Meno garanzie per le domande di asilo politico
Il percorso giurisdizionale per chi chiede asilo in Italia si prepara a diventare meno garantista. Infatti, il Dl sull’immigrazione (13/2017, in vigore dal 18 febbraio e all’esame delle commissioni del Senato per la conversione in legge) elimina il giudizio di appello contro il decreto del tribunale di rifiuto della domanda di asilo: il provvedimento resterà solo ricorribile per Cassazione entro il termine ordinario (60 giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione).
Il diritto fondamentale di ogni richiedente asilo a ottenere un ricorso effettivo di fronte a un giudice, comprensivo della difesa gratuita in caso di i ndigenza, contro ogni decisione negativa delle decisioni sulle domande di protezione internazionale è garantito in tutti gli Stati della Ue dall’articolo 46 della direttiva 2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Questo diritto è stato attuato dall’Italia con il decreto legislativo 25/2008. Con il decreto legge 13/2017, il Governo introduce sostanziali modifiche ai procedimenti giurisdizionali. In particolare, inserisce nel Dlgs 25/2008 l’articolo 35-bis che innova sostanzialmente la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento asilo. La norma dispone che le controversie siano regolate dal rito camerale (a contraddittorio scritto e a udienza eventuale), anziché dal rito sommario di cognizione, da definirsi entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. È previsto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non operi per i procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale.
Inoltre, il decreto del tribunale non sarà più impugnabile in appello, ma solo in Cassazione. L’eliminazione del grado di appello appare una compressione del diritto di difesa, soprattutto nel nostro ordinamento giudiziario basato sulla garanzia del doppio grado di giudizio di merito anche nelle controversie di modesto valore economico. L’obiettivo del decreto legge è quello di sgravare gli uffici giudiziari impegnati con i ricorsi dei richiedenti asilo. Ma una soluzione meno netta potrebbe essere quella di prevedere la possibilità di presentare un reclamo, in base all’articolo 739 del Codice di procedura civile, alle sezioni specializzate d’appello, che potrebbero essere introdotte a fianco di quelle previste dal decreto legge 13 per i tribunali.
Le nuove norme non sono ancora operative: l’entrata a regime di molte disposizioni previste dal decreto legge 13 è rimandata a 90 o 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl stesso. Sembra quindi difficile ravvisare la sussistenza dei requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza che la Costituzione richiede per l’emanazione del decreto legge. E anche l’associazione i mmigrazione– emergenza/urgenza è ormai anacronistica.
Sui confini della decretazione d’urgenza, in linea generale, la Corte costituzionale con la sentenza 171/2007 ha già sancito l’incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.