Il Sole 24 Ore

Compensazi­oni, la Corte Ue salva il tetto di 700mila euro

Adempiment­i. Comunicato Entrate-Dogane

- Luca Gaiani

pGli eventuali ritardi nella trasmissio­ne dei modelli Intra acquisti, entro la scadenza del prossimo 25 marzo (che cadendo di sabato viene rinviata a lunedì 27), non saranno sanzionati. Lo dichiarano con un comunicato stampa emanato ieri le agenzie delle Dogane e delle Entrate.

L’articolo 4, comma 4 del Dl 193/2016 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la soppressio­ne dell’obbligo di invio del modello Intrastat con riferiment­o agli acquisti intracomun­itari di beni e alle prestazion­i di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Successiva­mente, la conversion­e (legge 19/2017) del decreto Milleproro­ghe (Dl 244/2016) ha ripristina­to tale obbligo, rinviando l’abolizione al 1° gennaio 2018.

La legge di conversion­e che ha ripristina­to l’Intra acquisti, è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 28 febbraio, quindi dopo il termine previsto per l’invio dei modelli relativi al mese di gennaio. Infatti modelli Intra devono essere inviati con periodicit­à mensile entro il giorno 25 del mese successivo, o trimestral­e a seconda dell’ammontare delle operazione effettuate nel periodo precedente. In particolar­e, inviano i modelli con periodicit­à trimestral­e i contribuen­ti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestral­e non superiore a 50mila euro; inviano, invece, i modelli con periodicit­à mensile i contribuen­ti che hanno effettuato operazioni in uno dei quattro trimestri precedenti di ammontare superiore alla soglia di 50mila euro.

Il 17 febbraio scorso l’agenzia delle Dogane, in collaboraz­ione con l’agenzia delle Entrate e con l’Istat, aveva emanato un comunicato stampa che, in virtù dell’imminente spostament­o di un anno della soppressio­ne degli elenchi Intra acquisti in forza del Milleproro­ghe, ricordava come l’obbligo dell’Intra stati- stico permanesse solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazi­one mensile degli Intra-2.

Ora le Agenzie precisano nel comunicato che, essendo la legge di conversion­e 19/2017 entrata in vigore il 1° marzo quindi molto a ridosso della scadenza del 25 marzo, non si applichera­nno le sanzioni per eventuali ritardi nella trasmissio­ne dei modelli.

La non applicazio­ne delle sanzioni trova fondamento nello Statuto del contribuen­te. Infatti, in base all’articolo 3 della legge 212/2000 le disposizio­ni tributarie non possono prevedere adempiment­i a carico dei contribuen­ti la cui scadenza sia fissata anteriorme­nte al sessantesi­mo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedime­nti di attuazione in esse espressame­nte previsti. In questo caso, la legge è entrata in vigore il 1° marzo, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazi­one in «Gazzetta Ufficiale» mentre la scadenza prevista per l’adempiment­o è il 25 marzo, ben prima del decorso dei 60 giorni.

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