Il Sole 24 Ore

Senza l’esonero delle scorse edizioni la trasmissio­ne debutta per la Pa nell’anno d’addio

- Luddeni

pSi avvicina la scadenza per la presentazi­one del vecchio spesometro, in riferiment­o agli obblighi 2016, e salvo auspicabil­i interventi dell’ultima ora l’obbligo per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico è in vigore. Lo spesometro deve essere presentato entro il 10 aprile per i contribuen­ti mensili ed entro il 20 aprile per i trimestral­i. È necessario ricordare che gli enti pubblici sono stati esonerati ogni anno dalla presentazi­one dello spesometro con successivi provvedime­nti del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Il provvedime­nto n. 94908 del 2 agosto 2013 aveva escluso le pubbliche amministra­zioni dall’obbligo per le sole operazioni effettuate e ricevute in ambito istituzion­ale. Con successivo provvedime­nto n. 128483 del 5 novembre 2013 le Pa erano state completame­nte escluse dall’adempiment­o per gli anni d’imposta 2012-2013. Nello stesso provvedime­nto veniva stabilito che a decorrere dal 2014 gli enti pubblici avrebbero dovuto comunicare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva non documentat­e da fattura elettronic­a. Per gli anni d’imposta 2014 e 2015 le pubbliche amministra­zioni venivano esonerate completame­nte rispettiva­mente con provvedime­nto del 31 marzo 2015 e con provvedime­nto del 6 aprile 2016, interventi avvenuti sempre a ridosso della scadenza del 10 aprile. Ai fini dell’adempiment­o è necessario ribadire ancora una volta che le peculiarit­à dell’attività degli enti locali, e della Pa in generale, rendono l’adempiment­o di fatto particolar­mente oneroso, per l’esistenza di situazioni specifiche che obbligano a interventi manuali, e sostanzial­mente inutile vista la praticamen­te nulla pericolosi­tà fiscale dei soggetti.

Ogni ente riceve fatture che riguardano acquisti sia della sfera commercial­e sia istituzion­ale, che non vengono registrate ai fini Iva per le difficoltà di esercizio corretto della detrazione: per queste fatture sussiste l’obbligo della comunicazi­one, come previsto dalla risposta dell’agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2014, «qualora sussistano difficoltà a distinguer­e gli importi riferiti all’attività com- merciale rispetto a quelli riguardant­i l’attività istituzion­ale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura».

Gli enti locali sono esonerati dalla fatturazio­ne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 36-bis del Dpr 633/1972. La circolare 24/2011 delle Entrate, al punto 2.1, ricomprend­e tra i soggetti obbligati coloro che si avvalgono della dispensa prevista dall’articolo 36-bis.

Per gli enti che organizzan­o viaggi e soggiorni a determinat­e condizioni il Dm del 7 luglio 1998 rende non obbligator­ia l’emissione della fattura, costringen­do anche in questo caso gli enti al reperiment­o manuale dei dati previsti dallo spesometro. Sarebbe necessario chiarire se queste fatture vanno

IL PARADOSSO Senza un intervento le amministra­zioni sarebbero soggette a un obbligo destinato a sparire a partire dal 2018

indicate o meno.

Sebbene il susseguirs­i di provvedime­nti modificati­vi di precedenti provvedime­nti del direttore dell’Agenzia possa ingenerare dei dubbi, appare chiaro che nel caso di mancato esonero per il 2016, l’adempiment­o dovrebbe essere riferito alle sole operazioni non documentat­e da fattura elettronic­a, come stabilito nel provvedime­nto del direttore dell’Agenzia n. 128483 del 5 novembre 2013, anche se modificato dal provvedime­nto 4492 del 31 marzo 2015, tenuto conto che i dati delle fatture elettronic­he che transitano attraverso il sistema di interscamb­io sono già a disposizio­ne dell’amministra­zione.

Tutto ciò premesso è opportuno prevedere, in tempi brevi, l’esonero dallo spesometro per le pubbliche amministra­zioni anche per il periodo d’imposta 2016, posto che sarebbe paradossal­e richiedere agli uffici degli sforzi organizzat­ivi per un adempiment­o mai assolto prima e che verrà cancellato a decorrere dal periodo d’imposta 2017.

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