La gara dell’«attrazione fiscale»
In Portogallo aliquota al 20%, nel Regno Unito redditi esteri esenti
La tassa a forfait da 100mila euro appena introdotta in Italia per attrarre nuovi contribuenti segue altri esempi di analoga attrazione fiscale, già attivi in molti Paesi. Nell’Unione europea, ad esempio, hanno regole di favore il Portogallo e Malta, mentre è nota l’esenzione ai «residenti non domiciliati» disponibile nel Regno Unito per i redditi esteri. Anche la Svizzera prova ad attrarre contribuenti con una applicazione forfettaria delle imposte, riservata a chi no nera residente nei dieci anni precedenti.
Venerdì 3 marzo l’agenzia delle Entrate ha dettato le modalità per stilare liste di contribuenti trasferiti all’estero e da sottoporre a verifica (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 marzo). Pochissimi giorni dopo, l’8 marzo, la stessa Agenzia - sempre con un provvedimento del direttore - ha invece reso operativa la tassazione a forfait per i residenti all’estero da almeno nove anni, intenzionati a trasferire la residenza in Italia.
Il primo intervento antievasione riaccende il faro sui capitali detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Si individuano dei criteri (quali il trasferimento in Paesi black list, movimentazioni da e per l’estero, titolarità di cariche in Italia) con i quali stilare liste selettive di contribuenti da controllare. Questo identikit dei soggetti viene messo a punto dall’Agenzia utilizzando un applicativo informatico denominato So.No.Re. (Soggetti Non Residenti) e incrociando le informazioni disponibili nella banca dati delle Entrate con quelle derivanti dallo “spesometro” e dallo scambio di informazioni attivato sulla base di direttive europee (Direttive Dac1 e Dac2) e accordi internazionali con le amministrazioni fiscali estere (Fatca e Common Reporting Standard, Crs).
Il secondo provvedimento, di “attrazione fiscale”, dispone inve- ce un’imposizione sostitutiva di 100mila euro l’anno sui redditi esteri (su quelli di fonte italiana le imposte sono normali) del “neo contribuente” italiano, cioè un soggetto mai stato fiscalmente residente in Italia o che non lo sia stato per almeno nove periodi sui dieci precedenti all’opzione (articolo 24-bis del Tuir, inserito dalla legge di Bilancio 2017).
Il confronto
Entrambi gli interventi, sia quello antievasione sia quello di incentivazione, non sono scelte isolate della nostra amministrazione ma sono invece parte di un quadro sovranazionale. Strategie simili sono state adottate da molti Stati. La tassazione di favore per attrarre nuovi contribuenti, ad esempio, è praticata - come si vede dal grafico - anche in Paesi vicini a noi, quali Portogallo, Malta, Regno Unito, Montecarlo e Svizzera.
In Portogallo il regime para Residentes Não Habituais (Rnh) riguarda persone fisiche non fiscalmente residenti in Portogallo nei precedenti cinque anni. I redditi di fonte estera prodotti da questi soggetti sono esenti a determinate condizioni, che variano secondo la categoria di reddito. L’esenzione non si applica se i redditi derivano da paradisi fiscali. I redditi d’impresa, di lavoro dipendente o autonomo generati in Portogallo da attività “ad alto valore aggiunto” in campo tecnico, scientifico o artistico sono tassati con aliquota fissa del 20 per cento.
A Malta, per le persone fisiche (eccetto i cittadini maltesi) che detengono proprietà immobiliari “qualificate” in Malta e che non siano fiscalmente residenti nei cinque anni precedenti, i redditi di fonte estera rilevano solo se percepiti o “introdotti” ( remitted) nel territorio maltese.
Nel Regno Unito le persone fisiche fiscalmente residenti ma “domiciliate” all’estero hanno un regime per il quale i redditi di fonte estera sono tassati solo quando sono reintrodotti ( Remittance Ba
sis). Questi «res non dom» residenti nel Regno Unito per almeno sette anni su nove sono soggetti a un’imposta fissa sui redditi di fonte estera non reintrodotti nel Regno Unito ( Remittance Basis Charge). Dal 2017, però, entreranno in vigore regole che prevedono in certi casi una “presunzione” di domicilio nel Regno Unito e obblighi di trasparenza.
In Svizzera il regime più gettonato è quello dei «globalisti»: le persone fisiche che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e non sono fiscalmente residenti nei dieci anni precedenti possono accedere a un regime dove la base imponibile è fissata in base alle spese sostenute in Svizzera e all’estero. Il fisco determina forfettariamente la presunta capacità di spesa annuale del neoresidente, applicando coefficienti predeterminati.
A Montecarlo i cittadini stranieri (eccetto i francesi) che prendono residenza nel Principato non pagano imposte sui redditi. Tuttavia per Svizzera e Montecarlo vale, per i cittadini italiani, una presunzione di residenza in Italia con inversione dell’onere della prova sul contribuente.
Rispetto a questi regimi, quello italiano dei neoresidenti è senz’altro competitivo, garantendo riservatezza ai capitali esteri delle persone che si trasferiscono e anche esenzione dalle imposte di successione e donazione.