Perdite su crediti ancora deducibili
I componenti rilevanti per competenza «indirizzano» lo sgravio
Gianfranco Ferranti
pIl criterio di competenza non sparisce per le imprese in contabilità semplificata, che anzi continuano a utilizzarlo per imputare tutti i componenti positivi e negativi disciplinati nelle disposizioni del Tuir espressamente richiamate dall’articolo 66. Da questo principio, ricavabile dalle risposte fornite dall’Agenzia in occasione di Telefisco, emergono rilevanti ricadute pratiche con le quali gli operatori si stanno confrontando.
Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 66 è precisato che, dal 2017, il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 (dividendi e interessi) «percepiti» nel periodo di imposta e quello delle spese «sostenute» nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
Il termine «percepiti» ha sostituito quello «conseguiti» del testo precedente. L’espressione «sostenute» è la stessa già usata in precedenza (e nell’articolo 54 del Tuir per gli esercenti arti e professioni), ma nella relazione illustrativa è stato precisato che la deroga al criterio della competenza opera sia per i ricavi e proventi «che per le spese». L’Agenzia ha affermato a Telefisco 2017, che il regime delle imprese minori è «improntato alla cassa» e che il legislatore «ha richiamato per alcuni componenti di reddito ... la specifica disci- plina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza». Sono stati menzionati i seguenti componenti: 1 plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive o passive (articoli 86, 88 e 101 del Tuir); 1 valore normale dei beni “autoconsumati”, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; 1 quote di ammortamento, canoni di leasing (compreso il maxi-canone), spese per prestazioni di lavoro e oneri di utilità sociale, per effetto del «rinvio operato dal legislatore ... all’applicazione degli articoli 95, 100 e 102 del Tuir». Il rinvio a quest’ultimo articolo è effettuato solo per le quote di ammortamento, ma è stato esteso ai canoni di leasing in coerenza con l’equiparazione di tali componenti costantemente operata dall’Agenzia.
È stata, quindi, confermata la tesi che il criterio di competenza vada applicato a tutti i componenti positivi e negativi contemplati negli articoli del Tuir cui è fatto rinvio nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell’articolo 66 (si veda il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2017). Nel comma 3 è richiamato anche l’articolo 108 del Tuir, modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera a), del Dl 244/2016, che ha eliminato dallo stesso i riferimenti alle spese per studi e ricerche di base e a quelle di pubblicità e propaganda (non accessorie ai costi di impianto e di ampliamento), che sono deducibili per cassa. Resta, invece, applicabile il criterio di competenza alle spese relative a più esercizi.
Le perdite su crediti sono deducibili per competenza se relative a componenti positivi che: hanno concorso a formare il reddito entro il 2016; assumono dal 2017 rilevanza per competenza; si ritengono incassati alla data di registrazione dei documenti (qualora si opti per tale regime).
Il criterio di cassa riguarda, invece: 1 le spese per l’attività caratteristica dell’impresa (ad esempio per merci destinate alla vendita e beni impiegati nel processo produttivo o incorporati nei servizi); 1 le spese correnti (quali le spese per materiali di consumo, condominiali e per utenze); 1 gli interessi passivi (come avviene per quelli attivi).
Il rinvio all’articolo 102 del Tuir è stato operato solo per le quote di ammortamento e si ritiene, di conseguenza, che le spese di manutenzione ordinaria siano anch’esse deducibili per cassa. Lo stesso principio si applica per espressa previsione normativa, come in passato, ai dividendi, agli oneri fiscali e contributivi, agli interessi di mora e ai compensi agli amministratori.
NUOVO CRITERIO Per le spese di ricerca e pubblicità diventa decisivo il momento in cui l’impresa ha sostenuto il costo