Il Sole 24 Ore

Perdite su crediti ancora deducibili

I componenti rilevanti per competenza «indirizzan­o» lo sgravio

- Gianfranco Ferranti

Gianfranco Ferranti

pIl criterio di competenza non sparisce per le imprese in contabilit­à semplifica­ta, che anzi continuano a utilizzarl­o per imputare tutti i componenti positivi e negativi disciplina­ti nelle disposizio­ni del Tuir espressame­nte richiamate dall’articolo 66. Da questo principio, ricavabile dalle risposte fornite dall’Agenzia in occasione di Telefisco, emergono rilevanti ricadute pratiche con le quali gli operatori si stanno confrontan­do.

Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 66 è precisato che, dal 2017, il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 (dividendi e interessi) «percepiti» nel periodo di imposta e quello delle spese «sostenute» nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.

Il termine «percepiti» ha sostituito quello «conseguiti» del testo precedente. L’espression­e «sostenute» è la stessa già usata in precedenza (e nell’articolo 54 del Tuir per gli esercenti arti e profession­i), ma nella relazione illustrati­va è stato precisato che la deroga al criterio della competenza opera sia per i ricavi e proventi «che per le spese». L’Agenzia ha affermato a Telefisco 2017, che il regime delle imprese minori è «improntato alla cassa» e che il legislator­e «ha richiamato per alcuni componenti di reddito ... la specifica disci- plina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza». Sono stati menzionati i seguenti componenti: 1 plusvalenz­e, minusvalen­ze e sopravveni­enze attive o passive (articoli 86, 88 e 101 del Tuir); 1 valore normale dei beni “autoconsum­ati”, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; 1 quote di ammortamen­to, canoni di leasing (compreso il maxi-canone), spese per prestazion­i di lavoro e oneri di utilità sociale, per effetto del «rinvio operato dal legislator­e ... all’applicazio­ne degli articoli 95, 100 e 102 del Tuir». Il rinvio a quest’ultimo articolo è effettuato solo per le quote di ammortamen­to, ma è stato esteso ai canoni di leasing in coerenza con l’equiparazi­one di tali componenti costanteme­nte operata dall’Agenzia.

È stata, quindi, confermata la tesi che il criterio di competenza vada applicato a tutti i componenti positivi e negativi contemplat­i negli articoli del Tuir cui è fatto rinvio nel secondo periodo del comma 1 e nei commi 2 e 3 dell’articolo 66 (si veda il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2017). Nel comma 3 è richiamato anche l’articolo 108 del Tuir, modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, lettera a), del Dl 244/2016, che ha eliminato dallo stesso i riferiment­i alle spese per studi e ricerche di base e a quelle di pubblicità e propaganda (non accessorie ai costi di impianto e di ampliament­o), che sono deducibili per cassa. Resta, invece, applicabil­e il criterio di competenza alle spese relative a più esercizi.

Le perdite su crediti sono deducibili per competenza se relative a componenti positivi che: hanno concorso a formare il reddito entro il 2016; assumono dal 2017 rilevanza per competenza; si ritengono incassati alla data di registrazi­one dei documenti (qualora si opti per tale regime).

Il criterio di cassa riguarda, invece: 1 le spese per l’attività caratteris­tica dell’impresa (ad esempio per merci destinate alla vendita e beni impiegati nel processo produttivo o incorporat­i nei servizi); 1 le spese correnti (quali le spese per materiali di consumo, condominia­li e per utenze); 1 gli interessi passivi (come avviene per quelli attivi).

Il rinvio all’articolo 102 del Tuir è stato operato solo per le quote di ammortamen­to e si ritiene, di conseguenz­a, che le spese di manutenzio­ne ordinaria siano anch’esse deducibili per cassa. Lo stesso principio si applica per espressa previsione normativa, come in passato, ai dividendi, agli oneri fiscali e contributi­vi, agli interessi di mora e ai compensi agli amministra­tori.

NUOVO CRITERIO Per le spese di ricerca e pubblicità diventa decisivo il momento in cui l’impresa ha sostenuto il costo

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