Il Sole 24 Ore

Due clausole rinviano il passaggio di proprietà

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pSe nel contratto sono presenti tali clausole sospensive, il trasferime­nto della proprietà del bene strumental­e, almeno ai fini fiscali, avviene al manifestar­si della condizione, quindi in un momento successivo alla consegna del bene. Si tratta dei casi, tra gli altri, codificati negli articoli 1520 e 1521 del Codice civile, dedicati rispettiva- mente alla vendita con riserva di gradimento e alla vendita con prova, che “traducono” in concreto il criterio dettato dall’articolo 109, comma 2, lettera a) del Tuir.

La riserva di gradimento

Nel primo caso, con la riserva di gradimento si prevede che il perfeziona­mento del contratto si ab- bia solo con la comunicazi­one del gradimento, il che avviene, se la cosa si trova presso l’acquirente, quando entro il termine fissato non si abbia una risposta negativa, sempre da parte dell’acquirente. Questa ipotesi implicitam­ente conferma che il bene può già essere stato consegnato all’acquirente e da questi utilizzato per valuta- re se concedere il gradimento, e quindi perfeziona­re l’operazione.

La vendita con prova

Nel secondo caso, quando si è in presenza di una vendita con prova, il Codice afferma che la vendita è sospesa fino a quando la prova, da eseguirsi nei termini e nel rispetto delle modalità contrattua- li, non abbia dato esiti positivi.

Al riguardo il fisco ha riconosciu­to la validità e l’efficacia di tali clausole ancora con la risoluzion­e 9/1370 del 26 giugno 1980: la clausola – di gradimento o di vendita con prova – può evincersi anche se non è inserita direttamen­te nel contratto, ma è enucleabil­e in modo inequivoca­bile dalla volontà delle parti (volontà che si potrà dimostrare, ad esempio, con la corrispond­enza commercial­e intervenut­a tra cedente e acquirente).

In definitiva, il bene strumental­e consegnato alla fine del 2016, in presenza di clausola di gradimento o vendita con prova realizzate positivame­nte nel 2017, va considerat­o fiscalment­e consegnato nel 2017, e pertanto suscettibi­le di iperammort­amento. Questo, almeno, nei casi in cui la disciplina fiscale non viene “disattivat­a” dall’applicazio­ne delle nuove norme contabili (si veda l’articolo principale in pagina).

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