Il Tfr si recupera dall’Inps con le istruzioni del 2007
In caso di versamenti indebiti
pPer il recupero del contributo Tfr indebitamente versato al Fondo di tesoreria, le aziende dovranno seguire la procedura prevista in un messaggio di dieci anni fa (il numero 17959/2007). Lo rende noto la direzione centrale entrate dell’istituto di previdenza in risposta al problema evidenziato dal Sole 24 Ore (si veda l’articolo del 15 marzo).
La situazione
La questione riguarda i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che per errore hanno versato il Tfr degli addetti al Fondo e che attendevano un riscontro ufficiale da parte dell’Inps prima di procedere con le operazioni di conguaglio, cioè prima di recuperare gli importi indebitamente versati.
La complessità delle procedure utilizzate (e quindi del flusso uniemens) fanno sì che le aziende oggi non sono solite avventurarsi in operazioni di conguaglio a credito cosi rilevanti (quasi 10 anni di versamenti non dovuti dal 2007 a ottobre 2016), se prima non sono autorizzate per iscritto dall’istituto, che conferma la correttezza della procedura che le stesse intendono utilizzare.
Il dubbio
L’atteggiamento prudenziale è finalizzato a evitare il rischio di creare caos all’interno delle posizioni contributive aziendali, e quindi degenerare nell’irregolarità contributiva, con conseguente blocco dell’ordinaria attività.
Se alcune sedi territoriali Inps attraverso i cassetti previdenziali hanno confermato la correttezza della procedura, altre hanno invece omesso di rispondere alle richieste di aziende e consulenti, mentre altre ancora presso le quali i datori di lavoro si sono recati hanno rinviato la risposta a una presunta futura indicazione da parte del ministero del Lavoro.
Le indicazioni
Si attendeva pertanto una risposta ufficiale dell’istituto, in quanto la situazione che lo stesso, le aziende e i consulenti si trovano a gestire da mesi ha natura straordinaria, non trattandosi di un mero versamento in eccesso di un Tfr che invece che al Fondo di tesoreria doveva essere versato al fondo di previdenza complementare, ma di un versamento indebito fin dall’origine e cioè da quasi 10 anni.
Il dubbio, stante anche il silenzio di alcune sedi, era che l’Inps preferisse utilizzare procedure diverse da quelle classiche indicate nel messaggio 17959/2007.
La procedura
Invece, sulla base dell’indicazione ricevuta dall’istituto, le aziende dovrebbero poter procedere serenamente al recupero dei contributi Tfr non dovuti, esponendo tale importo nella denuncia aziendale, nell’elemento “AziendaTfr”, “RecuperoTfr” utilizzando l’apposito codice causale RF01, che indica proprio il recupero del contributo versato in eccedenza al Fondo di tesoreria.
L’altro conguaglio da effettuare, questa volta a debito, consiste nella restituzione all’istituto delle misure compensative indebitamente fruite per lo smobilizzo del Tfr, da versare con i relativi codici M120 e M123, rispettivamente previsti nella circolare 136/2007 e nel messaggio 5859/2008.
L’ulteriore modifica da effettuare, che però non ha valenza contributiva, ma è solo funzionale a sistemare la posizione individuale previdenziale del dipendente, interessa la denuncia individuale del lavoratore.
A tale fine, all’interno dell’elemento “MeseTesoreria”, “Prestazione”, si dovrà esporre l’importo del Tfr recuperato per il singolo lavoratore in corrispondenza dello specifico elemento “RecuperoContribuzione”, con il quale si identica il conguaglio negativo effettuato.
LE INDICAZIONI L’Inps ha precisato che le indicazioni contenute nel messaggio 17959/2007 sono valide, anche se il conguaglio riguarda più anni
Il problema