Il Sole 24 Ore

Annotazion­i Irpef entro 60 giorni

- G. Fe.

pL’opzione per la contabilit­à ordinaria è vincolante per almeno tre anni, ma quella già effettuata prima del 2017 può essere revocata. Inoltre, in presenza di regimi “speciali” ai fini dell’Iva, vanno adottate particolar­i modalità di registrazi­one contabile ai fini dell’Irpef. Sono questi, due snodi cruciali che le Entrate dovranno confermare, precisando inoltre i termini entro i quali vanno effettuate le registrazi­oni ai fini delle imposte sui redditi.

L’opzione per l’ordinaria

Nell’articolo 18 del Dpr 600/1973 è stabilito che l’opzione per la contabilit­à ordinaria ha effetto per almeno tre anni. Non opera, quindi, il vincolo annuale previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 442/1997 per le opzioni relative ai regimi contabili, in quanto varia anche il regime di determinaz­ione del reddito. L’opzione si desume dai comportame­nti concludent­i del contribuen­te. Lo stesso Dpr 442, però, consente la variazione dell’opzione «nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenz­a di nuove disposizio­ni normative». Pare corretto ritenere, quindi, che la rilevante modifica dei criteri impositivi del reddito delle imprese minori consenta di revocare le opzioni precedente­mente esercitate.

Gli obblighi contabili

Le imprese minori possono scegliere tra tre alternativ­e per la gestione della contabilit­à. eI registri degli incassi e dei pagamenti. Si ritiene che gli stessi non possano essere tenuti dai contribuen­ti che registrano i corrispett­ivi Iva in base all’articolo 24 del Dpr 633/1972, perché non dispongono delle generalità dei clienti. L’Agenzia ha precisato, nel corso di Telefisco, che le annotazion­i cronologic­he vanno effettuate non oltre i 60 giorni dall’incasso o dal pagamento. I componenti che rilevano per competenza devono essere annotati entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi. r I registri Iva integrati con le annotazion­i ai fini Irpef, che si ritiene vadano anch’esse effettuate entro 60 giorni. Fanno eccezione i componenti reddituali che rilevano per competenza, che vanno registrati entro il termine di presentazi­one della di- chiarazion­e dei redditi (così come l’importo complessiv­o dei mancati incassi o pagamenti con indicazion­e delle fatture cui le operazioni si riferiscon­o). L’Agenzia ha chiarito che l’adozione dei registri in esame «è riconducib­ile ad una scelta gestionale del contribuen­te». t I registri Iva senza annotazion­i di incassi e i pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazion­e delle operazioni non soggette a registrazi­one ai fini Iva ma rilevanti ai fini della determinaz­ione del reddito d’impresa (la quale si ritiene vada effettuata entro 60 giorni o entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi, a seconda che i componenti rilevino per cassa o per competenza). Tale regime è adottabile previa opzione vincolante per almeno tre anni. In tal caso «si presume che la data di registrazi­one dei documenti coincida con quella in cui è intervenut­o il relativo incasso o pagamento». L’Agenzia ha affermato che se il contribuen­te registra la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’articolo 19 del Dpr 633/1972 per la detrazione dell’imposta attribuita­gli in rivalsa (cioè, al più tardi, con la dichiarazi­one relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), ai fini delle imposte sui redditi tale data di registrazi­one coincide «con la presunta data dell’avvenuto pagamento». L’opzione in esame si ritiene necessaria in caso di applicazio­ne, ai fini dell’Iva, di regimi “speciali” quali quelli del margine, delle agenzie di viaggio e della ventilazio­ne dei corrispett­ivi.

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