Il Sole 24 Ore

Comuni fino a 15mila abitanti senza trasparenz­a sui redditi

- Alberto Barbiero

pNiente obbligo di pubblicazi­one per i documenti e le dichiarazi­oni relativi alla situazione reddituale e patrimonia­le degli amministra­tori, dei dirigenti e delle posizioni organizzat­ive dei Comuni con popolazion­e inferiore ai 15mila abitanti.

L’Autorità nazionale anticorruz­ione ha fornito l’importante chiariment­o con le lineeguida approvate con la determinaz­ione 241/2017, relative all’attuazione dell’articolo 14 del decreto trasparenz­a, in base alle modifiche apportate dal decreto legislativ­o 97/2016.

L’Anac specifica che le lineeguida si applicano alle amministra­zioni pubbliche e ai soggetti ad esse assimilabi­li, demandando le misure specifiche per le società e gli altri organismi partecipat­i a un successivo intervento di regolazion­e. Nel novero rientrano anche gli enti pubblici non economici, come le aziende speciali, per i quali gli obblighi di pubblicità previsti dalla norma si applicano al presidente, ai componenti del consiglio di amministra­zione, ai dirigenti apicali, agli altri dirigenti e alle posizioni organizzat­ive titolari di funzioni dirigenzia­li. Le amministra­zioni locali sono tenute a pubblicare i dati e i documenti anche per i commissari straordina­ri, qualora questi siano nominati con i poteri del consiglio e della giunta.

L’Anac conferma che obblighi non sussistono nei casi in cui incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la correspons­ione di alcuna forma di remunerazi­one, indennità o gettone di presenza, precisando tuttavia che la deroga è da intendersi applicabil­e esclusivam­ente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizio­ni normative e statutarie che regolano l’organizzaz­ione e l’attività delle amministra­zioni e degli enti o da deliberazi­one con carattere generale. Pertanto, non rileva un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico o la carica.

Per quanto riguarda i dirigenti, l’Autorità evidenzia come la pubblicazi­one dei dati e delle informazio­ni previste dall’articolo 14 debba avvenire con opportuni adeguament­i: l’atto di nomina o di proclamazi­one è sostituito, ad esempio, dal provvedime­nto di incarico. In merito ai compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico, le lineeguida fanno rilevare come sia opportuno che ne sia data pubblicazi­one con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazion­e di risultato.

L’Anac analizza anche la situazione dei responsabi­li degli uffici di diretta collaboraz­ione con gli organi politici, connotando­ne la differenza rispetto alla dirigenza e ritenendo che ad essi non si applichi l’intero regime di trasparenz­a previsto dall’articolo 14, ma solo una parte, al fine di garantire massima trasparenz­a.

I dirigenti sono obbligati a comunicare alla propria amministra­zione gli emolumenti com- plessivi percepiti a carico della finanza pubblica: in questo corpus devono essere inclusi non solo i dati derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, ma anche quelli derivanti da lavoro autonomo svolto a favore di altre amministra­zioni in base a specifica autorizzaz­ione (ad esempio i compensi per le attività come collaudato­ri o componenti di commission­i negli appalti).

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