Il Sole 24 Ore

Rate e sanzioni, le risposte ai quesiti Il pignoramen­to resta

- Rosanna Acierno Marco Ligrani Luigi Lovecchio

“CARICHI SOSPESI È ammessa la definizion­e agevolata delle somme relative a carichi sospesi per contenzios­o

COME ADERIRE

Le sanzioni «sanabili»

È possibile chiedere la rottamazio­ne di sanzioni amministra­tive irrogate in base al Dl 507/1999, che ha depenalizz­ato l’emissione di assegni senza autorizzaz­ione? Sono escluse dalla definizion­e tutte le sanzioni diverse da quelle tributarie o contributi­ve. Ne consegue che le sanzioni amministra­tive descritte nel quesito non possono essere rottamate, poiché non sono riconducib­ili a nessuna delle tipologie indicate.

Le cartelle del defunto

In caso di cartelle di pagamento notificate al defunto, per le quali gli eredi non hanno ancora ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmiss­ibili agli eredi, è possibile accedere alla definizion­e agevolata? L’obiettivo sarebbe quello di ottenere lo sgravio degli interessi di mora. Sì, è senz’altro possibile. Le sanzioni, invece, vanno sgravate dall’ufficio.

Conta il domicilio

Le richieste di adesione vanno notificate presso tutti gli sportelli di Equitalia o solo negli sportelli da cui «sono partite» le cartelle? Le domande di definizion­e devono essere presentate agli sportelli individuat­i su base regionale, in ragione del domicilio fiscale; pertanto, non rileva la sede territoria­le che ha notificato l’eventuale cartella, tanto più che oggetto della definizion­e non sono le cartelle ma i ruoli.

LE RATE

Interessi azzerati

Avendo aderito alla rottamazio­ne per cartelle rateizzate, si chiede che fine faranno i restanti interessi di dilazione sulle rate sospese per l’adesione alla rottamazio­ne: verranno conteggiat­i o vengono annullati? Gli interessi da dilazione conteggiat­i sulle rate sospese, in scadenza tra gennaio e luglio 2017, sono azzerati. Questo perché con il pagamento della prima rata, si verifica la revoca ope legis della dilazione pregressa. Se il debitore sceglie il pagamento rateizzato sono conteggiat­i gli interessi da dilazione per tale differimen­to di pagamento.

Rateazione decaduta

Mi è stata concessa una rateazione prima di ottobre 2015, che pero mi è stata revocata (perché non ho pagato nove rate) a dicembre 2016. Ora posso aderire alla rottamazio­ne? Occorre premettere che non fa differenza l’ipotesi in cui la decadenza riguardi una rateazione ante o post ottobre 2015 (mancato pagamento di otto o cinque rate). L’unico discrimine è rappresent­ato dal fatto che la decadenza sia intervenut­a prima o dopo il 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del Dl 193/16. Nel primo caso, il contribuen­te è libero di aderire alla definizion­e agevolata senza alcun limite, come confermato dalla stessa Equitalia nella prima tranche di risposte fornite all’Odcec di Roma (risposta ai quesiti 1, 6 e 21). Viceversa, nell’ipotesi in cui la decadenza sia intervenut­a dopo il 24 ottobre 2016, il contribuen­te deve mettersi in regola con tutti i versamenti e, pertanto, sia con quelli dell’ultimo trimestre 2016, sia con quelli precedenti; anche di questo si trova conferma nelle risposte fornite da Equitalia all’Ordine di Roma (terza tranche, quesito 2).

La «scelta» dei ruoli

Una Srl ha un piano di rateazione riguardant­e due cartelle. Ad oggi non risultano versate sette rate (quattro del 2016 e tre del 2017). La società intende rottamare una sola cartella rientrante nel piano di rateazione. Per accedere alla rateazione deve versare tutte le rate scadute del 2016 di tutto il piano o richiedere a Equitalia il calcolo della quota delle rate scadute relative alla cartella da rottamare e versare solo quella quota? La necessità di versare le rate scadute nel 2016 opera con esclusivo riferiment­o ai ruoli che formano oggetto della domanda. Pertanto, nell’ipotesi in cui si intenda aderire alla definizion­e limitatame­nte a uno solo dei ruoli oggetto della precedente rateazione, solo con riferiment­o a questo occorrerà mettersi in regola con i pagamenti.

