LA CONTABILITÀ IVA RESTA NELL’«ORDINARIO» G.A.
Un imprenditore commerciale adotta la contabilità semplificata e potrà determinare il reddito imponibile Irpef sulla base degli incassi e delle fatture di acquisto di beni pagate. Ai fini Iva, invece, la liquidazione periodica segue la vecchia normativa, cioè il confronto tra l’Iva sulle vendite e quella che emerge dalle fatture di acquisto, a prescindere se riscosse o pagate? Come da accordi, la fattura è stata presentata nella banca indicata dalla cooperativa (e con la quale la stessa cooperativa ha concordato termini e condizioni) a settembre 2016 con tre distinte scadenze, la prima delle quali a dicembre 2016. Dopo che a settembre 2016 il socio ha ricevuto l’anticipo totale della fattura con accredito sul suo conto (al netto degli interessi per l’anticipo), la prima scadenza non è stata onorata dalla cooperativa e quindi il socio si è visto addebitare dalla banca l’importo della prima tranche. Dopo diversi solleciti, ancora a febbraio 2017 la cooperativa non ha pagato il suo debito (per la tranche scaduta e non pagata). Così stante la situazione, il socio cooperatore può recedere per giusta causa?
L– SAN BENEDETTO DEL TRONTO a risposta è affermativa. In una cooperativa, lo scopo mutualistico si attua mediante rapporti mutualistici fra cooperativa e soci cooperatori, che, nel caso di specie, consistono in rapporti di scambio, come sicuramente indicato anche nello statuto della cooperativa medesima. In conseguenza dello scopo mutualistico e delle sue modalità attuative, il socio di una cooperativa riveste quindi una doppia qualificazione: quella di parte del rapporto societario, che deriva e dipende dalla sottoscrizione del capitale sociale, e quella di controparte della cooperativa nei rapporti mutualistici di scambio. La possibilità di recesso va quindi vista sotto questi due profili, per cui se uno dei due soggetti (cooperativa e socio) viene meno ad uno dei due obblighi, l’altra parte appare legittimata all’esercizio del recesso.
A cura di Romano Mosconi