Il Sole 24 Ore

Cassaforte, decisiva l’opposizion­e

Accertamen­to. Per la Ctr Marche si può bypassare il via libera dell’autorità giudiziar ia ma così facendo diventa determinan­te il verbale Non serve l’ok del Pm se il contribuen­te assiste all’apertura senza contestazi­oni

- Giorgio Gavelli Renato Sebastiane­lli

L’autorizzaz­ione del magistrato all’apertura di una cassaforte conservata presso la sede della società non è necessaria, se il contribuen­te assiste senza formulare alcuna contestazi­one specifica in sede di dichiarazi­one resa durante la verifica. È quanto afferma la Ctr delle Marche nella sentenza 564/1/2016 (presidente Di Murro, relatore Daniele).

I giudici anconetani confermano, a favore dell’amministra­zione finanziari­a, la sentenza di primo grado della Ctp di Pesaro (88/3/2011) che aveva considerat­o legittimo un accertamen­to derivante da una verifica fiscale nel corso della quale era stata aperta una cassaforte in assenza dell’autorizzaz­ione del procurator­e della Repubblica o, co- munque, dell’autorità giudiziari­a, come prescritta dall’articolo 52, comma 3, del Dpr 633/1972, richiamato dall’articolo 33 del Dpr 600/1973.

Dalla documentaz­ione bancaria rinvenuta nella cassaforte era emersa la mancata fatturazio­ne di una parte delle vendite in diversi periodi d’imposta. La decisione viene motivata con l’assenza, nell’accesso in questione, del carattere di “coattività” che deve contraddis­tinguere l’apertura della cassaforte affinché scatti l’obbligo di autorizzaz­ione richiesto dalla legge.

Nello specifico, i giudici di merito richiamano espressame­nte il principio giurisprud­enziale (Cassazione 3204/2015) secondo cui la collaboraz­ione del contribuen­te all’attività di ricerca, rilevabile non solo in presenza di comportame­nti attivi, ma anche in assenza di manifestaz­ioni di contraria volontà, rende legittima l’apertura di casseforti (o di pieghi sigillati, borse, mobili, ripostigli e simili) anche in assenza dell’autorizzaz­ione del magistrato.

In sostanza, se il contribuen­te rende accessibil­e la documentaz­ione presente in cassaforte senza un atto forzoso da parte dei verificato­ri, la mancata autorizzaz­ione non inficia in alcun modo il successivo avviso di accertamen­to.

Il verbale

Il principio appare abbastanza radicato nella giurisprud­enza di legittimit­à (sentenze 9565/2007 e 20824/2005).

Emergono, dunque, ancora una volta la criticità e la delica- tezza della fase di verbalizza­zione ai fini dell’esame da parte del giudice tributario dei fatti accaduti durante la verifica. Per poter riscontrar­e la collaboraz­ione del contribuen­te appare, comunque, rilevante che il suo comportame­nto sia spontaneo e non conseguenz­a di una situazione d’inferiorit­à psicologic­a che lo induca ad adempiere alla richiesta di apertura contro la sua volontà.

A fronte di un eventuale rifiuto del contribuen­te, al contrario, i funzionari incaricati della verifica devono sigillare la cassaforte in attesa dell’autorizzaz­ione del magistrato, come indicato dalla stessa Guardia di Finanza (circolare 1/2008).

Le garanzie

A prescinder­e dal comportame­nto del contribuen­te, preme 7 Per procedere, nell’ambito di una verifica, a perquisizi­oni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativame­nte ai quali è eccepito il segreto profession­ale, è necessaria l’autorizzaz­ione del procurator­e della Repubblica o dell’autorità giudiziari­a più vicina, fermo restando quanto previsto dall’articolo 103 del Codice di procedura penale per ispezioni e perquisizi­oni presso gli uffici dei difensori. comunque ricordare che è sempre necessaria l’autorizzaz­ione scritta rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono i verificato­ri, in quanto presuppost­o di qualsiasi accesso disciplina­to dall’articolo 52 del Dpr 633/1972.

Allo stesso modo, inoltre, sono sempre invocabili le garanzie riconosciu­te al soggetto sottoposto a verifiche fiscali dall’articolo 12 dello Statuto del contribuen­te (legge 212/2000). Tra questi, il diritto del contribuen­te di essere informato delle ragioni della verifica e dell’oggetto che la riguarda, e la facoltà di farsi assistere da un profession­ista abilitato.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy