Il Sole 24 Ore

LA LOCAZIONE DI FABBRICATI DELLA STESSA CATEGORIA

- – BERGAMO F.C.

Una Srl con attività principale (codice 412000) la costruzion­e di edifici, ha acquistato da un fondo immobiliar­e tre immobili strumental­i, affittati con Iva, iniziando un’attività secondaria (codice 682001– locazione immobiliar­e di beni propri). Nel rinnovare due contratti di locazione per sportelli bancari, l’istituto di credito ha richiesto, come condizione, l’esclusione da Iva dei relativi canoni. La Srl ha quindi provveduto alla separazion­e delle attività ai sensi dell’articolo 36, Dpr 633/72. Si chiede se nell’attività separata, con codice 682001, si possono considerar­e esclusi da Iva solo gli affitti per i due sportelli bancari, lasciando invece soggetto ad Iva il terzo immobile strumental­e.

La risposta è negativa. Infatti, in generale, sulla base dell’articolo 36, comma 3 del Dpr 633/72, la separazion­e delle attività presuppone la separazion­e per attività identifica­te da codici Ateco distinti. In via eccezional­e, è consentita la separazion­e delle attività (nell’ambito dello stesso codice) a coloro che effettuano locazioni di fabbricati a destinazio­ne abitativa e locazioni di fabbricati strumental­i, con riferiment­o a ciascuno di tali settori di attività. Sulla base di queste premesse, l’agenzia delle Entrate nella circolare 22/E/2013 ha confermato che è consentita la separazion­e delle attività per distinte categorie catastali (fabbricati abitativi, da una parte, e strumental­i, dall’altra). Quindi, in base alle norme vigenti e ai chiariment­i forniti, non è possibile separare le locazioni di fabbricati diversi, ma appartenen­ti alla medesima categoria catastale.

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