Studio Assciato Avv. Claudio CIanco: Esposizioni lavorative nocive ad amianto e ad alter sostanze - Limitazioni della resposabilita datoriale
Il contenzioso in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. relativo al risarcimento del danno non patrimoniale per malattia professionale è iniziato da oltre un ventennio per casi di mesotelioma, patologia strettamente correlata alla lavorazione dell'amianto. Nel tempo si è verificato un notevole incremento delle richieste giudiziali, sia per la rilevanza data alla esposizione “ambientale” ed indiretta all'amianto, sia per la estensione data dalla scienza medica a malattie multifattoriali ritenute correlabili tanto all'asbesto quanto altre sostanze nocive, sia per le iniziative giudiziali da parte di ex dipendenti di ditte appaltatrici di lavori all'interno di stabilimenti industriali. Lo Studio Legale e Commerciale Avv. Claudio Ciancio – Associazione Professionale, con sede in Napoli alla Via Generale G. Orsini n.46, a mezzo del proprio socio fondatore, Avv. Claudio Ciancio, e dei propri avvocati associati, da ben oltre un decennio si occupa della difesa datoriale in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali da responsabilità ex art. 2087 c.c., derivanti ai lavoratori da malattie professionali, contrastando il paradigma secondo il quale la sola presenza “ambientale” dell'amianto e di altre sostanze nocive e di una malattia, anche multifattoriale, possa ritenersi sufficiente ad individuare una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. ed il conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Sulla scorta delle difese dello studio Ciancio, sono intervenute numerose sentenze del Tribunale di Napoli su alcune delle argomentazioni sostenute: in materia di esonero di responsabilità del datore di lavoro relativamente al danno biologico, ai sensi del D.lgs n.38/2000, il Tribunale di Napoli, in numerose sentenze, ha precisato che l'esonero del datore di lavoro in virtù del predetto D.lgs 38/2000 opera per tutto il danno biologico, senza possibilità di richiedere per tale danno neanche un risarcimento in via “differenziale”, escludendo il ricorso alle tabelle civili, essendo operanti e normativamente previste quelle adottate dall'Inail nell'indennizzare il danno biologico, escludendosi la copertura dall'Assicurazione obbligatoria solo per il danno biologico cd. “micropermanente”, per il danno biologico temporaneo e per il danno morale (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.3929/2013; Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.284/17). Altre più numerose sentenze si sono pronunziate nel senso di ammettere la richiesta di un danno differenziale tra quanto corrisposto dall'Inail ed il maggior danno subito ma hanno precisato sia la necessità della preventiva richiesta dell'indennizzo all'Inail (Sentenza Tribunale di Napoli, sez. lav., n.9054/13; Sentenza Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 8397/15), sia la necessità della sussistenza della colpa e della effettiva ed accertata prova del maggior danno subito (Sentenza Tribunale Napoli, sez.lav. n. 4083/2013; Sentenza Tribunale Napoli, sez.lav., n.3897/2013); Circa la responsabilità di cui all'art.2087 c.c., alcune pronunzie, hanno affermato che la predetta norma “non porta a configurare un caso di responsabilità oggettiva né può ritenersi, per la sua generica formulazione, di una tale forza cogente da lasciare senza possibilità di difesa il datore di lavoro la cui responsabilità va comunque collegata alla violazione di norme specifiche e non frutto di tentativi esplorativi”. Ed ancora che “deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile…. neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni tecniche acquisite dalla scienza.” (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.13536/12; n. 3983/2013 e Tribunale di Torre Annunziata n. 1440/2013). In ordine alla cd “mul-
tifattorialità” di determinate patologie, alcune pronunce ed una recente sentenza del Tribunale di Napoli, hanno confermato il principio secondo il quale la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene, investe soltanto il nesso tra la malattia e le relative specificate cause morbigene e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifi
ca dimostrazione – quanto meno in via di probabilità – in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso. (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav. n.1442/2017). Per quanto poi concerne la responsabilità nei confronti dei dipendenti di Ditte Appaltatrici, una recente Sentenza del Tribunale di Napoli, esprimendosi in senso non conforme alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità e premettendo che l'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. integra un obbligo contrattuale inerente il solo rapporto di lavoro, ha affermato che, relativamente ai dipendenti delle ditte appaltatrici, «non può gravare in capo alla società “Appaltante” alcun obbligo né di informazione del lavoratore al fine della pericolosità delle lavorazioni cui egli fosse stato addetto, né di predisposizione a suo favore di mezzi di protezione individuali atti a prevenire fattori di rischio quali, ad esempio, l'inalazione di polveri di asbesto.» (Sentenza Tribunale Napoli, sez. lav., n.930/2017).