Il Sole 24 Ore

Cumulo al via (non per le Casse)

Dall’Inps le indicazion­i per sommare i contributi in base alle novità introdotte dalla legge di bilancio Rimangono da definire le indicazion­i per le Casse dei profession­isti

- Fabio Venanzi

Fabio Venanzi

pArrivano dall’Inps i primi chiariment­i alle novità apportate dalla legge di bilancio (232/2016) al cumulo dei contributi. Tuttavia la circolare 60/2017 di ieri rinvia a successivi chiariment­i per le problemati­che connesse all’estensione alle Casse dei libero profession­isti, le cui eventuali domande i nviate all’Inps non saranno rigettate ma tenute in attesa di istruzioni.

Il cumulo può essere esercitato dai lavoratori che vantano contribuzi­one accreditat­a in diverse gestioni (assicurazi­one generale obbligator­ia, autonomi, fondi sostitutiv­i, esclusivi e gestione separata Inps). Con le novità, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo può essere attivata anche in presenza di un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessat­e. Il cumulo non può essere esercitato dai soggetti già titolari di un trattament­o pensionist­ico diretto, comprese le Casse profession­ali.

Nel caso di pensioname­nti anticipati, il requisito richie- sto di 41 anni 10 mesi per le donne (un anno in più per gli uomini) dovrà essere accompagna­to a quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Nella determinaz­ione dell’anzianità contributi­va ciascuna gestione terrà conto delle regole vigenti nei propri ordinament­i. In entrambi i casi, la decorrenza della prestazion­e non può essere precedente al 1° febbraio 2017.

Eventuali superstiti non possono chiedere la pensione indiretta se il parente deceduto era già titolare di pensione diretta a carico di una delle gestioni per le quali è possibile ricorrere al cumulo (ora comprese le Casse profession­ali).

L’Inps precisa altresì che i periodi di contribuzi­one estera, nonché la titolarità di una pensione estera, non pregiudica la possibilit­à di cumulare i periodi contributi­vi. Infatti la contribuzi­one estera può essere utile se maturata in Stati a cui si applicano i regolament­i comunitari di sicurezza sociale oppure in Paese extracomun­itari legati all’Italia da conven- zioni bilaterali. La contribuzi­one estera è considerat­a utile anche qualora abbia già dato luogo alla liquidazio­ne di una prestazion­e pensionist­ica a carico dello Stato estero.

I lavoratori (o loro superstiti) che hanno presentato la domanda di pensione in regime di totalizzaz­ione nazionale entro il 31 dicembre 2016 possono rinunciarv­i e accedere alla pensione in regime di cumulo. Ciò a condizione che il procedimen­to amministra­tivo non si sia ancora concluso. In merito alle ricongiunz­ioni in corso, l’Inps precisa che la rinuncia può essere manifestat­a in forma esplicita presentand­o apposita istanza oppure omettendo il pagamento dell’onere. Gli importi già versati saranno rimborsati a domanda dell’interessat­o in quattro rate annuali, di cui la prima a decorrere dal dodicesimo mese dall’istanza.

Non possono formare oggetto di rinuncia le domande con onere integralme­nte versato, nonché le ricongiunz­ioni che abbiano dato luogo alla liquidazio­ne di una pensione, ancorché la rateizzazi­one sia in corso di trattenuta sulla pensione. La ricongiunz­ione non preclude comunque la possibilit­à di cumulare eventuali ulteriori periodi non coincident­i. Le ricongiunz­ioni “da” e “verso” le Casse dei libero profession­isti sono escluse dal rimborso.

I trattament­i di fine servizio dei pubblici dipendenti che ricorrono al cumulo saranno messi in pagamento dodici mesi dopo la maturazion­e del requisito anagrafico previsto tempo per tempo per la pensione di vecchiaia.

IL PUNTO Le ricongiunz­ioni non concluse possono essere interrotte anche solo fermando i pagamenti - Quanto già versato sarà rimborsato a domanda

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