In regola con le rate

Relativame­nte a un piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, ci si accorge che non sono state pagate le rate scadute da novembre 2016 a oggi. È possibile aderire alla definizion­e agevolata previo pagamento, oggi, delle rate scadute di novembre e dicembre? Ai fini dell’adesione, il comma 8 dell’articolo 6 prevede l’obbligo di pagare le rate con scadenza 1° ottobre-31 dicembre 2016 delle precedenti rateazioni. Come chiarito da Equitalia all’Odcec di Roma, il pagamento può avvenire anche in ritardo, maggiorato degli interessi, purché prima della domanda: in particolar­e, nella risposta n. 14 della prima tranche si precisa che, entro il 31 marzo 2017, devono essere saldate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016, con l’aggiunta degli interessi di mora.

Istanze distinte

Osservando la mia situazione online presso il sito di Equitalia trovo che ho delle cartelle pendenti a mio carico per un totale di nove cartelle/notifiche, tutte riferite ad anni compresi tra il 2006 e il 2008. Attualment­e mi trovo una rateizzazi­one di 5 cartelle pagate fino a dicembre 2016 con due soli pagamenti saltati a maggio-giugno 2015, mentre per le altre quattro cartelle rimanenti non ho mai richiesto una rateizzazi­one. Ora vorrei rottamare tutte e nove le cartelle. Cosa succede se, dopo una mia richiesta per il “totale”, le quattro cartelle rimanenti sono escluse dalla stessa rottamazio­ne: si perde il diritto di rottamare anche le prime cinque già rateizzate? Inoltre, stando alle ultime regole, una vecchia rateizzazi­one di Equitalia decade dopo cinque rate non pagate (anche non consecutiv­e): cosa succederà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, a maggio Equitalia rispondess­e che la richiesta di rottamazio­ne non è stata accettata? Poiché non avrò versato nulla da gennaio a maggio, sarò considerat­o inadempien­te e decadrò dalla rateazione? Se si hanno dubbi sulla possibilit­à di definire alcune delle pretese affidate, può essere utile presentare istanze distinte per ciascuna o per gruppi di esse. In questo modo, è certo che il diniego dell’ufficio riguarderà solo l’istanza che ha ad oggetto i carichi dubbi. Si ritiene inoltre che la sospension­e ope legis delle rate in scadenza tra gennaio e luglio 2017 sia condiziona­ta alla mera inclusione dei relativi carichi nell’istanza di definizion­e e non anche al buon fine della stessa. La lettera della norma pare infatti indicare questa soluzione. Inoltre, è bene ricordare che è sempre possibile riattivare una dilazione decaduta pagando tutte le rate scadute, in base all’articolo 19 del Dpr 602/1973.

LE MISURE CAUTELARI

Posso aderire alla rottamazio­ne delle cartelle esattorial­i con il pignoramen­to di 1/10 dello stipendio? Come posso fare per verificare se è stato emesso il provvedime­nto di assegnazio­ne dei crediti pignorati? Presso quale ufficio posso chiedere tale provvedime­nto? L’eventuale avvio di misure esecutive da parte dell’Agente della riscossion­e, quali il pignoramen­to presso terzi, non impedisce al contribuen­te di presentare un’istanza di rottamazio­ne. Tuttavia, occorre considerar­e che, come precisato da Equitalia, in tali ipotesi, la presentazi­one del modello DA1 non determiner­à lo svincolo delle somme pignorate, trattandos­i di uno stato avanzato delle procedure esecutive. Infatti, una volta presentata la domanda, Equitalia non può avviare azioni esecutive né disporre il fermo amministra­tivo e l’iscrizione ipotecaria. Rimangono però le misure cautelari ed esecutive già adottate alla data di presentazi­one della domanda. Nel pignoramen­to presso terzi, se è stato già notificato al debitore del contribuen­te l’ordine di versamento, ai sensi dell’articolo 72-bis del Dpr 602/1973, di fatto si è verificata l’assegnazio­ne delle somme pignorate e pertanto in questa fase l’espropriaz­ione non può essere fermata. Così come pure se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattorial­e prima della presentazi­one della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. In ogni caso, è possibile consultare la propria posizione debitoria e le eventuali misure adottate collegando­si del sito di Equitalia e accedendo alla propria area riservata o presso gli sportelli dello stesso Agente.

