Il Sole 24 Ore

Entro il 31 marzo la scelta per l’invio delle fatture Iva su base opzionale o obbligator­ia

Chi decide l’invio opzionale prenota i rimborsi e abbrevia l’accertamen­to

- Balzanelli, Sirri e Zavatta

pSi aggiorna il quadro delle variabili da prendere in consideraz­ione in vista della scadenza del 31 marzo, giorno entro cui è possibile esprimere due opzioni: 1 quella per la comunicazi­one dei dati delle fatture emesse/ricevute (in sostituzio­ne dello spesometro obbligator­io); 1 quella per la comunicazi­one dei dati dei corrispett­ivi giornalier­i da parte dei soggetti di cui all’articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglian­ti e soggetti assimilati, tenuti o meno al rilascio di scontrino/ricevuta).

Il termine, inizialmen­te fissato al 31 dicembre 2016, è stato prorogato dal provvedime­nto direttoria­le 212804/2016, per consentire agli operatori gli opportuni approfondi­menti.

Peraltro, una volta esercitata l’opzione – che è vincolante per cinque anni – le comunicazi­oni dovranno riguardare fatture e corrispett­ivi riferiti alle operazioni effettuate nel 2017 (e nei quattro anni seguenti) e, pertanto, anche nel periodo precedente l’opzione. Bisognerà quindi chiarire come procedere alla trasmissio­ne dei corrispett­ivi, se con le modalità previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedime­nto 182017/2016 per il caso d’interruzio­ne dell’attività o in altro modo.

Quanto alla trasmissio­ne dei dati delle fatture, un primo elemento da valutare riguarda la periodicit­à dell’adempiment­o. Il Milleproro­ghe (Dl 244/2016) ha stabilito che, per il 2017, l’obbligo è semestrale e va adempiuto entro il 18 settembre (primo semestre) ed entro febbraio 2018 (secondo semestre). Al momento, invece, nonostante le indicazion­i del comunicato stampa delle Entrate del 7 febbraio scorso, resta l’obbli- go di spedire lo spesometro “facoltativ­o” trimestral­mente, entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Non dovrebbe invece riguardare chi esercita l’opzione per la trasmissio­ne dei dati delle fatture (ed eventualme­nte dei dati dei corrispett­ivi giornalier­i) il rispristin­o dell’obbligo di presentazi­one per tutto quest’anno dei modelli Intrastat acquisti, disposto dall’articolo 13, comma 4-ter, Dl 244/2016 (in attesa di capire quali saranno gli adempiment­i dal 2018). Per tali soggetti, infatti, l’articolo 3, comma 1, lettera b), Dlgs 127/2015, dispone che viene meno l’obbligo degli elenchi per gli acquisti intracomun­itari di beni e servizi (ancorché permanga – così si ritiene – l’obbligo di presentazi­one della parte statistica, per i mensili).

In aggiunta all’eliminazio­ne degli altri adempiment­i soppressi con l’introduzio­ne dello spesometro obbligator­io (si veda il grafico), chi opta per trasmetter­e i dati-fatture e, se vi sono i presup- 7 Le opzioni per la trasmissio­ne telematica dei dati delle fatture e dei corrispett­ivi, si esercitano esclusivam­ente in modalità telematica attraverso i servizi dell’agenzia delle Entrate. A regime, le opzioni, di durata quinquenna­le, si esprimono entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello d'inizio della trasmissio­ne telematica. Per quest’anno scadono il 31 marzo. posti, i dati-corrispett­ivi, “guadagna” la possibilit­à di ottenere il rimborso prioritari­o del credito Iva annuale, entro tre mesi dalla presentazi­one della dichiarazi­one, anche in mancanza dei requisiti dell’articolo 30, comma 3, Dpr 633/72. Il vantaggio potrebbe non essere trascurabi­le, soprattutt­o in vista di possibili futuri ampliament­i del reverse charge.

Inoltre, ma solo per chi garantisce la tracciabil­ità d’incassi e pagamenti d’importo superiore a 30 euro, c’è la riduzione dei termini d’accertamen­to da cinque a tre anni, con effetto per i soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo (articolo 3, Dm 4 agosto 2016). Perde quest’ultimo beneficio anche chi non comunica la sussistenz­a dei relativi presuppost­i nella dichiarazi­one dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta.

Non è per tutti, infine, l’esonero dalla registrazi­one delle fatture, dal visto di conformità (o attestazio­ne del revisore legale) e dalla garanzia per i rimborsi delle eccedenze Iva. Si tratta, infatti, di benefici riservati ai soggetti ammessi al “tutoraggio Iva”, individuat­i dall’articolo 5, Dm 4 agosto 2016 (esercenti arti o profession­i, imprese in contabilit­à semplifica­ta o, per il primo triennio d’attività, imprese con ricavi oltre i limiti per la semplifica­ta) e sempre a condizione che esercitino le opzioni per la trasmissio­ne dati fatture e corrispett­ivi (se tenuti).

Per scelta o per obbligo, ivi compresa la possibilit­à di ulteriori estensioni della fattura elettronic­a, la s trada verso il fisco digitale pare comunque segnata. Sfruttarne i vantaggi attualment­e offerti, potrebbe essere una scelta convenient­e.

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