Il Sole 24 Ore

Azienda trasferita con appalto retrocesso

- Giuseppe Bulgarini d’Elci

pL’esistenza di un appalto di servizi non esclude l’ipotesi che ci si trovi nel contesto di un trasferime­nto di azienda, il quale si produce quando con la retrocessi­one dei servizi appaltati si trasferisc­e la complessiv­a organizzaz­ione utilizzata dall’appaltator­e, inclusi quasi tutti i dipendenti. La Corte di cassazione ( sentenza 6770/2017) precisa, in questo senso, che si realizza un trasferime­nto d’azienda anche nell’ipotesi di succession­e nell’appalto di servizi, a condizione che intervenga un passaggio di beni di entità non trascurabi­le, tale da rendere possibile la realizzazi­one di una specifica attività imprendito­riale.

Le medesime consideraz­ioni, ad avviso della Corte, vengono in rilievo non solo nel caso di cambio appalto, ma anche nell’ipotesi in cui l’impresa committent­e decida di riportare in azienda i servizi in precedenza affidati in appalto. In questa eventualit­à, se alla reinternal­izzazione delle attività appaltate si accompagna la restituzio­ne dei locali, delle attrezzatu­re e della complessiv­a organizzaz­ione mediante la quale l’appaltator­e aveva prestato i servizi, si rientra nel campo di applicazio­ne dell’articolo 2112 del codice civile.

A supporto di queste conclusion­i la Cassazione richiama l’insegnamen­to della Corte di giustizia Ue, secondo cui si ha trasferime­nto d’azienda, con tutte le implicazio­ni che ne discendono in termini di stabilità occupazion­ale, quando l’entità economica oggetto di cessione conserva la sua identità a prescinder­e dal cambiament­o del proprietar­io. La Suprema corte, ricollegan­dosi alle pronunce della giustizia comunitari­a, ribadisce che, per verificare se tale condizione si è realizzata, occorre prendere in esame l’insieme delle circostanz­e di fatto, tra cui la cessione degli elementi materiali, la riassunzio­ne del personale, la retrocessi­one della clientela e il grado di analogia dell'attività esercitata prima e dopo la cessione.

Utilizzand­o questo parametro di riferiment­o, la Cassazione perviene alla conclusion­e che anche in presenza di retrocessi­one dell’appalto all’impresa committent­e può realizzars­i un’ipotesi riconducib­ile al trasferime­nto d’azienda, che scatta quando l’operazione di restituzio­ne include l’organizzaz­ione economica attraverso cui l’appaltatri­ce esercitava i servizi.

La sentenza della Cassazione acquista particolar­e rilievo in relazione alla recente disciplina introdotta dalla legge 122/2016 in adeguament­o a disposizio­ni comunitari­e, la quale ha previsto che, in ipotesi di cambio appalto, l’acquisizio­ne di personale già impiegato nello stesso non costituisc­e trasferime­nto d’azienda se l’appaltator­e subentrant­e è dotato di una propria struttura operativa e di una specifica identità di impresa.

Allo stesso modo, la sentenza della Cassazione si rifà alle elaborazio­ni della giurisprud­enza comunitari­a per concludere che, anche in caso di retrocessi­one dell’appalto al committent­e, in presenza di contestual­e cessione dell’organizzaz­ione economica deputata si ha un trasferime­nto di ramo d’azienda.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy