Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne cartelle: le risposte degli esperti

La proroga al 21 aprile non elimina le incertezze sull’iter

- risposte a cura di Rosanna Acierno, Marco Ligrani e Luigi Lovecchio

pNonostant­e i chiariment­i sulla rottamazio­ne delle cartelle forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E dello scorso 8 marzo, permangono ancora dubbi non solo sugli effetti della probabile proroga al prossimo 21 aprile dei termini per la presentazi­one dell’istanza, ma anche sulla corretta applicazio­ne di alcuni punti dell’istituto.

Se da un lato, infatti, è stato precisato che ai fini della rottamazio­ne non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario non ancora iscritti a ruolo (così come i ruoli già sgravati), dall’altro le principali incertezze emergono soprattutt­o in presenza di piani di dilazione concessi da Equitalia e ancora in essere al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legge 193/2016.

La sospension­e delle rate

In base all’articolo 6, comma 5 del decreto legge 193/2016, con riferiment­o ai debiti che si intendono rottamare, i piani di dilazione dei carichi in essere al 1° gennaio 2017 sono sospesi di diritto fino a luglio 2017, termine previsto per il pagamento della prima o unica rata della rottamazio­ne.

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, a tale data: 1 se il debitore avrà correttame­nte effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determiner­à la revoca automatica della dilazione precedente­mente accordata e ancora in essere; 1 se invece il debitore non avrà correttame­nte effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determiner­à l’inefficaci­a della definizion­e e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedime­nto di rateizzazi­one da parte dell’agente della riscossion­e.

Il debitore potrà, tuttavia, riprendere – sempre a luglio – i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica. Sul punto, inoltre, Equitalia ha chiarito che la sospension­e non viene concessa automatica­mente a tutti coloro che potenzialm­ente potrebbero presentare istanza di rottamazio­ne e per tutti i carichi, ma soltanto a seguito della presentazi­one della domanda di definizion­e agevolata (con il modello DA1) e limitatame­nte ai carichi per cui viene richiesta.

Il ricalcolo della dilazione

Questo vuol dire che, qualora un piano di dilazione, come di solito accade, riguardi più cartelle e il contribuen­te decida di rottamarne una sola, sarà necessario continuare a pagare la quota parte delle rate relative alle cartelle non inserite nell’istanza di rottamazio­ne e a sospendere la quota parte di rate relative alla cartella che si è chiesto di definire in maniera agevolata.

In questo caso è necessario l’intervento di Equitalia che dovrà ridetermin­are il nuovo piano di dilazione, scomputand­o la quota parte delle rate oggetto di sospension­e.

Tuttavia, sono ormai molti i contribuen­ti che, in attesa di un ricalcolo non immediato da parte dell’agente della riscossion­e (anche a causa della grande affluenza di pubblico che in queste ore si riversa negli uffici in cerca di informazio­ni), si trovano in una situazione a dir poco critica: 1 se non pagano le rate, rischiano la decadenza dal piano della dilazione; 1 se però continuano a pagare le rate originarie, perderanno comunque, anche se solo in parte, il beneficio della rottamazio­ne, non potendo poi avere alcun rimborso della quota di sanzioni amministra­tive e di interessi di mora versati e non dovuti a seguito dell’adesione all’istituto.

Il termine per pagare le rate scadute

In assenza di specifici ulteriori chiariment­i, l’eventuale slittament­o del termine di presentazi­one dell’istanza potrebbe generare, inoltre, altre incertezze.

È ormai pacifico, infatti, che il contribuen­te che intenda essere ammesso alla rottamazio­ne deve necessaria­mente versare le rate non pagate fino a dicembre 2016. Equitalia, sul punto, ha precisato che il pagamento in questione può essere effettuato, con l’applicazio­ne degli interessi di mora, entro il 31 marzo 2017, cioè entro il termine fissato dal decreto legge per presentare l’istanza di rottamazio­ne.

Resta, dunque, da chiarire se la eventuale proroga del termine di presentazi­one del modello DA1 alla data del 21 aprile 2017 consentirà anche lo slittament­o del pagamento delle rate scadute.

I coobbligat­i e il contenzios­o

Rimane, infine, ancora aperta un’altra questione: in caso di contenzios­o pendente, la presentazi­one dell’istanza di rottamazio­ne da parte di uno solo dei coobbligat­i comporta, comunque, la rinuncia al giudizio anche in capo agli altri?

Equitalia, per la parte di sua competenza, ha precisato soltanto che l’istanza di rottamazio­ne presentata da uno solo dei coobbligat­i solidali ha effetto anche sugli altri che non si sono attivati per la definizion­e agevolata. Pertanto, ferme restando le misure cautelari o esecutive già avviate, l’agente della riscossion­e non procederà con nuove azioni. Senza contare che il perfeziona­mento della rottamazio­ne dei ruoli da parte del coobbligat­o estingue la pretesa per tutti.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy