AMMINISTRATORE: COMPENSI E NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI R.C.
L’amministratore del mio condominio, tenuto a comunicare entro fine mese telematicamente al fisco le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, mi ha chiesto, attraverso un apposito modulo dal lui elaborato, di inviargli per tempo una formale richiesta di invio dei dati per fruire della detrazione fiscale corrispondente all’appartamento di mia esclusiva proprietà. Contestualmente, mi comunica che per tale servizio mi sarà addebitato l’importo di euro 25 euro al netto dell’Iva. Visto che si tratta di obbligo di legge, è corretto richiedermi un compenso?
L– RAVENNA a Suprema Corte, con la sentenza n. 3596/2003, ha precisato che “in tema di Condominio, l’attività dell’amministratore – tra cui vanno annoverate anche le incombenze fiscali, quale quella in disamina – deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte”. Pertanto, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore a monte. Viceversa, la Corte di cassazione con la sentenza n. 22313/2013 ha anche chiarito che “spetterà all’assemblea condominiale il compito generale di valutare successivamente l’attività ultronea resa dall’amministratore, quant’anche l’opportunità di conferire allo stesso un compenso extra”. Sotto tale e diverso aspetto, l’amministratore di condominio non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate, non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cassazione civile, n. 14197/2011). Infatti, si ricordi che l’articolo 1129, comma quattordicesimo, del Codice civile ha cristallizzato il compenso dell’amministratore di condominio alla misura stabilita all’atto del conferimento dell’incarico. Ciò, ovviamente, non toglie che in sede di conferma e/o di conferimento di un nuovo incarico, con riferimento alle nuove e comples- l’azienda pari alla differenza tra le attività e le passività acquisite. Tale debito non corrisponde al prezzo pagato per l’acquisto dell’azienda in quanto l’acquirente storna dall’ammontare dovuto i canoni di locazione imputati in conto prezzo e rileva di conseguenza una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88 del Tuir.
A cura di Gianluca Dan