Annotazioni Irpef entro 60 giorni
pL’opzione per la contabilità ordinaria è vincolante per almeno tre anni, ma quella già effettuata prima del 2017 può essere revocata. Inoltre, in presenza di regimi “speciali” ai fini dell’Iva, vanno adottate particolari modalità di registrazione contabile ai fini dell’Irpef. Sono questi, due snodi cruciali che le Entrate dovranno confermare, precisando inoltre i termini entro i quali vanno effettuate le registrazioni ai fini delle imposte sui redditi.
L’opzione per l’ordinaria
Nell’articolo 18 del Dpr 600/1973 è stabilito che l’opzione per la contabilità ordinaria ha effetto per almeno tre anni. Non opera, quindi, il vincolo annuale previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 442/1997 per le opzioni relative ai regimi contabili, in quanto varia anche il regime di determinazione del reddito. L’opzione si desume dai comportamenti concludenti del contribuente. Lo stesso Dpr 442, però, consente la variazione dell’opzione «nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Pare corretto ritenere, quindi, che la rilevante modifica dei criteri impositivi del reddito delle imprese minori consenta di revocare le opzioni precedentemente esercitate.
Gli obblighi contabili
Le imprese minori possono scegliere tra tre alternative per la gestione della contabilità. eI registri degli incassi e dei pagamenti. Si ritiene che gli stessi non possano essere tenuti dai contribuenti che registrano i corrispettivi Iva in base all’articolo 24 del Dpr 633/1972, perché non dispongono delle generalità dei clienti. L’Agenzia ha precisato, nel corso di Telefisco, che le annotazioni cronologiche vanno effettuate non oltre i 60 giorni dall’incasso o dal pagamento. I componenti che rilevano per competenza devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. r I registri Iva integrati con le annotazioni ai fini Irpef, che si ritiene vadano anch’esse effettuate entro 60 giorni. Fanno eccezione i componenti reddituali che rilevano per competenza, che vanno registrati entro il termine di presentazione della di- chiarazione dei redditi (così come l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono). L’Agenzia ha chiarito che l’adozione dei registri in esame «è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente». t I registri Iva senza annotazioni di incassi e i pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ma rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa (la quale si ritiene vada effettuata entro 60 giorni o entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a seconda che i componenti rilevino per cassa o per competenza). Tale regime è adottabile previa opzione vincolante per almeno tre anni. In tal caso «si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento». L’Agenzia ha affermato che se il contribuente registra la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’articolo 19 del Dpr 633/1972 per la detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa (cioè, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), ai fini delle imposte sui redditi tale data di registrazione coincide «con la presunta data dell’avvenuto pagamento». L’opzione in esame si ritiene necessaria in caso di applicazione, ai fini dell’Iva, di regimi “speciali” quali quelli del margine, delle agenzie di viaggio e della ventilazione dei corrispettivi.