Rendiconto, sette firme per i revisori
Da certificare l’informativa che riporta il prospetto di debiti e crediti con le società partecipate Senza attestazione sui patti di solidarietà si perdono i bonus ma non le «sanzioni»
pRiaccertamento ordinario dei residui, anche parziale, pareggio di bilancio, parifica crediti e debiti con organismi e società partecipate, spese di rappresentanza, relazione al rendiconto e relativo certificato al ministero dell’Interno, questionario Siquel alla Corte dei conti. Sono le sette firme con cui l’organo di revisione degli enti locali “certifica” il suo controllo sulla chiusura dei conti 2016.
Uno dei primi appuntamenti è quello relativo alla proposta di deliberazione della giunta con cui viene approvato il riaccertamento ordinario. L’atto può però essere preceduto da determinazioni del responsabile del servizio finanziario, nei casi di reimputazioni di entrate e spese per le quali è necessario riscuotere o pagare prima del riaccertamento. Il parere sull’operazione, che comporta anche una variazione di bilancio, richiede una verifica, anche a campione, dei residui attivi e passivi confermati ed eliminati,e del fondo pluriennale vincolato iscritto fra le spese 2016, distintamente per parte corrente e capitale.
Il riaccertamento ordinario peraltro consente all’ente di conoscere i risultati finanziari da utilizzare per la certificazione del saldo sul pareggio di bilancio effettivamente realizzato per il 2016. Se l’ente ha acquisito spazi finanziari mediante i patti di solidarietà (incluso il patto orizzontale nazionale), il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revi- sione devono attestarne l’esclusivo utilizzo per effettuare impegni di spesa in conto capitale. Senza attestazione i bonus non sono risonosciuti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Gli enti locali sono obbligati a inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. L’informativa, che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (sia del soggetto esterno sia del Comune, come chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione 2/2016), deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione. In questo caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario 2017, i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.In base all’articolo 16, comma 26, del Dl 138/2011, fra gli obblighi di firma rileva anche il certificato che espone le spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel 2016, da trasmettere alla Corte dei conti e da pubblicare nel sito dell’ente, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto. La regolamentazione specifica in tema di spese di rappresentanza dovrebbe garantire il rispetto dei principi e criteri generali di stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente, di proiezione esterna per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, di rigorosa motivazione in ordine al- l’interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l’attività e la spesa erogata, oltre che alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa e alla rispondenza a canoni di ragionevolezza e di congruità.
La relazione dell’organo di revisione al rendiconto della gestione deve dedicare una sezione all’eventuale rendiconto consolidato e contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione oltre a rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. In sede di esame del rendiconto della gestione, l’organo di revisione deve anche verificare, dandone conto nella relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio 2016, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio. Infine, come prevede l’articolo 41 del Dl 66/2014, l’organo di revisione deve dare atto nella propria relazione al rendiconto della verifica in merito alle attestazioni dei tempi di pagamento.
A TUTTO CAMPO Gli altri temi al centro dei controlli riguardano pareggio, riaccertamento, relazione, certificato, questionari Siquel e spese di rappresentanza