Incolpare un altro è reato di falso
pChi riceve una multa stradale che comporta conseguenze sulla patente e dichiara che al momento dell’infrazione guidava un conducente diverso da quello effettivo commette il reato di falso ideologico e a volte rischia di non poter beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto. Lo conferma la Corte di cassazione, con la sentenza 12779/2017 depositata ieri.
Una pronuncia che riguarda un caso particolare: l’agente che aveva accertato l’infrazione era stato molto scrupoloso nel redigere il verbale (annotando anche il sesso del conducente che aveva visto tenere in mano il telefono cellulare mentre guidava) e la guidatrice-proprietaria dell’auto aveva precedenti penali e si era comportata con «sfrontatezza».
Meno particolare il motivo della menzogna: evitare la decurtazione dei punti e la sospensione della patente
Il comportamento della ricorrente è stato comunque considerato dai giudici di ostacolo all’applicazione del beneficio della non punibilità per tenuità del fatto. Quanto alla configurabilità della falsità ideologica commessa da privati (articolo 483 del Codice penale), la Cassazione usa un ragionamento che aveva già fatto un anno fa a proposito della falsa dichiarazione di smarrimento della patente per chiederne un duplicato (sentenza 17381/2016).
Il ragionamento parte dal fatto che il reato c’è quando «la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati», come quando c’è l’obbligo di legge di dichiarare il vero, dal quale discendono «specifici effetti al documento nel quale la dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale». Questo è il caso anche della dichiarazione delle generalità di chi guida al momento dell’infrazione, perché essa «produce l’effetto di individuare il soggetto destinatario della sanzione amministrativa concludendo correttamente il relativo procedimento».