COMPUTO ORGANICI
L’articolo 47, comma 3, del Dlgs 81/2015 dispone che (fatte salve le diverse previsioni di legge o contratto collettivo) i lavoratori assunti in apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio dai conteggi di organico per le tutele contro il licenziamento illegittimo, variabile in base al numero di occupati) e Se il datore ha un massimo di nove dipendenti, quale agevolazione “generale” si applica l’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006, il quale dispone che l’aliquota complessiva del 10% a carico del datore, è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto, di 8,5 punti per i periodi contributivi maturati nel 1° anno. Quindi per il primo anno l’aliquota base (cui aggiungere l’1,61%) è pari all’1,50 per cento. La stessa aliquota è ridotta di 7 punti per i periodi maturati nel 2° anno: quindi per il secondo anno l’aliquota base (cui aggiungere l’1,61%) è pari al 3,00 per cento. Dopo il secondo anno, resta fermo il livello di aliquota del 10% (cui aggiungere sempre l’1,61%).
Il momento da prendere in considerazione per determinare il requisito occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, conteggiando gli operai, impiegati, quadri e dirigenti a tempo indeterminato; i lavoratori a do-