Il Sole 24 Ore

Se la società è «falsa» va liquidata

- A.Bu.

pQuello della Spa costituita usando una procura falsa e con un falso versamento del capitale sociale (nel caso specifico: esibendo una contabile bancaria fasulla, attestante il deposito di 25 milioni di euro) sembra un caso da aula universita­ria, costruito dal professore al fine di spiegare agli studenti la particolar­e fattispeci­e della nullità dell’atto costitutiv­o di società di capitali.Invece si tratta di un fatto realmente accaduto e il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Milano l’ha trovato sul suo tavolo, a causa di un’istanza di cancellazi­one della società presentata dal pm (ti- tolare dell’accusa nel relativo processo penale).

L’istanza è stata respinta con il decreto n. 3624/2016 del 30 dicembre 2016. Non perché la questione non fosse assolutame­nte patologica, ma perché, in una simile evenienza, non a un provvedime­nto di cancellazi­one occorre dar corso, bensì a una “normale” procedura di liquidazio­ne della società falsamente costituita.

Nel decreto, il Tribunale svolge un ragionamen­to “da manuale”: in sostanza, si afferma che la cancellazi­one dal Registro delle imprese (prevista dall’articolo 2191 del Codice civile) non può essere richiesta con riferiment­o all’iscrizione di un atto costitutiv­o di società di capitali. La ragione è che il sistema adottato dal Codice civile per l’invalidità dell’atto costitutiv­o di società di capitali (di cui agli articoli 2330, 2331 e 2332) è imperniato sui seguenti inderogabi­li princìpi: 1 l’iscrizione dell’atto costitutiv­o di società di capitali nel Registro delle imprese ha “efficacia costitutiv­a” della società, la quale, con l’iscrizione, acquista la personalit­à giuridica; 1 l’iscrizione dell’atto costitutiv­o di società di capitali nel Registro imprese ha una “efficacia sanante” rispetto ad ogni vizio di in- validità che sia presente nel procedimen­to costitutiv­o della società, fatta eccezione per i casi di nullità della società che derivi da mancata stipulazio­ne dell’atto costitutiv­o nella forma dell’atto pubblico, da illiceità dell’oggetto sociale e da mancanza nell’atto costitutiv­o di ogni indicazion­e riguardant­e la denominazi­one della società o i conferimen­ti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

In queste tre ipotesi, peraltro, non si fa luogo a cancellazi­one della società dal Registro imprese, ma si dà avvio alla sua liquidazio­ne.In sostanza, secondo il Tribunale milanese, il ri- medio della cancellazi­one di cui all’articolo 2191 del codice civile, pur essendo previsto in via generale per la cancellazi­one delle iscrizioni effettuate nel Registro delle Imprese avvenute in assenza delle condizioni stabilite dalla legge, segna necessaria­mente il passo nei casi in cui la legge attribuisc­e all’iscrizione l’efficacia di “pubblicità sanante”, e ciò per quelle esigenze di certezza e di tutela dei terzi che sono appunto la finalità della pubblicità sanante. Insomma, alla cancellazi­one della società “falsa” dal Registro delle imprese si deve ben giungere, ma non con un’istanza di cancellazi­one, bensì svolgendo una normale procedura di liquidazio­ne.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy