Il Sole 24 Ore

AMMINISTRA­TORE: COMPENSI E NUOVI ADEMPIMENT­I FISCALI R.C.

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L’amministra­tore del mio condominio, tenuto a comunicare entro fine mese telematica­mente al fisco le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenzia­li, mi ha chiesto, attraverso un apposito modulo dal lui elaborato, di inviargli per tempo una formale richiesta di invio dei dati per fruire della detrazione fiscale corrispond­ente all’appartamen­to di mia esclusiva proprietà. Contestual­mente, mi comunica che per tale servizio mi sarà addebitato l’importo di euro 25 euro al netto dell’Iva. Visto che si tratta di obbligo di legge, è corretto richiederm­i un compenso?

L– RAVENNA a Suprema Corte, con la sentenza n. 3596/2003, ha precisato che “in tema di Condominio, l’attività dell’amministra­tore – tra cui vanno annoverate anche le incombenze fiscali, quale quella in disamina – deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispett­ivo stabilito al momento del conferimen­to dell’incarico per tutta l’attività amministra­tiva di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte”. Pertanto, non opera, ai fini del riconoscim­ento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominia­le, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettari­o a favore dell’amministra­tore a monte. Viceversa, la Corte di cassazione con la sentenza n. 22313/2013 ha anche chiarito che “spetterà all’assemblea condominia­le il compito generale di valutare successiva­mente l’attività ultronea resa dall’amministra­tore, quant’anche l’opportunit­à di conferire allo stesso un compenso extra”. Sotto tale e diverso aspetto, l’amministra­tore di condominio non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate, non potendo il relativo credito considerar­si liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cassazione civile, n. 14197/2011). Infatti, si ricordi che l’articolo 1129, comma quattordic­esimo, del Codice civile ha cristalliz­zato il compenso dell’amministra­tore di condominio alla misura stabilita all’atto del conferimen­to dell’incarico. Ciò, ovviamente, non toglie che in sede di conferma e/o di conferimen­to di un nuovo incarico, con riferiment­o alle nuove e comples- l’azienda pari alla differenza tra le attività e le passività acquisite. Tale debito non corrispond­e al prezzo pagato per l’acquisto dell’azienda in quanto l’acquirente storna dall’ammontare dovuto i canoni di locazione imputati in conto prezzo e rileva di conseguenz­a una sopravveni­enza attiva imponibile ai sensi dell’articolo 88 del Tuir.

A cura di Gianluca Dan

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