Il Sole 24 Ore

Polizza obbligator­ia per ospedali e cliniche private

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pL a riforma della responsabi­lità medica introduce nel processo e, più in generale, nel teatro dell’illecito sanitario la figura dell’assicurato­re del responsabi­le, in modo molto più marcato di quanto è avvenuto sinora.

La prima norma di rilievo in questo contesto è quella contenuta nell’articolo 10 della legge che introduce l’obbligo assicurati­vo per le aziende sanitarie (quello per gli operatori è già previsto dalla legge 148 del 2011, e successive integrazio­ni). Questo obbligo assicurati­vo per le aziende sanitarie ha una doppia delimitazi­one. Da un lato è pre- vista la facoltà per la struttura, pubblica o privata, di “autoassicu­rasi”, vale a dire di derogare all’obbligo riservando quota del proprio bilancio a un fondo destinato ai risarcimen­ti. Dall’altro lato, l’obbligo, tanto per le aziende quanto per i profession­isti, è unilateral­e, nel senso che non esiste, come nella disciplina Rc auto, un analogo onere a contrarre per le imprese di assicurazi­one che operino nel ramo.

La legge mostra, tuttavia, di ispirarsi alla disciplina (sociale) dell’assicurazi­one obbligator­ia Rc auto per due aspetti. In primo luogo è infatti prevista per il danneggiat­o la possibilit­à di agire contro l’impresa di assicurazi­one e di ottenere la sua condanna diretta al risarcimen­to. In secondo luogo, la legge prevede la “non opponibili­tà” delle eccezioni contrattua­li al terzo danneggiat­o. L’assicurato­re così sarà chiamato a partecipar­e attivament­e tanto alla fase della trattativa stragiudiz­iale, quanto alla eventuale fase della lite avanti al giudice, vedendo inoltre, come avviene nel settore auto, la propria condotta supervisio­nata a livello disciplina­re dall’organo di controllo, l’Ivass.

La legge demanda poi a un futuro decreto attuativo l’indicazion­e dei requisiti minimi obbligator­i per chi contragga una polizza a garanzia della propria responsabi­lità profession­ale, nonché per disciplina­re proprio le modalità di controllo dell’operato degli assicurato­ri nelle fasi della gestione del sinistro. Sarà regolata dalla legge anche la durata minima della copertura assicurati­va.

Sempre attingendo alla disciplina socio-protettiva dell’assicurazi­one obbligator­ia auto, la legge dispone i termini, anch’essi demandati a un futuro decreto attuativo, per la costituzio­ne di un «Fondo di garanzia per i danni derivati da responsabi­lità sanitaria» che operi nelle ipotesi in cui l’assicurato risulti sprovvisto di idonea copertura perché l’assicurato­re sia stato posto in liquidazio­ne (per insolvenza), ovvero abbia receduto legittimam­ente dal contratto.

Uno dei profili ispiratori della riforma è stato quello di ridurre il delta tra domanda e offerta sul mercato di coperture assicurati­ve, in termini di ampiezza della garanzia e sostenibil­ità del costo. La difficoltà di reperire un ampio spettro di offerta assicurati­va in sanità, tanto per i liberi profession­isti che per le aziende, ha caratteriz­zato l’ultimo decennio che ha registrato, assieme all’incremento dei costi risarcitor­i, una contrazion­e dell’offerta quantitati­va e qualitativ­a, fenomeno al quale la legge si propone di porre rimedio, assieme all’altro indice di disagio, non del tutto scollegato al primo, della “medicina difensiva”.

LE INDICAZION­I Saranno stabiliti con decreto ministeria­le i requisiti minimi dei contratti, le classi di rischio e i massimali

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