Entro il 31 marzo la scelta per l’invio delle fatture Iva su base opzionale o obbligatoria
Chi decide l’invio opzionale prenota i rimborsi e abbrevia l’accertamento
pSi aggiorna il quadro delle variabili da prendere in considerazione in vista della scadenza del 31 marzo, giorno entro cui è possibile esprimere due opzioni: 1 quella per la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute (in sostituzione dello spesometro obbligatorio); 1 quella per la comunicazione dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglianti e soggetti assimilati, tenuti o meno al rilascio di scontrino/ricevuta).
Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, è stato prorogato dal provvedimento direttoriale 212804/2016, per consentire agli operatori gli opportuni approfondimenti.
Peraltro, una volta esercitata l’opzione – che è vincolante per cinque anni – le comunicazioni dovranno riguardare fatture e corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2017 (e nei quattro anni seguenti) e, pertanto, anche nel periodo precedente l’opzione. Bisognerà quindi chiarire come procedere alla trasmissione dei corrispettivi, se con le modalità previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 182017/2016 per il caso d’interruzione dell’attività o in altro modo.
Quanto alla trasmissione dei dati delle fatture, un primo elemento da valutare riguarda la periodicità dell’adempimento. Il Milleproroghe (Dl 244/2016) ha stabilito che, per il 2017, l’obbligo è semestrale e va adempiuto entro il 18 settembre (primo semestre) ed entro febbraio 2018 (secondo semestre). Al momento, invece, nonostante le indicazioni del comunicato stampa delle Entrate del 7 febbraio scorso, resta l’obbli- go di spedire lo spesometro “facoltativo” trimestralmente, entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Non dovrebbe invece riguardare chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture (ed eventualmente dei dati dei corrispettivi giornalieri) il rispristino dell’obbligo di presentazione per tutto quest’anno dei modelli Intrastat acquisti, disposto dall’articolo 13, comma 4-ter, Dl 244/2016 (in attesa di capire quali saranno gli adempimenti dal 2018). Per tali soggetti, infatti, l’articolo 3, comma 1, lettera b), Dlgs 127/2015, dispone che viene meno l’obbligo degli elenchi per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi (ancorché permanga – così si ritiene – l’obbligo di presentazione della parte statistica, per i mensili).
In aggiunta all’eliminazione degli altri adempimenti soppressi con l’introduzione dello spesometro obbligatorio (si veda il grafico), chi opta per trasmettere i dati-fatture e, se vi sono i presup- 7 Le opzioni per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, si esercitano esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’agenzia delle Entrate. A regime, le opzioni, di durata quinquennale, si esprimono entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello d'inizio della trasmissione telematica. Per quest’anno scadono il 31 marzo. posti, i dati-corrispettivi, “guadagna” la possibilità di ottenere il rimborso prioritario del credito Iva annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, anche in mancanza dei requisiti dell’articolo 30, comma 3, Dpr 633/72. Il vantaggio potrebbe non essere trascurabile, soprattutto in vista di possibili futuri ampliamenti del reverse charge.
Inoltre, ma solo per chi garantisce la tracciabilità d’incassi e pagamenti d’importo superiore a 30 euro, c’è la riduzione dei termini d’accertamento da cinque a tre anni, con effetto per i soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo (articolo 3, Dm 4 agosto 2016). Perde quest’ultimo beneficio anche chi non comunica la sussistenza dei relativi presupposti nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta.
Non è per tutti, infine, l’esonero dalla registrazione delle fatture, dal visto di conformità (o attestazione del revisore legale) e dalla garanzia per i rimborsi delle eccedenze Iva. Si tratta, infatti, di benefici riservati ai soggetti ammessi al “tutoraggio Iva”, individuati dall’articolo 5, Dm 4 agosto 2016 (esercenti arti o professioni, imprese in contabilità semplificata o, per il primo triennio d’attività, imprese con ricavi oltre i limiti per la semplificata) e sempre a condizione che esercitino le opzioni per la trasmissione dati fatture e corrispettivi (se tenuti).
Per scelta o per obbligo, ivi compresa la possibilità di ulteriori estensioni della fattura elettronica, la s trada verso il fisco digitale pare comunque segnata. Sfruttarne i vantaggi attualmente offerti, potrebbe essere una scelta conveniente.