Il Sole 24 Ore

Residenze all’estero, pesa il domicilio

Iscrizione all’Aire non determinan­te - Difesa da costruire per ogni anno d’imposta

- Antonio Iorio

pLa contestazi­one sulla fittizia residenza all’estero e le conseguent­i violazioni fiscali e penali normalment­e riguardano più periodi di imposta: da quando il contribuen­te ha dichiarato di essere emigrato nell’altro Stato fino al momento in cui viene effettuata la contestazi­one, salvo evidenteme­nte non abbia, precedente­mente, riportato la residenza in Italia.

Questo aspetto è molto importante perché, nella maggior parte dei casi, la pretesa dell’amministra­zione non si basa su questioni interpreta­tive ma su indizi circostanz­iati, con la conseguenz­a che la difesa dovrà essere svolta analiticam­ente per ciascun periodo di imposta. Può verificars­i, in altre parole, che per alcuni anni il contribuen­te sia in grado di provare l’effettiva residenza all’estero mentre, per altri, in assenza di specifici elementi di fatto contrari alle contestazi­oni dell’amministra­zione, egli venga considerat­o residente in Italia.

Occorre poi tener presente che il concetto di residenza ai fini fiscali è più ampio di quello previsto dal codice civile a fini anagrafici. Per tale ragione talvolta molti cittadini trasferiti­si effettivam­ente all’estero (lavoro, studio, ecc), ritengono, in perfetta buona fede, che l’adempiment­o sotto il profilo anagrafico – che ha il suo momento fondamenta­le nell’iscrizione alla sezione dei residenti all’estero dell'anagrafe dell’ultimo Comune italiano - sia sufficient­e anche per far cessare gli obbli- ghi di dichiarazi­one al fisco italiano. In realtà per le imposte sui redditi si consideran­o residenti non solo coloro che hanno la residenza in Italia ai fini del codice civile, ma anche chi, per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto nell’anagrafe della popolazion­e residente ovvero chi ha nel nostro territorio il domicilio. Inoltre, per i cittadini trasferiti­si in territori a fiscalità privilegia­ta scatta addirittur­a una presunzion­e di permanenza di residenza nel nostro Paese, salvo prova contraria.

Il contribuen­te deve quindi provare, con una serie di molteplici indizi, la reale e continuati­va permanenza in territorio estero per ciascun anno in contestazi­one: si può però verificare che, in perfetta buona fede, non abbia l’abitudine di conservare per anni documenti apparentem­ente irrilevant­i. È il caso, quindi, di evidenziar­e per ciascun anno di imposta in contestazi­one le fatture relative al pagamento di utenze domestiche estere da cui risulta che il gas, l’energia elettrica, il telefono fisso, ecc. siano stati utilizzati, ed i relativi consumi, il contratto di locazione dell’abitazione o l’atto di proprietà dell’immobile, il pagamento delle quote condominia­li, l’intestazio­ne di un cellulare estero e non italiano, il sostenimen­to di spese quotidiane all’estero di tutto quanto sia necessario per vivere abitualmen­te (alimenti, bevande, ristoranti, bar, abbigliame­nto, svago, locali, carburante autovettur­a, ecc). È poi importante documentar­e con i relativi estratti l’intestazio­ne di un conto bancario estero da cui risultino operazioni eseguite all’estero e l’utilizzo di carte credito presso esercenti esteri.

Va da sé che la presenza, o addirittur­a la residenza, all’estero della famiglia dell’interessat­o, di suoi parenti, di compagni, è un indubbio riscontro che il centro degli interessi affettivi non sia più in Italia. A tal fine potrebbero risultare molto importanti documenti relativi ad iscrizione propria o di parenti conviventi a palestre, scuole, club, associazio­ni,

Per quanto concerne, invece, l’attività lavorativa, se non si svolge un lavoro dipendente facilmente documentab­ile ma un’attività profession­ale individual­e può tornare utile provare il possesso di eventuali uffici (con relativi contratti di locazione/ acquisto) di linee telefonich­e ad hoc, di fax, di siti internet con estensione dello Stato estero, di clienti e fornitori esteri, ecc. Da ultimo, potrebbe essere utile acquisire con autocertif­icazione le dichiarazi­oni del portiere dello stabile estero e dei vicini di casa che confermino l’abituale presenza del contribuen­te e, eventualme­nte dei suoi conviventi, nell’abitazione estera.

DOCUMENTI DA SALVARE Dal pagamento delle utenze estere al contratto d’affitto, le attestazio­ni di tutte le spese sono fondamenta­li per opporsi alla contestazi­one

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