Il Sole 24 Ore

DIFFICILE PER I NEGOZI NON PAGARE L’ASCENSORE

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Nel mio condominio si è provveduto all’adeguament­o alla normativa di sicurezza dell’ascensore, presente sin dalla costruzion­e dello stabile. Fanno parte dello stabile, con ingresso separato, 5 negozi. Vorrei sapere se questi devono pagare per l’adeguament­o. Ritengo che essendo questo lavoro obbligator­io ai fini della sicurezza, nessuno debba essere escluso dalla spesa. Gradirei la vostra opinione.

A.S. – ROMA

In termini generali, la prevalente giurisprud­enza ritiene che – poiché l’ascensore costituisc­e un impianto comune, a norma dell’articolo 1117, comma 1, numero 3, del Codice civile – le spese di adeguament­o, che rientrano tra quelle di manutenzio­ne straordina­ria, in assenza di diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le, devono essere ripartite per millesimi, a norma dell’articolo 1124 del Codice civile (Cassazione, 14 luglio 2015, numero 14697 e Cassazione 25 marzo 2004, numero 5975). Nello stesso senso, Tribunale di Salerno, 3 novembre 2009, secondo cui “sussistend­o una presunzion­e di condominia­lità dell’ascensore, e dovendo le spese di manutenzio­ne dello stesso, sia ordinarie che straordina­rie, essere ripartite tra tutti i condòmini con il criterio della proporzion­alità dettato dagli articoli 1123 e 1124 del Codice civile, a nulla vale la consideraz­ione che i proprietar­i dei locali al piano terra non ne usufruisca­no in concreto”. Si tenga tuttavia presente che altra giurisprud­enza, (resa in tema di negozi con accesso diretto dalla pubblica via e ai quali è precluso l’uso dell’androne condominia­le) ha avuto modo di puntualizz­are che “non è tenuto a contribuir­e alle spese per i lavori di rifaciment­o dell’ascensore il condomino proprietar­io di unità immobiliar­i adibite a negozi, con accesso diretto e indipenden­te esclusivam­ente dall’esterno, prive di cantina e con nessuna possibilit­à di utilizzare l’androne e le scale comuni” (Tribunale di Parma, 10 maggio 2011, numero 559, sentenza relativa ad un condominio retto però da un regolament­o condominia­le contrattua­le, che prevedeva, per i negozi, l’esenzione dalle spese di manutenzio­ne ordinaria e straordina­ria dell’impianto).

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