DIFFICILE PER I NEGOZI NON PAGARE L’ASCENSORE
Nel mio condominio si è provveduto all’adeguamento alla normativa di sicurezza dell’ascensore, presente sin dalla costruzione dello stabile. Fanno parte dello stabile, con ingresso separato, 5 negozi. Vorrei sapere se questi devono pagare per l’adeguamento. Ritengo che essendo questo lavoro obbligatorio ai fini della sicurezza, nessuno debba essere escluso dalla spesa. Gradirei la vostra opinione.
A.S. – ROMA
In termini generali, la prevalente giurisprudenza ritiene che – poiché l’ascensore costituisce un impianto comune, a norma dell’articolo 1117, comma 1, numero 3, del Codice civile – le spese di adeguamento, che rientrano tra quelle di manutenzione straordinaria, in assenza di diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, devono essere ripartite per millesimi, a norma dell’articolo 1124 del Codice civile (Cassazione, 14 luglio 2015, numero 14697 e Cassazione 25 marzo 2004, numero 5975). Nello stesso senso, Tribunale di Salerno, 3 novembre 2009, secondo cui “sussistendo una presunzione di condominialità dell’ascensore, e dovendo le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, essere ripartite tra tutti i condòmini con il criterio della proporzionalità dettato dagli articoli 1123 e 1124 del Codice civile, a nulla vale la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto”. Si tenga tuttavia presente che altra giurisprudenza, (resa in tema di negozi con accesso diretto dalla pubblica via e ai quali è precluso l’uso dell’androne condominiale) ha avuto modo di puntualizzare che “non è tenuto a contribuire alle spese per i lavori di rifacimento dell’ascensore il condomino proprietario di unità immobiliari adibite a negozi, con accesso diretto e indipendente esclusivamente dall’esterno, prive di cantina e con nessuna possibilità di utilizzare l’androne e le scale comuni” (Tribunale di Parma, 10 maggio 2011, numero 559, sentenza relativa ad un condominio retto però da un regolamento condominiale contrattuale, che prevedeva, per i negozi, l’esenzione dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto).