Il Sole 24 Ore

BONUS ENERGETICO TRA DETRAZIONE E DEDUZIONE

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Un libero profession­ista acquista un immobile di categoria catastale A/2 da destinare ad uso ufficio al 100%. Su tale immobile effettuerà dei lavori di risparmio energetico. Posto che può recuperare il 65%, in quale percentual­e può recuperare i costi anche in contabilit­à?

V.M. – MILANO

È possibile considerar­e i costi sostenuti per i lavori integralme­nte in deduzione a condizione di osservare la previsione di cui all’articolo 54 del Tuir. In particolar­e, la deduzione potrà essere fatta valere nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta (in un’unica soluzione) entro il limite del 5 per cento del valore complessiv­o dei beni materiali ammortizza­bili esistente all’inizio del periodo di imposta (risultante dal registro dei beni ammortizza­bili). La quota eccedente sarà considerat­a in deduzione in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi. È irrilevant­e che il contribuen­te intenda fruire della detrazione Irpef nella misura del 65 per cento prevista per i costi finalizzat­i al risparmio energetico. Ciò a condizione, come nel caso del lettore, che l’immobile sia utilizzato nell’esercizio dell’attività. La doppia agevolazio­ne è stata anche confermata dalla circolare 20/E del 2011 (quesito 3.4), nella quale si domandava se un contribuen­te che svolga l’attività profession­ale presso lo stesso immobile utilizzato anche a scopo abitativo, possa comunque beneficiar­e, effettuand­o degli interventi di riqualific­azione energetica, della detrazione al 65% nonostante la deduzione, nella misura del 50%. L’Agenzia rispondeva quindi che il beneficio spetta anche “agli esercenti arti e profession­i” e che “gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumental­i all’esercizio dell’attività”. Non solo, ma “il contribuen­te, nel caso prospettat­o, può fruire della detrazione del 65% anche in relazione alle spese che siano state dedotte ai fini della determinaz­ione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività profession­ale. Tale deduzione – concludeva l’Agenzia – non comporta il venir meno del diritto alla detrazione, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio”.

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