Residenze all’estero, pesa il domicilio
Iscrizione all’Aire non determinante - Difesa da costruire per ogni anno d’imposta
pLa contestazione sulla fittizia residenza all’estero e le conseguenti violazioni fiscali e penali normalmente riguardano più periodi di imposta: da quando il contribuente ha dichiarato di essere emigrato nell’altro Stato fino al momento in cui viene effettuata la contestazione, salvo evidentemente non abbia, precedentemente, riportato la residenza in Italia.
Questo aspetto è molto importante perché, nella maggior parte dei casi, la pretesa dell’amministrazione non si basa su questioni interpretative ma su indizi circostanziati, con la conseguenza che la difesa dovrà essere svolta analiticamente per ciascun periodo di imposta. Può verificarsi, in altre parole, che per alcuni anni il contribuente sia in grado di provare l’effettiva residenza all’estero mentre, per altri, in assenza di specifici elementi di fatto contrari alle contestazioni dell’amministrazione, egli venga considerato residente in Italia.
Occorre poi tener presente che il concetto di residenza ai fini fiscali è più ampio di quello previsto dal codice civile a fini anagrafici. Per tale ragione talvolta molti cittadini trasferitisi effettivamente all’estero (lavoro, studio, ecc), ritengono, in perfetta buona fede, che l’adempimento sotto il profilo anagrafico – che ha il suo momento fondamentale nell’iscrizione alla sezione dei residenti all’estero dell'anagrafe dell’ultimo Comune italiano - sia sufficiente anche per far cessare gli obbli- ghi di dichiarazione al fisco italiano. In realtà per le imposte sui redditi si considerano residenti non solo coloro che hanno la residenza in Italia ai fini del codice civile, ma anche chi, per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ovvero chi ha nel nostro territorio il domicilio. Inoltre, per i cittadini trasferitisi in territori a fiscalità privilegiata scatta addirittura una presunzione di permanenza di residenza nel nostro Paese, salvo prova contraria.
Il contribuente deve quindi provare, con una serie di molteplici indizi, la reale e continuativa permanenza in territorio estero per ciascun anno in contestazione: si può però verificare che, in perfetta buona fede, non abbia l’abitudine di conservare per anni documenti apparentemente irrilevanti. È il caso, quindi, di evidenziare per ciascun anno di imposta in contestazione le fatture relative al pagamento di utenze domestiche estere da cui risulta che il gas, l’energia elettrica, il telefono fisso, ecc. siano stati utilizzati, ed i relativi consumi, il contratto di locazione dell’abitazione o l’atto di proprietà dell’immobile, il pagamento delle quote condominiali, l’intestazione di un cellulare estero e non italiano, il sostenimento di spese quotidiane all’estero di tutto quanto sia necessario per vivere abitualmente (alimenti, bevande, ristoranti, bar, abbigliamento, svago, locali, carburante autovettura, ecc). È poi importante documentare con i relativi estratti l’intestazione di un conto bancario estero da cui risultino operazioni eseguite all’estero e l’utilizzo di carte credito presso esercenti esteri.
Va da sé che la presenza, o addirittura la residenza, all’estero della famiglia dell’interessato, di suoi parenti, di compagni, è un indubbio riscontro che il centro degli interessi affettivi non sia più in Italia. A tal fine potrebbero risultare molto importanti documenti relativi ad iscrizione propria o di parenti conviventi a palestre, scuole, club, associazioni,
Per quanto concerne, invece, l’attività lavorativa, se non si svolge un lavoro dipendente facilmente documentabile ma un’attività professionale individuale può tornare utile provare il possesso di eventuali uffici (con relativi contratti di locazione/ acquisto) di linee telefoniche ad hoc, di fax, di siti internet con estensione dello Stato estero, di clienti e fornitori esteri, ecc. Da ultimo, potrebbe essere utile acquisire con autocertificazione le dichiarazioni del portiere dello stabile estero e dei vicini di casa che confermino l’abituale presenza del contribuente e, eventualmente dei suoi conviventi, nell’abitazione estera.
DOCUMENTI DA SALVARE Dal pagamento delle utenze estere al contratto d’affitto, le attestazioni di tutte le spese sono fondamentali per opporsi alla contestazione