Il Sole 24 Ore

RAVVEDIMEN­TO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONIC­HE

- M.M. – BRESCIA

Sono un contribuen­te minimo che emette fatture elettronic­he. Nel 2015 non ho indicato in fattura che essa erano soggette al bollo di 2 euro, e non ho neppure versato l’F24 relativo entro il 30 aprile 2016. Si può in qualche modo fare ravvedimen­to? Le fatture che ho emesso nel 2016, il cui F24 scade il 30 aprile 2017, non sono assoggetta­te all’imposta di bollo. Devo comunque pagare il tributo entro aprile?

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettronic­he emesse durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento dell’imposta di bollo virtuale afferente le fatture elettronic­he emesse nel 2015 doveva pertanto essere effettuato entro il 30 aprile 2016 e, di conseguenz­a, il versamento relativo a quelle emesse entro il 2016 andrà fatto non oltre la fine di aprile 2017. L’assoggetta­mento al tributo prescinde dall’indicazion­e formale fornita in fattura. Pertanto, anche in relazione alle fatture di importo superiore a 77,47 euro emesse dal contribuen­te minimo nel 2016, il bollo è comunque dovuto. Il mancato adempiment­o dell’obbligo di versamento nel termine è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 13, Dlgs 471/1997 (pari al 30% dell’importo non versato). È tuttavia possibile, come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, fare ricorso all’istituto del ravvedimen­to operoso. In tal caso, la violazione potrà essere regolarizz­ata versando una sanzione ridotta a: 1/10 se la regolarizz­azione avviene nel termine di 30 giorni dalla data della sua commission­e; 1/9 se la stessa avviene nel termine di 90 giorni; 1/8 se essa avviene entro un anno; 1/7 se essa avviene entro due anni; 1/6 se essa avviene oltre il termine di due anni dall’omesso versamento. Contestual­mente, dovrà essere versata l’imposta, comprensiv­a degli interessi calcolati in misura pari al tasso legale.

A cura di Giovanni Petruzzell­is

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