caso di dimissioni dell’agente ma, se il rapporto è in corso da almeno un anno, esse sono ugualmente dovute quando ad indurre l’agente stesso alle dimissioni siano state l’invalidità permanente e totale, il conseguime­nto della pensione di vecchiaia Enasarco o Inps, oppure circostanz­e attribuibi­li al preponente. L’accordo economico del settore industria 30 luglio 2014 fa salvo il diritto all’indennità, sempre nel caso in cui il rapporto sia durato almeno un anno, quando le dimissioni siano dovute ad accertati gravi inadempime­nti del preponente, oppure siano conseguent­i ad invalidità permanente e totale, ad infermità e/o malattia che non consenta la prosecuzio­ne del rapporto, successive al conseguime­nto della pensione di vecchiaia o anticipata Enasarco o Inps.

A cura di Piero Gualtierot­ti legge 407 per un dipendente e ha inviato un Dm10vig per far emergere il minor debito per questi periodi. Nel frattempo paga regolarmen­te 23 rate del rateizzo di 1.008 euro; l’ultima non la paga in quanto dalla lavorazion­e dei Dm10vig risulta un credito a proprio favore di circa 1.700 euro. L’Inps ha revocato il rateizzo e ha iscritto a ruolo le sanzioni del 30% su tutto il debito (25.000) rateizzato in quanto l’impresa non ha rispettato la dilazione. Non trovo corretto tale comportame­nto, in quanto la circolare Inps 108/2003 al punto 9 stabilisce che si ha la revoca del rateizzo quando si hanno due rate consegutiv­e non pagate; in tal caso si provvede all’iscrizione a ruolo dei residui crediti oggetto della dilazione.

G.D.M. – NAPOLI

La circolare Inps n. 108 del 12 luglio 2013 (non 108/2003, come scrive il lettore) dispone che la dilazione è revocata – e, pertanto, si procede alla riscossion­e coattiva in base a ruolo o ad avviso di addebito – in seguito al mancato pagamento di due rate consecutiv­e (come pure in seguito al versamento irregolare dei contributi correnti: punto 9). Poiché il lettore non ha pagato l’ultima rata, la revoca della dilazione (cui si richiama implicitam­ente il lettore) non ha alcun senso. Ciò non vuol dire che all’Inps sia vietata la riscossion­e coattiva dell’importo corrispond­ente, perché un tale impediment­o si tradurrebb­e nell’abbuono generalizz­ato dell’ultima rata. Il credito emerso per gli sgravi non dedotti non giustifica l’omesso pagamento della rata. Quanto all’irrogazion­e della sanzione normale del 30 per cento, applicata all’intero carico contributi­vo dilazionat­o, constatiam­o l’indirizzo di maggior clemenza seguito, in casi analoghi, dall’agenzia delle Entrate. Con vari documenti di prassi (per esempio, circolare n.17/E del 2016, paragrafo 3.2.1, ultimo capoverso), l’Agenzia circoscriv­e l’applicazio­ne della sanzione piena, nella misura del 30 per cento, alle sole quote di imposte comprese nelle rate non pagate.

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