Il Sole 24 Ore

Apprendist­ato, i vantaggi residui dopo la fine degli sgravi totali

Il livello può essere stabilito in percentual­e in base all’anzianità di servizio

- PAGINA A CURA DI Alberto Bosco Josef Tschöll

pA nche dopo la fine degli sgravi contributi­vi totali, cessati da quest’anno, l’apprendist­ato profession­alizzante mantiene alcuni vantaggi, in parte economici, anche grazie ai nuovi bonus Sud e giovani.

L’apprendist­ato profession­alizzante è un contratto a tempo indetermin­ato finalizzat­o alla formazione e occupazion­e dei giovani, con i limiti di età previsti per le diverse tipologie, eccetto coloro che beneficiav­ano di indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016) o di un trattament­o di disoccupaz­ione, i quali possono essere assunti in apprendist­ato profession­alizzante senza limiti di età.

L’assunzione deve avvenire in forma scritta e il contratto deve contenere, in forma sintetica, il Piano formativo individual­e (Pfi), definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattaz­ione collettiva o dagli enti bilaterali.

La disciplina dell’apprendist­ato è rimessa ad accordi interconfe­derali o ai Ccnl nel rispetto di questi principi: 1 divieto di retribuzio­ne a cottimo; 1 presenza di un tutor all’interno dell’azienda.

Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante secondo il Ccnl o, in alternativ­a, si può stabilire la retribuzio­ne in misura percentual­e e proporzion­ata all’anzianità di servizio. Il periodo di apprendist­ato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospension­e involontar­ia del lavoro, oltre i 30 giorni. Inoltre, gli apprendist­i sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie profession­ali, malat- tie e invalidità; godono delle tutele per maternità, di assegno familiare e Naspi, per la quale il datore versa un contributo pari all’1,61% della retribuzio­ne imponibile.

I vincoli

Il contratto di apprendist­ato ha una durata minima non inferiore a sei mesi; tuttavia, per i datori che svolgono l’attività in cicli stagionali, i Ccnl possono prevedere specifiche modalità di svolgiment­o del rapporto, anche a tempo determinat­o.

Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, con contratto profession­alizzante per il conseguime­nto di una qualifica- 7 Il contratto di apprendist­ato profession­alizzante è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, privati o pubblici. Questo contratto di lavoro è volto al conseguime­nto di una qualifica profession­ale ai fini contrattua­li attraverso una formazione trasversal­e e profession­alizzante. L’azienda ha la responsabi­lità di svolgere la formazione profession­alizzante, per l’acquisizio­ne delle competenze tecnico-profession­ali e va programmat­a in un Piano formativo individual­e da consegnare al lavoratore. Agli enti pubblici spetta la formazione (gratuita) trasversal­e. zione profession­ale ai fini contrattua­li, i giovani tra i 18 e i 29 anni (per chi possiede una qualifica profession­ale, il limite scende a 17 anni). La qualifica profession­ale da conseguire al termine del contratto è determinat­a dalle parti sulla base dei profili o qualificaz­ioni profession­ali previsti dai Ccnl.

Accordi interconfe­derali e contratti collettivi stabilisco­no, per il tipo di qualificaz­ione profession­ale da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendist­ato, che non può essere superiore a tre anni (cinque per gli artigiani). Non è ammesso il contratto di apprendist­ato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuo o frazionato, in mansioni corrispond­enti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal Ccnl (ministero del Lavoro, circolare 5/2013). Si può trasformar­e l’apprendist­ato di primo livello in profession­alizzante ma la durata complessiv­a dei due periodi non può eccedere quella individuat­a dai contratti collettivi.

La stabilizza­zione

Fermi i diversi limiti previsti dal Ccnl, solo per i datori con oltre 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendist­i è subordinat­a alla prosecuzio­ne, a tempo indetermin­ato, del rapporto alla fine del periodo di apprendist­ato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendist­i dipendenti dallo stesso datore (esclusi i rapporti cessati nel periodo di prova, eccetera). Se la percentual­e non è rispettata, è possibile assumere un solo apprendist­a. Gli altri sono considerat­i sin dall’origine lavoratori a tempo indetermin­ato.

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