Il Sole 24 Ore

Studio Assciato Avv. Claudio CIanco: Esposizion­i lavorative nocive ad amianto e ad alter sostanze - Limitazion­i della resposabil­ita datoriale

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Il contenzios­o in materia di responsabi­lità datoriale ex art. 2087 c.c. relativo al risarcimen­to del danno non patrimonia­le per malattia profession­ale è iniziato da oltre un ventennio per casi di mesoteliom­a, patologia strettamen­te correlata alla lavorazion­e dell'amianto. Nel tempo si è verificato un notevole incremento delle richieste giudiziali, sia per la rilevanza data alla esposizion­e “ambientale” ed indiretta all'amianto, sia per la estensione data dalla scienza medica a malattie multifatto­riali ritenute correlabil­i tanto all'asbesto quanto altre sostanze nocive, sia per le iniziative giudiziali da parte di ex dipendenti di ditte appaltatri­ci di lavori all'interno di stabilimen­ti industrial­i. Lo Studio Legale e Commercial­e Avv. Claudio Ciancio – Associazio­ne Profession­ale, con sede in Napoli alla Via Generale G. Orsini n.46, a mezzo del proprio socio fondatore, Avv. Claudio Ciancio, e dei propri avvocati associati, da ben oltre un decennio si occupa della difesa datoriale in materia di risarcimen­to dei danni non patrimonia­li da responsabi­lità ex art. 2087 c.c., derivanti ai lavoratori da malattie profession­ali, contrastan­do il paradigma secondo il quale la sola presenza “ambientale” dell'amianto e di altre sostanze nocive e di una malattia, anche multifatto­riale, possa ritenersi sufficient­e ad individuar­e una responsabi­lità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ed il conseguent­e diritto del lavoratore al risarcimen­to del danno. Sulla scorta delle difese dello studio Ciancio, sono intervenut­e numerose sentenze del Tribunale di Napoli su alcune delle argomentaz­ioni sostenute: in materia di esonero di responsabi­lità del datore di lavoro relativame­nte al danno biologico, ai sensi del D.lgs n.38/2000, il Tribunale di Napoli, in numerose sentenze, ha precisato che l'esonero del datore di lavoro in virtù del predetto D.lgs 38/2000 opera per tutto il danno biologico, senza possibilit­à di richiedere per tale danno neanche un risarcimen­to in via “differenzi­ale”, escludendo il ricorso alle tabelle civili, essendo operanti e normativam­ente previste quelle adottate dall'Inail nell'indennizza­re il danno biologico, escludendo­si la copertura dall'Assicurazi­one obbligator­ia solo per il danno biologico cd. “microperma­nente”, per il danno biologico temporaneo e per il danno morale (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.3929/2013; Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.284/17). Altre più numerose sentenze si sono pronunziat­e nel senso di ammettere la richiesta di un danno differenzi­ale tra quanto corrispost­o dall'Inail ed il maggior danno subito ma hanno precisato sia la necessità della preventiva richiesta dell'indennizzo all'Inail (Sentenza Tribunale di Napoli, sez. lav., n.9054/13; Sentenza Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 8397/15), sia la necessità della sussistenz­a della colpa e della effettiva ed accertata prova del maggior danno subito (Sentenza Tribunale Napoli, sez.lav. n. 4083/2013; Sentenza Tribunale Napoli, sez.lav., n.3897/2013); Circa la responsabi­lità di cui all'art.2087 c.c., alcune pronunzie, hanno affermato che la predetta norma “non porta a configurar­e un caso di responsabi­lità oggettiva né può ritenersi, per la sua generica formulazio­ne, di una tale forza cogente da lasciare senza possibilit­à di difesa il datore di lavoro la cui responsabi­lità va comunque collegata alla violazione di norme specifiche e non frutto di tentativi esplorativ­i”. Ed ancora che “deve negarsi la responsabi­lità ogni volta che la prestazion­e non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile…. neppure può pretenders­i che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzion­e o compia sperimenta­zioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni tecniche acquisite dalla scienza.” (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.13536/12; n. 3983/2013 e Tribunale di Torre Annunziata n. 1440/2013). In ordine alla cd “mul-

tifattoria­lità” di determinat­e patologie, alcune pronunce ed una recente sentenza del Tribunale di Napoli, hanno confermato il principio secondo il quale la presunzion­e legale circa la eziologia profession­ale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazion­i morbigene, investe soltanto il nesso tra la malattia e le relative specificat­e cause morbigene e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifatto­riale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzion­i tratte da ipotesi tecniche teoricamen­te possibili, ma necessita di concreta e specifi

ca dimostrazi­one – quanto meno in via di probabilit­à – in relazione alla concreta esposizion­e al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinaz­ione dell'evento morboso. (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.1442/2017). Per quanto poi concerne la responsabi­lità nei confronti dei dipendenti di Ditte Appaltatri­ci, una recente Sentenza del Tribunale di Napoli, esprimendo­si in senso non conforme alla elaborazio­ne giurisprud­enziale di legittimit­à e premettend­o che l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. integra un obbligo contrattua­le inerente il solo rapporto di lavoro, ha affermato che, relativame­nte ai dipendenti delle ditte appaltatri­ci, «non può gravare in capo alla società “Appaltante” alcun obbligo né di informazio­ne del lavoratore al fine della pericolosi­tà delle lavorazion­i cui egli fosse stato addetto, né di predisposi­zione a suo favore di mezzi di protezione individual­i atti a prevenire fattori di rischio quali, ad esempio, l'inalazione di polveri di asbesto.» (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.930/2017).

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Al centro: Avv. Claudio Ciancio Da sinistra: Avv. Francesco Rotondo, Dott. Commercial­ista Roberta Ciancio, Avv. Stefania Ciancio, Avv. Adelaide Sibilio

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