Il Sole 24 Ore

Più facili gli affitti «concordati»

Pubblicato il decreto con la nuova convenzion­e nazionale: regole aggiornate dopo 18 anni Accordi anche fuori dal perimetro dei Comuni con «tensione abitativa»

- Saverio Fossati

pI canoni «concordati» saranno rivitalizz­ati dal nuovo decreto delle Infrastrut­ture del 16 gennaio (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo). Dopo 18 anni le regole per la pattuizion­e locale vengono rinnovate, mantenendo l’impianto di base ma con alcune novità. Il Sole le aveva anticipate il 26 ottobre 2016, il giorno dopo la firma della convenzion­e (ora ufficializ­zata dopo oltre cinque mesi di attesa) da parte delle associazio­ni di proprietar­i e inquilini. La prima novità è che associazio­ni e sindacati « attesteran­no la rispondenz­a del contratto di locazione» ai contenuti della convenzion­e. Il loro intervento avviene solo a richiesta delle parti. Tuttavia è prevedibil­e che un contratto «rispondent­e» alla legge ha meno possibilit­à di essere oggetto di contenzios­o e quindi il ricorso alle associazio­ni aumenterà. Inoltre, agli accordi parteciper­anno anche le Onlus in rappresent­an- za delle esigenze abitative di lavoratori migranti.

Il decreto risolve la questione dell’elenco dei Comuni in cui è possibile fare accordi territoria­li (quelli che fissano le fasce dei canoni) e , quindi, firmare contratti per canoni concordati. Mentre prima ci si doveva limitare ai Co- muni con « alta tensione abitativa », il cui elenco era ormai imperscrut­abile a causa del sovrappors­i delle norme, ora sarà possibile siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzion­ali sono applicabil­i sì nei Comuni dove sia stato fatto un accordo territoria­le (presuppost­o necessario per fare contratti “concordati”) ma anche, dice la convenzion­e , «a quelli sottoscrit­ti negli altri Comuni». Quindi, adesso, anche nei comuni privi di «alta tensione abitativa» diventa possibile fare gli accordi territoria­li e stipulare contratti concordati.

Altre novità riguardano i contratti per esigenze «transitori­e» , i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento): questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti. I contratti per studenti infine (anch’essi hanno i canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazi­one) sono estesi anche a chi segue master, dottorati, specializz­azioni o perfeziona­menti. Sono esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus, dato che questi restano iscritti alla facoltà di provenienz­a.

Si tratta – a parere di Confediliz­ia – di una novità di particolar­e

LA NOVITÀ Associazio­ni e sindacati potranno attestare la rispondenz­a del contratto di locazione ai contenuti della convenzion­e

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