Il Sole 24 Ore

Bonus del 150% chance per i piccoli

Iperammort­amento possibile per i beni consegnati nel 2016 a microimpre­se, Snc e Sas

- Paolo Meneghetti

pIndividua­re con precisione la data di acquisto è fondamenta­le per valutare se si ha diritto di accedere all’iperammort­amento (deduzione del costo di ammortamen­to incrementa­ta del 150% per acquisto di beni nuovi appartenen­ti alla categoria “Industria 4.0”). L’agevolazio­ne, infatti, è concessa a tutti i beni strumental­i acquisiti dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e, per tutti quelli acquistati nel 2018, è obbligator­io pagare almeno il 20% a titolo di acconto entro il 2017.

Sul punto la legge 232/2016 non è così chiara: dice quale sia la scadenza dell’agevolazio­ne, ma non precisa la decorrenza dell’acquisto. A Telefisco 2017, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che solo i beni acquistati a far data dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio) possono fruire dell’iperammort­amento. Pertanto, c’è da chiedersi se ci sia qualche via d’uscita per far rientrare nell’agevolazio­ne i beni consegnati a fine 2016. A quali condizioni si può sostenere che siano giuridicam­ente trasfe- riti a far data dal 2017?

Dal punto di vista fiscale, la norma che stabilisce quando il trasferime­nto si considera eseguito è l’articolo 109, comma 2, lettera a) del Tuir. Secondo tale disposizio­ne, il bene è acquisito alla data della consegna solo se nel contratto di compravend­ita non siano presenti particolar­i clausole che comportano una posticipaz­ione del

trasferime­nto di proprietà al verificars­i di una certa situazione sospensiva, contrattua­lmente prevista (si veda l’articolo in basso).

La presenza di tali clausole, quindi, può “posticipar­e” l’acquisizio­ne del bene a livello fiscale, e quindi consentire l’accesso all’iperammort­amento.

Lo scenario, tuttavia, si complica per effetto delle nuove re- gole bilancisti­che introdotte dal Dlgs 139/2015, in particolar­e quella di cui all’articolo 2423-bis del Codice civile, punto 1-bis, in cui si afferma che l’operazione è rilevata in bilancio dando supremazia alla sostanza dell’operazione e del contratto.

Ad esempio, se in una certa data vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi ad un bene, e solo successiva­mente avviene il trasferime­nto giuridico della proprietà, ai fini della acquisizio­ne “contabile” del bene prevale il momento iniziale della consegna.

I soggetti «Ias adopter»

Dal punto di vista fiscale, questo assunto può mettere in discussion­e la validità della data successiva del trasferime­nto “giuridico” del bene? Il principio di derivazion­e rafforzata, disposto dall’articolo 13-bis, comma 2, del Milleproro­ghe (Dl 244/2016), afferma la rilevanza anche fiscale delle operazioni eseguite in ossequio ai principi contabili applicati dall’impresa. Pertanto, viene meno il disposto dell’articolo 109, comma 2, del Tuir, in quanto superato dal contenuto del documento Oic 16, paragrafo 31? La risposta è certamente positiva consideran­do un soggetto Ias adopter.

La questione non è così immediata, invece, per le imprese che utilizzano i principi contabili nazionali (Ita-Gaap).

In base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 83 del Tuir, ai soggetti Ita-Gaap si applicano le disposizio­ni di attuazione già emanate per i soggetti Ias adopter, e in particolar­e il Dm 48/2009. Questa disposizio­ne recita esplicitam­ente (articolo 2, comma 1) che devono intendersi non applicabil­i le disposizio­ni dell’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. Ed è proprio nel comma 2 che si rinviene la norma secondo cui ai fini fiscali il trasferime­nto della proprietà avviene non necessaria­mente con la consegna del bene, bensì con l’avverarsi della condizione sospensiva.

La disapplica­zione di questa norma comporta che, anche a fini fiscali , il trasferime­nto della proprietà di un bene coincide con il momento in cui sono trasferiti i rischi e i benefici relativi. Il che si ha, in genere, alla consegna del bene stesso.

Ora, l’applicazio­ne automatica di questa norma, pensata per i soggetti Ias adopter anche ai soggetti Ita-Gaap è messa in discussion­e da alcuni commentato­ri, proprio in funzione del fatto che i soggetti Ias adopter presentano diversi principi valutativi rispetto ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali. Su questo punto si attende il parere dell’agenzia delle Entrate.

Micro-imprese, Snc e Sas

In attesa di tale pronuncia, però, si può notare che il principio di derivazion­e rafforzata non si applica a tutti i soggetti, essendo escluse da tale ambito le micro-imprese.

La definizion­e di questo tipo di soggetti è rinvenibil­e nell’articolo 2435-ter del Codice civile, in cui si parla di società che non superano per un biennio consecutiv­o due dei seguenti limiti: 1 175mila euro di attivo patrimonia­le; 1 350mila euro di ricavi; 1 cinque dipendenti medi.

Per tutti questi soggetti, dunque, sopravvive pienamente l’articolo 109 del Tuir, comma 2, e resta la possibilit­à di avere l’iperammort­amento. Peranto, se il trasfe- rimento della proprietà di un bene è condiziona­to da una clausola di gradimento che si manifesta positivame­nte, ad esempio, il 15 gennaio 2017, il bene si intende acquisito fiscalment­e in tale data, anche se consegnato in dicembre 2016.

Alla stessa conclusion­e si arriva anche per le imprese che non sono tenute agli adempiment­i pubblicist­ici in tema di bilancio, previsti per le società di capitali, cioè le società di persone e le imprese individual­i.

In sostanza, nel mondo delle imprese una parte di esse (microimpre­se, società di persone e imprese individual­i) continuano ad applicare l’articolo 109 del Tuir, mentre le società che redigono il bilancio (abbreviato o ordinario) vedrebbero prevalere i criteri di imputazion­e temporale previsti dai principi contabili, anche in ambito fiscale. Questa distinzion­e, però, lascia aperte molte perplessit­à sul piano sistematic­o

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