LA LOCAZIONE DI FABBRICATI DELLA STESSA CATEGORIA
Una Srl con attività principale (codice 412000) la costruzione di edifici, ha acquistato da un fondo immobiliare tre immobili strumentali, affittati con Iva, iniziando un’attività secondaria (codice 682001– locazione immobiliare di beni propri). Nel rinnovare due contratti di locazione per sportelli bancari, l’istituto di credito ha richiesto, come condizione, l’esclusione da Iva dei relativi canoni. La Srl ha quindi provveduto alla separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36, Dpr 633/72. Si chiede se nell’attività separata, con codice 682001, si possono considerare esclusi da Iva solo gli affitti per i due sportelli bancari, lasciando invece soggetto ad Iva il terzo immobile strumentale.
La risposta è negativa. Infatti, in generale, sulla base dell’articolo 36, comma 3 del Dpr 633/72, la separazione delle attività presuppone la separazione per attività identificate da codici Ateco distinti. In via eccezionale, è consentita la separazione delle attività (nell’ambito dello stesso codice) a coloro che effettuano locazioni di fabbricati a destinazione abitativa e locazioni di fabbricati strumentali, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività. Sulla base di queste premesse, l’agenzia delle Entrate nella circolare 22/E/2013 ha confermato che è consentita la separazione delle attività per distinte categorie catastali (fabbricati abitativi, da una parte, e strumentali, dall’altra). Quindi, in base alle norme vigenti e ai chiarimenti forniti, non è possibile separare le locazioni di fabbricati diversi, ma appartenenti alla medesima categoria catastale.