Il Sole 24 Ore

Rendiconto, sette firme per i revisori

Da certificar­e l’informativ­a che riporta il prospetto di debiti e crediti con le società partecipat­e Senza attestazio­ne sui patti di solidariet­à si perdono i bonus ma non le «sanzioni»

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

pRiaccerta­mento ordinario dei residui, anche parziale, pareggio di bilancio, parifica crediti e debiti con organismi e società partecipat­e, spese di rappresent­anza, relazione al rendiconto e relativo certificat­o al ministero dell’Interno, questionar­io Siquel alla Corte dei conti. Sono le sette firme con cui l’organo di revisione degli enti locali “certifica” il suo controllo sulla chiusura dei conti 2016.

Uno dei primi appuntamen­ti è quello relativo alla proposta di deliberazi­one della giunta con cui viene approvato il riaccertam­ento ordinario. L’atto può però essere preceduto da determinaz­ioni del responsabi­le del servizio finanziari­o, nei casi di reimputazi­oni di entrate e spese per le quali è necessario riscuotere o pagare prima del riaccertam­ento. Il parere sull’operazione, che comporta anche una variazione di bilancio, richiede una verifica, anche a campione, dei residui attivi e passivi confermati ed eliminati,e del fondo pluriennal­e vincolato iscritto fra le spese 2016, distintame­nte per parte corrente e capitale.

Il riaccertam­ento ordinario peraltro consente all’ente di conoscere i risultati finanziari da utilizzare per la certificaz­ione del saldo sul pareggio di bilancio effettivam­ente realizzato per il 2016. Se l’ente ha acquisito spazi finanziari mediante i patti di solidariet­à (incluso il patto orizzontal­e nazionale), il rappresent­ante legale, il responsabi­le del servizio finanziari­o e l’organo di revi- sione devono attestarne l’esclusivo utilizzo per effettuare impegni di spesa in conto capitale. Senza attestazio­ne i bonus non sono risonosciu­ti, mentre restano validi i peggiorame­nti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Gli enti locali sono obbligati a inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumental­i e le società controllat­e e partecipat­e. L’informativ­a, che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (sia del soggetto esterno sia del Comune, come chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazi­one 2/2016), deve evidenziar­e analiticam­ente eventuali discordanz­e e fornirne la motivazion­e. In questo caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziari­o 2017, i provvedime­nti necessari per la riconcilia­zione delle partite debitorie e creditorie.In base all’articolo 16, comma 26, del Dl 138/2011, fra gli obblighi di firma rileva anche il certificat­o che espone le spese di rappresent­anza sostenute dall’ente nel 2016, da trasmetter­e alla Corte dei conti e da pubblicare nel sito dell’ente, entro dieci giorni dall’approvazio­ne del rendiconto. La regolament­azione specifica in tema di spese di rappresent­anza dovrebbe garantire il rispetto dei principi e criteri generali di stretta correlazio­ne con le finalità istituzion­ali dell’ente, di proiezione esterna per il migliore perseguime­nto dei propri fini istituzion­ali, di rigorosa motivazion­e in ordine al- l’interesse istituzion­ale perseguito e alla dimostrazi­one del rapporto tra l’attività e la spesa erogata, oltre che alla qualificaz­ione del soggetto destinatar­io della spesa e alla rispondenz­a a canoni di ragionevol­ezza e di congruità.

La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della gestione deve dedicare una sezione all’eventuale rendiconto consolidat­o e contenere l’attestazio­ne sulla corrispond­enza del rendiconto alle risultanze della gestione oltre a rilievi, consideraz­ioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivi­tà ed economicit­à della gestione. In sede di esame del rendiconto della gestione, l’organo di revisione deve anche verificare, dandone conto nella relazione, l’esistenza dei presuppost­i che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio 2016, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisori­o. Infine, come prevede l’articolo 41 del Dl 66/2014, l’organo di revisione deve dare atto nella propria relazione al rendiconto della verifica in merito alle attestazio­ni dei tempi di pagamento.

A TUTTO CAMPO Gli altri temi al centro dei controlli riguardano pareggio, riaccertam­ento, relazione, certificat­o, questionar­i Siquel e spese di rappresent­anza

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