Comuni fino a 15mila abitanti senza trasparenza sui redditi
pNiente obbligo di pubblicazione per i documenti e le dichiarazioni relativi alla situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori, dei dirigenti e delle posizioni organizzative dei Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito l’importante chiarimento con le lineeguida approvate con la determinazione 241/2017, relative all’attuazione dell’articolo 14 del decreto trasparenza, in base alle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016.
L’Anac specifica che le lineeguida si applicano alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti ad esse assimilabili, demandando le misure specifiche per le società e gli altri organismi partecipati a un successivo intervento di regolazione. Nel novero rientrano anche gli enti pubblici non economici, come le aziende speciali, per i quali gli obblighi di pubblicità previsti dalla norma si applicano al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione, ai dirigenti apicali, agli altri dirigenti e alle posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali. Le amministrazioni locali sono tenute a pubblicare i dati e i documenti anche per i commissari straordinari, qualora questi siano nominati con i poteri del consiglio e della giunta.
L’Anac conferma che obblighi non sussistono nei casi in cui incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, precisando tuttavia che la deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l’incarico o la carica.
Per quanto riguarda i dirigenti, l’Autorità evidenzia come la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti: l’atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. In merito ai compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico, le lineeguida fanno rilevare come sia opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.
L’Anac analizza anche la situazione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, connotandone la differenza rispetto alla dirigenza e ritenendo che ad essi non si applichi l’intero regime di trasparenza previsto dall’articolo 14, ma solo una parte, al fine di garantire massima trasparenza.
I dirigenti sono obbligati a comunicare alla propria amministrazione gli emolumenti com- plessivi percepiti a carico della finanza pubblica: in questo corpus devono essere inclusi non solo i dati derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, ma anche quelli derivanti da lavoro autonomo svolto a favore di altre amministrazioni in base a specifica autorizzazione (ad esempio i compensi per le attività come collaudatori o componenti di commissioni negli appalti).