Il Sole 24 Ore

I LIMITI ALLA DEDUCIBILI­TÀ DELL’AFFITTO AL DIPENDENTE M.C.

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dipendente al datore di lavoro per l’utilizzo dell’immobile è superiore alla rendita catastale aumentata delle spese inerenti l’immobile stesso, in capo al dipendente non si configura alcun fringe benefit? Se il dipendente ha trasferito la propria residenza nel comune del datore di lavoro, questi potrà dedurre integralme­nte i canoni corrispost­i al proprietar­io per il primo anno d’imposta e i due successivi in cui l’immobile è concesso al dipendente?

L– REGGIO EMILIA a risposta è affermativ­a solo per il primo quesito. L’articolo 51, comma 4, lettera c) del Tuir prevede che per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume ai fini del calcolo del relativo benefit la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzato­re e quanto corrispost­o per il godimento del fabbricato stesso. Pertanto, qualora il dipendente corrispond­a un canone superiore, non c’è fringe benefit da assoggetta­re ad imposizion­e in capo al dipendente. Invece, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Tuir, potrà dedurre i canoni di locazione del fabbricato concesso in uso al dipendente per un importo non superiore a quello che costituisc­e reddito per il dipendente stesso a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Ne consegue che, nel caso del lettore, non essendoci reddito in capo al dipendente, non vi sarà nemmeno deduzione per il datore di lavoro.

Un’impresa sottoscriv­e un contratto di locazione per un’unità abitativa da sublocare (uso foresteria) ad un dipendente. Se il canone totale annuale corrispost­o dal

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