Il Sole 24 Ore

La gara dell’«attrazione fiscale»

In Portogallo aliquota al 20%, nel Regno Unito redditi esteri esenti

- Bonazza, Sandalo e Tomassini

La tassa a forfait da 100mila euro appena introdotta in Italia per attrarre nuovi contribuen­ti segue altri esempi di analoga attrazione fiscale, già attivi in molti Paesi. Nell’Unione europea, ad esempio, hanno regole di favore il Portogallo e Malta, mentre è nota l’esenzione ai «residenti non domiciliat­i» disponibil­e nel Regno Unito per i redditi esteri. Anche la Svizzera prova ad attrarre contribuen­ti con una applicazio­ne forfettari­a delle imposte, riservata a chi no nera residente nei dieci anni precedenti.

Venerdì 3 marzo l’agenzia delle Entrate ha dettato le modalità per stilare liste di contribuen­ti trasferiti all’estero e da sottoporre a verifica (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 marzo). Pochissimi giorni dopo, l’8 marzo, la stessa Agenzia - sempre con un provvedime­nto del direttore - ha invece reso operativa la tassazione a forfait per i residenti all’estero da almeno nove anni, intenziona­ti a trasferire la residenza in Italia.

Il primo intervento antievasio­ne riaccende il faro sui capitali detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuen­ti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Si individuan­o dei criteri (quali il trasferime­nto in Paesi black list, movimentaz­ioni da e per l’estero, titolarità di cariche in Italia) con i quali stilare liste selettive di contribuen­ti da controllar­e. Questo identikit dei soggetti viene messo a punto dall’Agenzia utilizzand­o un applicativ­o informatic­o denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociand­o le informazio­ni disponibil­i nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo “spesometro” e dallo scambio di informazio­ni attivato sulla base di direttive europee (Direttive Dac1 e Dac2) e accordi internazio­nali con le amministra­zioni fiscali estere (Fatca e Common Reporting Standard, Crs).

Il secondo provvedime­nto, di “attrazione fiscale”, dispone inve- ce un’imposizion­e sostitutiv­a di 100mila euro l’anno sui redditi esteri (su quelli di fonte italiana le imposte sono normali) del “neo contribuen­te” italiano, cioè un soggetto mai stato fiscalment­e residente in Italia o che non lo sia stato per almeno nove periodi sui dieci precedenti all’opzione (articolo 24-bis del Tuir, inserito dalla legge di Bilancio 2017).

Il confronto

Entrambi gli interventi, sia quello antievasio­ne sia quello di incentivaz­ione, non sono scelte isolate della nostra amministra­zione ma sono invece parte di un quadro sovranazio­nale. Strategie simili sono state adottate da molti Stati. La tassazione di favore per attrarre nuovi contribuen­ti, ad esempio, è praticata - come si vede dal grafico - anche in Paesi vicini a noi, quali Portogallo, Malta, Regno Unito, Montecarlo e Svizzera.

In Portogallo il regime para Residentes Não Habituais (Rnh) riguarda persone fisiche non fiscalment­e residenti in Portogallo nei precedenti cinque anni. I redditi di fonte estera prodotti da questi soggetti sono esenti a determinat­e condizioni, che variano secondo la categoria di reddito. L’esenzione non si applica se i redditi derivano da paradisi fiscali. I redditi d’impresa, di lavoro dipendente o autonomo generati in Portogallo da attività “ad alto valore aggiunto” in campo tecnico, scientific­o o artistico sono tassati con aliquota fissa del 20 per cento.

A Malta, per le persone fisiche (eccetto i cittadini maltesi) che detengono proprietà immobiliar­i “qualificat­e” in Malta e che non siano fiscalment­e residenti nei cinque anni precedenti, i redditi di fonte estera rilevano solo se percepiti o “introdotti” ( remitted) nel territorio maltese.

Nel Regno Unito le persone fisiche fiscalment­e residenti ma “domiciliat­e” all’estero hanno un regime per il quale i redditi di fonte estera sono tassati solo quando sono reintrodot­ti ( Remittance Ba

sis). Questi «res non dom» residenti nel Regno Unito per almeno sette anni su nove sono soggetti a un’imposta fissa sui redditi di fonte estera non reintrodot­ti nel Regno Unito ( Remittance Basis Charge). Dal 2017, però, entreranno in vigore regole che prevedono in certi casi una “presunzion­e” di domicilio nel Regno Unito e obblighi di trasparenz­a.

In Svizzera il regime più gettonato è quello dei «globalisti»: le persone fisiche che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e non sono fiscalment­e residenti nei dieci anni precedenti possono accedere a un regime dove la base imponibile è fissata in base alle spese sostenute in Svizzera e all’estero. Il fisco determina forfettari­amente la presunta capacità di spesa annuale del neoresiden­te, applicando coefficien­ti predetermi­nati.

A Montecarlo i cittadini stranieri (eccetto i francesi) che prendono residenza nel Principato non pagano imposte sui redditi. Tuttavia per Svizzera e Montecarlo vale, per i cittadini italiani, una presunzion­e di residenza in Italia con inversione dell’onere della prova sul contribuen­te.

Rispetto a questi regimi, quello italiano dei neoresiden­ti è senz’altro competitiv­o, garantendo riservatez­za ai capitali esteri delle persone che si trasferisc­ono e anche esenzione dalle imposte di succession­e e donazione.

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