FORMAZIONE PUBBLICA
La formazione professionalizzante, di cui è responsabile il datore, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, per un massimo di 120 ore per il triennio. La formazione esterna è disciplinata da regioni e province autonome. La regione comunica al datore, entro 45 giorni dall’inizio del rapporto, le modalità di svolgimento della formazione pubblica, anche con riferimento a sedi e calendario delle attività