Senza l’esonero delle scorse edizioni la trasmissione debutta per la Pa nell’anno d’addio
pSi avvicina la scadenza per la presentazione del vecchio spesometro, in riferimento agli obblighi 2016, e salvo auspicabili interventi dell’ultima ora l’obbligo per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico è in vigore. Lo spesometro deve essere presentato entro il 10 aprile per i contribuenti mensili ed entro il 20 aprile per i trimestrali. È necessario ricordare che gli enti pubblici sono stati esonerati ogni anno dalla presentazione dello spesometro con successivi provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 aveva escluso le pubbliche amministrazioni dall’obbligo per le sole operazioni effettuate e ricevute in ambito istituzionale. Con successivo provvedimento n. 128483 del 5 novembre 2013 le Pa erano state completamente escluse dall’adempimento per gli anni d’imposta 2012-2013. Nello stesso provvedimento veniva stabilito che a decorrere dal 2014 gli enti pubblici avrebbero dovuto comunicare le sole operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica. Per gli anni d’imposta 2014 e 2015 le pubbliche amministrazioni venivano esonerate completamente rispettivamente con provvedimento del 31 marzo 2015 e con provvedimento del 6 aprile 2016, interventi avvenuti sempre a ridosso della scadenza del 10 aprile. Ai fini dell’adempimento è necessario ribadire ancora una volta che le peculiarità dell’attività degli enti locali, e della Pa in generale, rendono l’adempimento di fatto particolarmente oneroso, per l’esistenza di situazioni specifiche che obbligano a interventi manuali, e sostanzialmente inutile vista la praticamente nulla pericolosità fiscale dei soggetti.
Ogni ente riceve fatture che riguardano acquisti sia della sfera commerciale sia istituzionale, che non vengono registrate ai fini Iva per le difficoltà di esercizio corretto della detrazione: per queste fatture sussiste l’obbligo della comunicazione, come previsto dalla risposta dell’agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2014, «qualora sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività com- merciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura».
Gli enti locali sono esonerati dalla fatturazione quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 36-bis del Dpr 633/1972. La circolare 24/2011 delle Entrate, al punto 2.1, ricomprende tra i soggetti obbligati coloro che si avvalgono della dispensa prevista dall’articolo 36-bis.
Per gli enti che organizzano viaggi e soggiorni a determinate condizioni il Dm del 7 luglio 1998 rende non obbligatoria l’emissione della fattura, costringendo anche in questo caso gli enti al reperimento manuale dei dati previsti dallo spesometro. Sarebbe necessario chiarire se queste fatture vanno
IL PARADOSSO Senza un intervento le amministrazioni sarebbero soggette a un obbligo destinato a sparire a partire dal 2018
indicate o meno.
Sebbene il susseguirsi di provvedimenti modificativi di precedenti provvedimenti del direttore dell’Agenzia possa ingenerare dei dubbi, appare chiaro che nel caso di mancato esonero per il 2016, l’adempimento dovrebbe essere riferito alle sole operazioni non documentate da fattura elettronica, come stabilito nel provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 128483 del 5 novembre 2013, anche se modificato dal provvedimento 4492 del 31 marzo 2015, tenuto conto che i dati delle fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema di interscambio sono già a disposizione dell’amministrazione.
Tutto ciò premesso è opportuno prevedere, in tempi brevi, l’esonero dallo spesometro per le pubbliche amministrazioni anche per il periodo d’imposta 2016, posto che sarebbe paradossale richiedere agli uffici degli sforzi organizzativi per un adempimento mai assolto prima e che verrà cancellato a decorrere dal periodo d’imposta 2017.