Se la società è «falsa» va liquidata
pQuello della Spa costituita usando una procura falsa e con un falso versamento del capitale sociale (nel caso specifico: esibendo una contabile bancaria fasulla, attestante il deposito di 25 milioni di euro) sembra un caso da aula universitaria, costruito dal professore al fine di spiegare agli studenti la particolare fattispecie della nullità dell’atto costitutivo di società di capitali.Invece si tratta di un fatto realmente accaduto e il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Milano l’ha trovato sul suo tavolo, a causa di un’istanza di cancellazione della società presentata dal pm (ti- tolare dell’accusa nel relativo processo penale).
L’istanza è stata respinta con il decreto n. 3624/2016 del 30 dicembre 2016. Non perché la questione non fosse assolutamente patologica, ma perché, in una simile evenienza, non a un provvedimento di cancellazione occorre dar corso, bensì a una “normale” procedura di liquidazione della società falsamente costituita.
Nel decreto, il Tribunale svolge un ragionamento “da manuale”: in sostanza, si afferma che la cancellazione dal Registro delle imprese (prevista dall’articolo 2191 del Codice civile) non può essere richiesta con riferimento all’iscrizione di un atto costitutivo di società di capitali. La ragione è che il sistema adottato dal Codice civile per l’invalidità dell’atto costitutivo di società di capitali (di cui agli articoli 2330, 2331 e 2332) è imperniato sui seguenti inderogabili princìpi: 1 l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali nel Registro delle imprese ha “efficacia costitutiva” della società, la quale, con l’iscrizione, acquista la personalità giuridica; 1 l’iscrizione dell’atto costitutivo di società di capitali nel Registro imprese ha una “efficacia sanante” rispetto ad ogni vizio di in- validità che sia presente nel procedimento costitutivo della società, fatta eccezione per i casi di nullità della società che derivi da mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, da illiceità dell’oggetto sociale e da mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
In queste tre ipotesi, peraltro, non si fa luogo a cancellazione della società dal Registro imprese, ma si dà avvio alla sua liquidazione.In sostanza, secondo il Tribunale milanese, il ri- medio della cancellazione di cui all’articolo 2191 del codice civile, pur essendo previsto in via generale per la cancellazione delle iscrizioni effettuate nel Registro delle Imprese avvenute in assenza delle condizioni stabilite dalla legge, segna necessariamente il passo nei casi in cui la legge attribuisce all’iscrizione l’efficacia di “pubblicità sanante”, e ciò per quelle esigenze di certezza e di tutela dei terzi che sono appunto la finalità della pubblicità sanante. Insomma, alla cancellazione della società “falsa” dal Registro delle imprese si deve ben giungere, ma non con un’istanza di cancellazione, bensì svolgendo una normale procedura di liquidazione.