Il Sole 24 Ore

Multe stradali, fuori dalla sanatoria le infrazioni estere

I ruoli e l’adesione

- Marco Ligrani

pAnche le multe stradali possono rientrare tra le voci “rottamabil­i”, ma con alcune avvertenze rispetto agli importi definibili e con l’esclusione di quelle per infrazioni commesse all’estero.

Dopo l’iniziale esclusione prevista dalla prima versione della norma, l’articolo 6 del Dl 193/2016 sulla rottamazio­ne dei ruoli ha ammesso l’adesione alla definizion­e agevolata anche per i carichi aventi per oggetto le infrazioni al Codice della strada. È stata soppressa dal comma 10 riguardant­e le esclusioni dall’applicazio­ne della norma, la lettera e-bis), riguardant­e - appunto - le sanzioni derivanti da multe stradali.

Pertanto, in base al comma 11 della disposizio­ne, per i ruoli riguardant­i le sanzioni relative al Codice della strada l’adesione alla rottamazio­ne esclude la sola applicazio­ne degli interessi di mora, compresi quelli per ritardato pagamento (previsti dall’articolo 27, comma 6, legge 689/81). In questi casi le sanzioni rappresent­ano il contenuto stesso del ruolo e non un accessorio, come accade nel caso dei ruoli tributari e previdenzi­ali. Pertanto l’adesione non consente la cancellazi­one della multa in sé.

Resta ferma la condizione dell’affidament­o a Equitalia. Essendo ricompresa nel corpo dell'articolo 6, infatti, la misura soggiace alle previsioni di carattere generale. Inoltre, i ruoli sanzionato­ri devono riguardare le annualità comprese tra il 2000 e il 2016 e devono sussistere alla data del 31 dicembre 2016.

Particolar­e è la situazione in cui la violazione sia stata commessa all’estero. In questo caso potrebbe sorgere il dubbio circa la definibili­tà dei ruoli. Ma la risposta non può che essere negativa: al di là delle norme oggetto della violazione (che non sono quelle del Codice della strada italiano), si tratta di crediti riconducib­ili a uno Stato straniero. Del resto le Entrate, pur parlando di carichi tributari, hanno escluso dalla definizion­e agevolata nella circolare 2/E del 2017 (par. 3) «anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzion­e Ocse o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzion­e bilaterale in materia di assistenza alla riscossion­e».

Come precisato dalla stessa Equitalia nella seconda parte delle risposte fornite ai quesiti formulati dall’Ordine dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili di Roma (quesito n. 16), in materia di multe stradali il codice tributo 5243 non è dovuto in quanto voce di interessi, mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) e il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

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