Intestazioni fittizie nella confisca
Misura ampia per i beni dopo la morte
pLa confisca dei beni del soggetto socialmente pericoloso può riguardare, dopo la sua morte, sia i beni acquisiti per successione ereditaria sia quelli intestati in maniera fittizia o trasferiti a terzi. Le Sezioni unite (sentenza 12621) chiariscono la portata dell’articolo 18 del codice antimafia (Dlgs 159/2011) che regola l’«applicazione delle misure patrimoniali dopo la morte del preposto».
I giudici privilegiano un’interpretazione a «largo raggio» della norma considerando confiscabili anche i beni che devono considerarsi nella disponibilità indiretta del soggetto pericoloso in virtù di “finti” trasferimenti fatti in vita. Una lettura che rispetta l’obietti- vo del Codice antimafia: evitare che l’illecita disponibilità dei beni del mafioso o dell’appartenente alla criminalità organizzata prosegua a qualunque titolo.
Per questo la confisca deve riguardare anche eventuali “signorie di fatto” da parte dei successori a titolo universale o particolare e di terzi interessati.
Il secondo nodo che le Sezioni unite hanno sciolto riguardava la necessità o meno che la confisca del bene del terzo sia accompagnata dalla dichiarazione di nullità degli atti di disposizione negoziale, attraverso i quali si sono realizzati i passaggi di mano “di facciata”. Anche in questo caso le Sezioni unite sgombrano il tavolo dall’equivoco che la dichiarazio- ne sia pregiudiziale. Il presupposto per la confisca è l’accertamento giudiziale della fittizietà del trasferimento o dell’intestazione. La dichiarazione di nullità delle relative disposizioni è, di fatto, una conseguenza del risultato dell’indagine e scatta contestualmente alla confisca. E l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione da parte del giudice non è un vizio rilevante ma solo un’omissione, rimediabile con la procedura prevista per l’errore materiale. L’ultima precisazione è sulle presunzioni di fittizietà che vanno riferite esclusivamente agli atti realizzati «dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori».