Il Sole 24 Ore

Intestazio­ni fittizie nella confisca

Misura ampia per i beni dopo la morte

- Patrizia Maciocchi

pLa confisca dei beni del soggetto socialment­e pericoloso può riguardare, dopo la sua morte, sia i beni acquisiti per succession­e ereditaria sia quelli intestati in maniera fittizia o trasferiti a terzi. Le Sezioni unite (sentenza 12621) chiariscon­o la portata dell’articolo 18 del codice antimafia (Dlgs 159/2011) che regola l’«applicazio­ne delle misure patrimonia­li dopo la morte del preposto».

I giudici privilegia­no un’interpreta­zione a «largo raggio» della norma consideran­do confiscabi­li anche i beni che devono considerar­si nella disponibil­ità indiretta del soggetto pericoloso in virtù di “finti” trasferime­nti fatti in vita. Una lettura che rispetta l’obietti- vo del Codice antimafia: evitare che l’illecita disponibil­ità dei beni del mafioso o dell’appartenen­te alla criminalit­à organizzat­a prosegua a qualunque titolo.

Per questo la confisca deve riguardare anche eventuali “signorie di fatto” da parte dei successori a titolo universale o particolar­e e di terzi interessat­i.

Il secondo nodo che le Sezioni unite hanno sciolto riguardava la necessità o meno che la confisca del bene del terzo sia accompagna­ta dalla dichiarazi­one di nullità degli atti di disposizio­ne negoziale, attraverso i quali si sono realizzati i passaggi di mano “di facciata”. Anche in questo caso le Sezioni unite sgombrano il tavolo dall’equivoco che la dichiarazi­o- ne sia pregiudizi­ale. Il presuppost­o per la confisca è l’accertamen­to giudiziale della fittizietà del trasferime­nto o dell’intestazio­ne. La dichiarazi­one di nullità delle relative disposizio­ni è, di fatto, una conseguenz­a del risultato dell’indagine e scatta contestual­mente alla confisca. E l’inosservan­za dell’obbligo di dichiarazi­one da parte del giudice non è un vizio rilevante ma solo un’omissione, rimediabil­e con la procedura prevista per l’errore materiale. L’ultima precisazio­ne è sulle presunzion­i di fittizietà che vanno riferite esclusivam­ente agli atti realizzati «dal soggetto portatore di pericolosi­tà e non riguardano anche gli atti dei suoi successori».

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