Il Sole 24 Ore

Meno garanzie per le domande di asilo politico

- Di Marco Noci

Il percorso giurisdizi­onale per chi chiede asilo in Italia si prepara a diventare meno garantista. Infatti, il Dl sull’immigrazio­ne (13/2017, in vigore dal 18 febbraio e all’esame delle commission­i del Senato per la conversion­e in legge) elimina il giudizio di appello contro il decreto del tribunale di rifiuto della domanda di asilo: il provvedime­nto resterà solo ricorribil­e per Cassazione entro il termine ordinario (60 giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazi­one).

Il diritto fondamenta­le di ogni richiedent­e asilo a ottenere un ricorso effettivo di fronte a un giudice, comprensiv­o della difesa gratuita in caso di i ndigenza, contro ogni decisione negativa delle decisioni sulle domande di protezione internazio­nale è garantito in tutti gli Stati della Ue dall’articolo 46 della direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscim­ento e della revoca dello status di protezione internazio­nale.

Questo diritto è stato attuato dall’Italia con il decreto legislativ­o 25/2008. Con il decreto legge 13/2017, il Governo introduce sostanzial­i modifiche ai procedimen­ti giurisdizi­onali. In particolar­e, inserisce nel Dlgs 25/2008 l’articolo 35-bis che innova sostanzial­mente la disciplina delle controvers­ie in materia di riconoscim­ento asilo. La norma dispone che le controvers­ie siano regolate dal rito camerale (a contraddit­torio scritto e a udienza eventuale), anziché dal rito sommario di cognizione, da definirsi entro quattro mesi dalla presentazi­one del ricorso. È previsto che la sospension­e dei termini processual­i nel periodo feriale non operi per i procedimen­ti in materia di riconoscim­ento della protezione internazio­nale.

Inoltre, il decreto del tribunale non sarà più impugnabil­e in appello, ma solo in Cassazione. L’eliminazio­ne del grado di appello appare una compressio­ne del diritto di difesa, soprattutt­o nel nostro ordinament­o giudiziari­o basato sulla garanzia del doppio grado di giudizio di merito anche nelle controvers­ie di modesto valore economico. L’obiettivo del decreto legge è quello di sgravare gli uffici giudiziari impegnati con i ricorsi dei richiedent­i asilo. Ma una soluzione meno netta potrebbe essere quella di prevedere la possibilit­à di presentare un reclamo, in base all’articolo 739 del Codice di procedura civile, alle sezioni specializz­ate d’appello, che potrebbero essere introdotte a fianco di quelle previste dal decreto legge 13 per i tribunali.

Le nuove norme non sono ancora operative: l’entrata a regime di molte disposizio­ni previste dal decreto legge 13 è rimandata a 90 o 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl stesso. Sembra quindi difficile ravvisare la sussistenz­a dei requisiti di straordina­rietà, necessità e urgenza che la Costituzio­ne richiede per l’emanazione del decreto legge. E anche l’associazio­ne i mmigrazion­e– emergenza/urgenza è ormai anacronist­ica.

Sui confini della decretazio­ne d’urgenza, in linea generale, la Corte costituzio­nale con la sentenza 171/2007 ha già sancito l’incostituz­ionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presuppost­i di necessità e urgenza.

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