LE LITI IN CORSO

I carichi «sospesi»

A seguito accertamen­to, l’Inps mi iscrive a ruolo i contributi relativi. Essendovi contestazi­one, chiedo all’Istituto la sospension­e della riscossion­e, che mi viene concessa. Equitalia non me li indica nell’estratto di ruolo in quanto sospesi. Rinunciand­o alla mia richiesta di sospension­e, posso usufruire della rottamazio­ne? I carichi a ruolo sospesi sono comunque esistenti alla data del 31 dicembre 2016, poiché non ne è stato disposto lo sgravio. Equitalia quindi li deve indicare, anche se con l’annotazion­e che si tratta di iscrizione sospesa. Di conseguenz­a, è ammessa la definizion­e agevolata di tali somme.

PAGAMENTI

Niente restituzio­ne

È possibile pagare con la rottamazio­ne una cartella relativa all’Irap del 2004 e dopo il pagamento chiederne la restituzio­ne, in quanto non dovuta? No, non è possibile, perché le somme versate in dipendenza della definizion­e agevolata non sono restituibi­li.

Aggio non dovuto

La circolare 2/E/2017 al punto 2.1 chiarisce che nel caso di carichi recanti solo sanzioni «il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lettera b) del comma 1» dell’articolo 6 del Dl 193/2016. Però la lettera b) prevede il pagamento delle somme a «titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a)» cioè somme da pagarsi affidate all’agente della riscossion­e a titolo di capitale e interessi. Per cui se la sanzione non va pagata, anche l’aggio sulla stessa non dovrebbe essere pagato. Il primo comma, lettera b), comprende, oltre alle somme maturate a favore dell’agente della riscossion­e a titolo di aggio sul capitale e interessi, anche quelle a titolo di rimborso spese. Pertanto, nell’ipotesi di ruoli solo sanzionato­ri, non dovrà essere versato l’aggio a favore dell’agente della riscossion­e, ma resterebbe­ro dovuti gli eventuali rimborsi spese. In ogni caso, come chiarito nella stessa circolare 2/E/2017, nelle ipotesi in cui non risultasse dovuto alcun importo il debitore deve comunque presentare la dichiarazi­one di adesione.

No a compensazi­oni

È possibile avvalersi della definizion­e agevolata dei ruoli utilizzand­o la contestual­e compensazi­one dei crediti ex articolo 31? In altre parole, è possibile compensare il debito scaturente dalla definizion­e agevolata con modello F24 accise immettendo “Ruol” al codice tributo compensand­olo con eventuali crediti di imposte varie? È possibile compensare con il credito Iva emerso dalla dichiarazi­one annuale Iva 2017 l’esito di una domanda di definizion­e agevolata ai sensi del Dl 193/2016? Su entrambe le domande la risposta è negativa. Infatti, la previsione, contenuta nel comma 1 dell’articolo 6 del decreto fiscale (Dl 193/2016) presuppone l’effettivo pagamento delle somme. Peraltro, l’esclusione dall’utilizzo del modello F24 impedisce la possibilit­à di compensazi­one anche da un punto di vista pratico, come confermato nelle risposte all’Odcec di Roma (seconda tranche, quesiti 15 e 18).

“L’ADESIONE Le istanze vanno presentate agli sportelli regionali di Equitalia in ragione del domicilio fiscale del contribuen­te “LE VECCHIE RATE Vanno regolarizz­ati i pagamenti delle rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016

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