IL POSSIBILE IMPIEGO DEL MINOR IMPORTO EMERSO
Una Srl riceve due comunicazioni dall’agenzia delle Entrate: una per Ires, di 5.559 euro, e Iva per 9.059 euro per redditi 2014, e una per Ires di 4.432,96 euro e Iva di 2.893,32 euro per redditi 2013, tutti dichiarati, ma non pagati, a causa di una crisi di lavoro che ha finanziariamente debilitato la società. A seguito di questo, da un esame delle dichiarazioni dei redditi Unico 2012, 2013 e 2014 si sono rilevati degli errori a favore del contribuente e prima della fine del 2016 si presentano le dichiarazioni integrative a favore, come previsto dalla recente nuova normativa. Da queste dichiarazioni emerge che le imposte indicate nelle comunicazioni dell’agenzia delle Entrate avrebbero dovuto essere di molto inferiori. I termini per la rateazione delle comunicazioni sono decorsi. Come è possibile ora far valere il “credito” o per meglio dire il minor importo da dover pagare? Secondo la norma nel 2017 il “credito” dovrebbe essere esigibile e quindi come si potrebbe far correggere le comunicazioni all’Agenzia?
M.C. – MILANO
La nuova normativa è costituita, per la parte che qui interessa, dall’articolo 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del 1998 (per l’Ires), e dal successivo articolo 8, comma 6 quater (per l’Iva), ambedue modificati dall’articolo 5, comma 1, del Dl n. 193 del 2016 (entrato in vigore il 24 ottobre 2016). Vi si prevede che il credito o il maggior credito – derivante dalle dichiarazioni integrative presentate oltre la scadenza della dichiarazione per l’anno successivo – «può essere utilizzato in compensazione … [orizzontale o esterna] … per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». È questo il caso del lettore, in relazione alle integrazioni apportate all’Unico 2015 per il 2014 e all’Unico dell’anno precedente. Perciò, non gli è possibile compensare i crediti con i debiti manifestatisi prima del 1° gennaio 2017 (anteriori all’anno successivo di invio delle integrative). Poiché gli importi a debito eccedono 1.500 euro, i nuovi crediti potranno essere compensati per pagare le somme che saranno iscritte a ruolo (articolo 31, comma 1, del Dl n. 78 del 2010).