RAVVEDIMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Sono un contribuente minimo che emette fatture elettroniche. Nel 2015 non ho indicato in fattura che essa erano soggette al bollo di 2 euro, e non ho neppure versato l’F24 relativo entro il 30 aprile 2016. Si può in qualche modo fare ravvedimento? Le fatture che ho emesso nel 2016, il cui F24 scade il 30 aprile 2017, non sono assoggettate all’imposta di bollo. Devo comunque pagare il tributo entro aprile?
Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento dell’imposta di bollo virtuale afferente le fatture elettroniche emesse nel 2015 doveva pertanto essere effettuato entro il 30 aprile 2016 e, di conseguenza, il versamento relativo a quelle emesse entro il 2016 andrà fatto non oltre la fine di aprile 2017. L’assoggettamento al tributo prescinde dall’indicazione formale fornita in fattura. Pertanto, anche in relazione alle fatture di importo superiore a 77,47 euro emesse dal contribuente minimo nel 2016, il bollo è comunque dovuto. Il mancato adempimento dell’obbligo di versamento nel termine è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 13, Dlgs 471/1997 (pari al 30% dell’importo non versato). È tuttavia possibile, come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, la violazione potrà essere regolarizzata versando una sanzione ridotta a: 1/10 se la regolarizzazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; 1/9 se la stessa avviene nel termine di 90 giorni; 1/8 se essa avviene entro un anno; 1/7 se essa avviene entro due anni; 1/6 se essa avviene oltre il termine di due anni dall’omesso versamento. Contestualmente, dovrà essere versata l’imposta, comprensiva degli interessi calcolati in misura pari al tasso legale.
A cura di Giovanni Petruzzellis