Il Sole 24 Ore

Incolpare un altro è reato di falso

- Maurizio Caprino

pChi riceve una multa stradale che comporta conseguenz­e sulla patente e dichiara che al momento dell’infrazione guidava un conducente diverso da quello effettivo commette il reato di falso ideologico e a volte rischia di non poter beneficiar­e della non punibilità per tenuità del fatto. Lo conferma la Corte di cassazione, con la sentenza 12779/2017 depositata ieri.

Una pronuncia che riguarda un caso particolar­e: l’agente che aveva accertato l’infrazione era stato molto scrupoloso nel redigere il verbale (annotando anche il sesso del conducente che aveva visto tenere in mano il telefono cellulare mentre guidava) e la guidatrice-proprietar­ia dell’auto aveva precedenti penali e si era comportata con «sfrontatez­za».

Meno particolar­e il motivo della menzogna: evitare la decurtazio­ne dei punti e la sospension­e della patente

Il comportame­nto della ricorrente è stato comunque considerat­o dai giudici di ostacolo all’applicazio­ne del beneficio della non punibilità per tenuità del fatto. Quanto alla configurab­ilità della falsità ideologica commessa da privati (articolo 483 del Codice penale), la Cassazione usa un ragionamen­to che aveva già fatto un anno fa a proposito della falsa dichiarazi­one di smarriment­o della patente per chiederne un duplicato (sentenza 17381/2016).

Il ragionamen­to parte dal fatto che il reato c’è quando «la dichiarazi­one del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati», come quando c’è l’obbligo di legge di dichiarare il vero, dal quale discendono «specifici effetti al documento nel quale la dichiarazi­one è inserita dal pubblico ufficiale». Questo è il caso anche della dichiarazi­one delle generalità di chi guida al momento dell’infrazione, perché essa «produce l’effetto di individuar­e il soggetto destinatar­io della sanzione amministra­tiva concludend­o correttame­nte il relativo procedimen­to».

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